Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2004, n. 377
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Sentenza 23 novembre 2004

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In tema di sospensione delle pene detentive brevi, non è preclusivo della valutazione dell'istanza da parte del Tribunale di sorveglianza, nè, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione del condannato istante, l'essere quest'ultimo in stato di custodia cautelare in carcere allorchè essa dipenda da una causa diversa dal titolo in esecuzione relativamente al quale si chiede la sospensione: lo stato detentivo infatti incide soltanto sulla eseguibilità pratica della misura alternativa che dovrà essere postergata alla cessazione della misura custodiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2004, n. 377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 377
    Data del deposito : 23 novembre 2004

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