Sentenza 23 novembre 2004
Massime • 1
In tema di sospensione delle pene detentive brevi, non è preclusivo della valutazione dell'istanza da parte del Tribunale di sorveglianza, nè, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione del condannato istante, l'essere quest'ultimo in stato di custodia cautelare in carcere allorchè essa dipenda da una causa diversa dal titolo in esecuzione relativamente al quale si chiede la sospensione: lo stato detentivo infatti incide soltanto sulla eseguibilità pratica della misura alternativa che dovrà essere postergata alla cessazione della misura custodiale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2004, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
ㅋㅋ
▼ 377/0 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/11/2004
SENTENZA
N. 4601104
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. SOSSI MARIO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. MOCALI PIERO CONSIGLIERE
N. 025090/2004 2. Dott.SILVESTRI GIOVANNI 17
"reliest.
3. Dott. GIRONI EMILIO
4. Dott. PEPINO LIVIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 08/04/1957 1) GR IO se avverso ORDINANZA del 06/04/2004
TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Viglietta (conf) sentita la relazione fatta dal Consigliere
GIRONI EMILIO
m o C
Il decreto in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al s.s. di IL IO risultando lo stesso detenuto in custodia cautelare per altro titolo.
Ha proposto ricorso il difensore denunciando violazione di legge, sull'assunto che la valutazione dell'istanza non sarebbe preclusa dalla custodia cautelare per altra causa, peraltro asseritamente cessata, a seguito di accoglimento dell richiesta di riesame del provvedimento custodiale, prima della pronuncia el decreto impugnato.
Il ricorso è fondato.
Con reiterate decisioni questa corte ha affermato l'inidoneità dello stato di custodia cautelare per causa diversa da quella concernente il titolo in esecuzione a precludere l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, dovendosi la relativa istanza valutare nel merito, anche in relazione alla compatibilità tra la misura cautelare in atto ed il beneficio richiesto (v. Cass., sez. I, 4.4.2001, Candeloro, Ced
Cass., rv. 219363; 25.11.1999, Giampietro, id., rv. 215129 e 16.10.2002, n. 3058,
Friada). Da ultimo, con sentenza 1.4.2003, Zaza, Ced Cass., rv. 224520, questa stessa sezione ha chiarito i termini della problematica relativa alla compatibilità tra custodia cautelare in carcere e misura alternativa alla detenzione, precisando che la disamina va spostata dal momento della decisione sull'istanza a quello di pratica applicazione del beneficio e che il quadro normativo non consente di ritenere esistenti ostacoli pregiudiziali alla valutazione nel merito della richiesta del condannato, militando, anzi, in senso opposto i seguenti argomenti: l'art. 656, co. 9, lett. b) c.p.p., come sostituito dalla legge n. 165/1998, circoscrive il divieto di sospensione dell'esecuzione prevista dal precedente comma 5 al caso in cui, nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, il soggetto interessato si trovi in custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire, dal che è lecito desumere, a contrario, che analoga preclusione non si ponga per i condannati che si trovino in custodia in carcere per causa diversa (sic Cass., sez. VI, 9.1.2001, Natchev, Arch. nuova proc. pen., 2001, 427 e sez. I,
25.6.1999, Pappalardo, id., 2000, 65); il dovere del P.M. di disporre, anche in tale ultimo caso, la sospensione, con
-
correlativo avviso della facoltà di presentare istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, non può logicamente che essere correlato alla valutabilità dell'istanza nel merito, non avendo senso un obbligo di sospensione ove quella valutazione fosse in radice preclusa;
l'art. 298, co. 2, c.p.p. dispone che la sospensione dell'esecuzione di una misura cautelare, in via di principio prevista (salva la compatibilità tra i due regimi concorrenti) dal primo comma in caso di sopravvenienza di un ordine di esecuzione di pena detentiva, non abbia luogo ove la pena sia espiata in regime di misura alternativa alla detenzione, con ciò statuendo la prevalenza, in detta ipotesi, della misura cautelare sulla misura alternativa ma nulla stabilendo circa la sorte di quest'ultima la cui esecuzione, in difetto di specifiche previsioni del;
legislatore (in particolare circa la sua revocabilità), non può che ritenersi sospesa sino alla cessazione della custodia in carcere, fatta salva ovviamente la
-
possibilità che la condotta causativa dell'adozione del provvedimento custodiale possa essere apprezzata come motivo per la revoca del beneficio penitenziario in forza delle specifiche previsioni contenute nella legge n. 354/1975 (v. art. 47, co. 11; art. 47 ter, co. 6 e art. 47 quinquies, co. 6); nel caso in cui, invece, il soggetto si trovi già in stato di custodia cautelare in carcere per altra causa all'atto in cui la sentenza di condanna diviene esecutiva, fatta anche in detta ipotesi salva la possibilità di apprezzare i fatti che hanno dato luogo al titolo custodiale ai fini del giudizio di meritevolezza del beneficio richiesto, l'eventuale concessione di una misura alternativa alla detenzione dovrà, sempre a norma dell'art. 298, co. 2, c.p.p., cedere di fronte all'esecuzione della misura cautelare per essere concretamente eseguita solo dopo la cessazione di quest'ultima (in senso conforme Cass., sez. I, 24.9.1996 n. 4717, R. E.).
Conclusivamente, deve negarsi che lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione sia di per sé preclusivo della valutazione nel merito ed, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, incidendo lo stato detentivo solo sulla pratica eseguibilità della misura stessa, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura custodiale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al T.S. di Roma.
Roma, 23.11.2004
Il Presidente estensore
Com Mai DEPOSITATA IN CANCELLERIA
13 GEN 2005
IL CANCELLIERE
Rosanna Pani