Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IN NOME DEL POPO045 09 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Legge equo canone SEZIONE TERZA CIVILE Determinazione canone Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19483/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 9715 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep. 1547 Ud. 11/12/00 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 065 sul ricorso proposto da: Rich ata copia s ZUCCHI IMMOBILIARE S.A.S. DI AT DI E IG & C, dal Sig IL COLE 24 ORE 3000 con sede in Monza, in persona del legale rappresentante per dieti L. pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2-8 MAR 2001 il TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato LAURA DEL BUFALO, che la difende anche disgiuntamente 3000 CANCELLERIA all'avvocato MASSIMO FUMEO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RUSSO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA PZA COFTE SU DI CASSAZIO UFFICIO CO MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE Richiesta copia stud dal Sig: Del Buja CRIMI, difeso dall'avvocato VINCENZO ALEPPO, giusta 2000 per diriati -2018 delega in atti;
il IL CANCELLIER controricorrente avversO la sentenza n. 881/98 del Tribunale di MONZA, SEZIONE LAVORO, emessa il 24/04/98 e depositata il 09/06/98 (R.G. 1830/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Laura DEL BUFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso in via principale per la dichiarazione di inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato avanti al Pretore di Monza in data 2 maggio 1996, OS RU espose: a) di aver condotto in locazione dal 1 febbraio 1984 al 31 gennaio 1996 un appartamento di proprietà della Immobi- liare HI s. a. S., sito in Monza via HI n.29, per uso abitazione;
b) che la locazione dal 31 gennaio 1996 era proseguita con contratto con patti in deroga;
corrisposto dal 1 febbraio 1984 era c) che il canone 9.500.000 + ISTAT;
d) che i canoni versati am- di L. montavano а complessive L.144.195.000; che la quantificazione del canone era illegittima in quanto, nonostante la stipula di convenzione con il Comune di 2 Monza, il canone non poteva in ogni caso superare "l'equo canone". Tanto premesso, chiese che fosse computato l'equo canone e che la Imm.re HI fosse condannata a re- stituire al conduttore quanto versato in eccedenza. Si costituì in giudizio la convenuta contestando la domanda dell'attore ed evidenziando che: a) si trattava di canone di locazione stabilito dal Comune di Monza ai sensi della L. 457/78; b) che il costo unitario di pro- duzione doveva essere computato in base ai costi stabi- liti nella convenzione stipulata con il Comune di Mon- za;
c) che comunque nella fattispecie la Immobiliare HI aveva titolo a veder rícomputato il costo base di produzione a sensi dell'art.22 L. 392/78 avendo SO- stenuto maggiori costi rispetto a quelli stabiliti pre- ventivamente e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, che per il 1984 erano stabiliti in L.770.000 come da compu- to dell'equo canone predisposto dal ricorrente;
d) che i costi enunciati dal Comune di Monza non erano più sindacabili e che in subordine dovevano essere ricompu- tati a mezzo CTU;
e) che il canone stabilito dal Comune di Monza era inferiore all'equo canone. Con sentenza depositata in data 12 febbraio 1997, il giudice adito, accertato l'equo canone sulla base del computo effettuato dal c. t. U., condannò l'Immobi- 3 liare HI a pagare al ricorrente la somma di lire 44.936.000, oltre accessori, corrispondente a quanto percepito in più a titolo di canone dal conduttore. Gravata la sentenza ad opera della HI, il Tri- bunale di Monza, con sentenza depositata in data 9 giu- gno 1998, respinse l'appello, rilevando, in parte moti- va: che il profilo eccepito dall'appellante, inteso a dimostrare i maggiori costi sostenuti da essa locatrice per la ristrutturazione dell'immobile locato, costitui- va un'eccezione nuova, come tale inammissibile, rispet- to alla tesi sostenuta in prime cure, riguardante l'ap- plicabilità della legge 457/1978 come eccezione della w che, comunque, la documentazione pro- legge 392/78; w w w w dotta non era idonea a comprovare quanto dedotto. Per la cassazione della suindicata sentenza la Zuc- chi Immobiliare S. a. S. ha proposto ricorso, sulla ba- se di un unico motivo, cui resiste con controricorso OS RU. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente, lamentando errata interpretazione di norme di legge (in particolare del- l'art.22, 2° e 3° comma, della L. 392/1978) nonché ca- rente motivazione, deduce che il tribunale di Monza, а fronte delle richieste di essa istante, si era limitato. 4 "a motivare che ...in ordine alla invocata applicabili- tà, da parte appellante, dell'art. 22, 2° e 3° comma della L. 392/78, il profilo eccepito in primo grado applicabilità dalla stessa appellante riguardava la 392/78, e non della L. 457/78, come eccezione alla L. già il profilo dell'effettivo maggior costo subito dal- l'impresa (maggiori costi determinati dal Comune di Monza, come sostenuto dalla parte appellante non solo in fase di costituzione di primo grado, ma anche nella fase della udienza); pertanto la richiesta di provare in concreto l'esistenza di un costo di produzione mag- giore di quello stabilito per decreto dal Presidente della Repubblica sulla base degli effettivi maggiori costi è nuova;
dato che la pretesa sostenuta in primo grado era che essi fossero stati correttamente determi- nati sulla base della convenzione del Comune, che pre- vedeva costi non reali ma solo preventivati". Peraltro, a fronte di una domanda del ricorrente RU di determinazione del canone "equo" ed a fronte di "resistenza" da parte della convenuta, la quale ave- va evidenziato l'esistenza della convenzione stipulata con il Comune di Monza, l'accertamento doveva necessa- riamente seguire, ed investire in toto sia la situazio- ne di fatto che di diritto, per cui il giudicante era necessariamente tenuto a vagliare ogni elemento che po- 5 tesse condurre alla corretta soluzione della controver- sia. Il motivo è infondato. Va rilevato che la sentenza gravata, dopo aver rilevato che il profilo dell'effettivo maggior costo dell'impresa integrava un'eccezione nuova e, come tale inammissibile in appello, così prosegue testualmente: " In secondo luogo, va notato anche che la documen- tazione è nella maggior parte dei casi estranea all'am- bito oggettivo della norma (norma che deve intendersi come eccezionale rispetto al sistema dell'equo, cano- ne), in quanto non pubblica, ed inoltre si mostra, anche per quei costi che sono stati riportati nelle denunce Iva, come del tutto generica quanto all'oggetto (dato, che non essendo presenti i contratti, ma solo le fattu- re, non solo non è detto che i costi esposti si riferi- scano a quell'immobile in particolare, ma non è chiaro se gli stessi siano solo costi di costruzione, potendo comprendere anche costi di demolizione, di abbellimen- to, spese professionali, oneri di finanziamento, ad esempio;
tanto che anche il prospetto 17 della stessa parte appellante indica dei costi che, come quelli elencati, oltre al costo dell'area non devono essere computati ai fini dell'art. 22); il fatto che la
contro
- versia si sia instaurata sul punto dell'applicabilità 6 dell'art. 22 non significa automaticamente e necessaria- mente che tutti i costi esposti debbano essere conside- rati costi di produzione. Né sono ammissibili le prove testimoniali, dedotte solo, inammissibilmente, in se- condo grado da parte appellante". Orbene, tale parte della motivazione della sentenza non ha formato oggetto di censura alcuna, ad opera del- la ricorrente, atteso che non si rinviene nel ricorso nessuna critica, sia pure indiretta, in ordine alle ar- gomentazioni poste a base di tale parte della motiva- intangibile ed è di zione, la quale, pertanto, resta per sé ostativa all'accoglimento del motivo in esame. Infatti, essendo, la sentenza impugnata fondata anche sulla suindicata ragione (da sola logicamente e giuri- dicamente idonea a sorreggere la decisione, in quanto con essa si afferma, in buona sostanza, che la documen- tazione prodotta dall'appellante non è idonea a compro- vare i dedotti maggiori costi di ristrutturazione, sog- giungendo, altresì, che le prove testimoniali sono inammissibili in quanto dedotte solo in secondo grado), del tutto autonoma rispetto a quella relativa all'inam- missibilità dell'eccezione de qua, l'omessa impugnazio- ne della suindicata ragione determina l'inammissibili- tà, per carenza di interesse, delle ulteriori doglianze relative alla decisione, posto che l'eventuale accogli- 7 mento del ricorso non potrebbe intaccare la ratio deci- dendi non censurata, sulla quale resterebbe comunque ferma la sentenza gravata. In conclusione, il ricorso va respinto, con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese liquiduin love 169.200 hoooo oltre onorari, liquidati in lire due milioni. 290000 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, 1'11 dicembre 2000. Il Consigliere relatore ed e stensoreсопораThe Il Presidente Fidencion IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista A ty O T N R O E C UFFICIO DELLE ROMA 2 DELLE MAGT 2001 Serie 4 Registrato in data 290.000 22516 versate £. DUECENTONOVANTAMILA 0 ain. 1 .). p. Il Dirigente Area Seri (lire. (D.ssa Maria Grazia O PPFO) 001 11 Responsabile Scrumo Gludiziar! (Dr. M. RACC CHINI) 8