Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 1
L'impossibilità di esercizio del mandato da parte del difensore di fiducia per arresto o morte intervenute nelle more del termine per impugnare la sentenza, dà luogo ad un caso di forza maggiore, cui consegue il diritto del nuovo difensore eventualmente nominato dall'imputato alla restituzione nel suddetto termine nella sua integralità.
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- 1. Rinuncia al mandato, condannato rimesso nei termini per impugnareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 maggio 2018
La restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale deve essere accordata al condannato il cui difensore di fiducia, elettivamente domiciliatario e nominato per l'interrogatorio reso nella fase delle indagini preliminari, abbia rinunciato unilateralmente al mandato e rifiutato di ricevere la notifica del decreto di citazione a giudizio, decreto poi notificato, in uno alla sentenza contumaciale, ad un difensore di ufficio. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 175) Fatto Con ordinanza in data 10 novembre 2017 la Corte dì appello di Milano respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione …
Leggi di più… - 2. Condanna in contumacia e difesa fiduciaria nelle indagini (Cass. 20463/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2011, n. 41381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41381 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 08/11/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - ORDINANZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1736
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 10492/2011
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO TO, N. IL 30/05/1967;
avverso l'ordinanza n. 294/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 15/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Russo R.G., per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. TO NI è stato condannato per reato in materia di stupefacenti dal Tribunale di Latina, con sentenza deliberata 1'8.6.2010 e depositata il 6 settembre successivo, nei termini assegnati con il dispositivo. Il termine per impugnare, di 45 giorni, scadeva il 30 ottobre. Il 21 ottobre il difensore dell'imputato è stato arrestato. Il giorno 23 l'TO ha nominato altro difensore, revocando il precedente. L'appello non è stato presentato entro il 30 ottobre.
Con ordinanza in data 15.12.2010 la Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per la proposizione dell'appello, depositata nell'interesse dell'TO il 10.11.2011, argomentando della disponibilità di giorni per l'utile proposizione dell'impugnazione tanto per il precedente difensore quanto per quello nominato successivamente all'arresto e revoca del primo, giudicando non sussistente nella specie caso fortuito o forza maggiore.
2. Ricorre nell'interesse dell'TO il difensore, con due motivi che deducono rispettivamente violazione dell'art. 175 c.p.p. e art. 24 Cost. e vizi della motivazione. Premette in fatto il ricorrente che l'TO è dal 2008 collaboratore di giustizia sottoposto a speciale programma di protezione, sicché i contatti anche con il difensore sono oggettivamente difficili, e che lo stesso ha attualmente pendenti sette procedimenti penali davanti a diverse autorità giudiziarie;
tale situazione ha reso impossibile l'efficace esercizio del diritto di difesa al fine dell'utile impugnazione nei sette giorni in concreto disponibili per il nuovo difensore, che ha dovuto ricostruire la situazione complessiva dell'assistito, rimasto improvvisamente e non per sua colpa privo dell'assistenza legale e che pur si è con immediatezza attivato per provvedere alla nuova. Sarebbe irrilevante il periodo di termine trascorso durante l'assistenza del precedente difensore, essendo del tutto fisiologica la scelta di non presentare l'impugnazione prima del termine. In definitiva, erroneamente la Corte distrettuale si sarebbe limitata a sommare i due periodi (neppure integralmente riconducibili a tutti i 45 giorni di legge), motivando apoditticamente l'insussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.
2.1 Il procuratore generale in sede ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Il termine per impugnare è stabilito dal legislatore, con discrezionalità non irragionevole, secondo massime di esperienza che individuano il periodo ritenuto congruo perché, con l'ordinaria diligenza, l'imputato e la sua difesa tecnica possano approntare un adeguato atto di doglianza.
All'imputato, in particolare, compete comunque l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli (Sez.5, ord. 10423/2001). D'altra parte, "la complessità e la delicatezza delle scelte che l'imputato deve compiere in ordine alla determinazione e all'illustrazione dei motivi d'impugnazione e la gravità delle conseguenze che l'ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal formulati esigono che sia garantita l'effettività della difesa tecnica per la tempestiva presentazione di un'impugnazione correttamente formulata e argomentata" (Sez. 3, Sent. 15187/2002), sicché "nel valutare la richiesta di remissione in termini per proporre impugnazione occorre tenere conto del fatto che l'interessato ha diritto a godere di tutto il tempo previsto dalla legge per presentare l'impugnazione, che, nel nuovo codice di rito prevede, oltre alla dichiarazione, l'elaborazione e la produzione dei motivi" (Sez. 4, sent. 1329/1998). Nel valutare pertanto se la mancata presentazione dell'impugnazione nei termini di legge, da parte dell'imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa o malizia, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore: si pensi alla volontaria ripetuta sostituzione di difensori, ad esempio) ovvero a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni il giudice deve in particolare dar conto dell'idoneità o meno di essi a consentire, con l'ordinaria diligenza un'utile ed efficace tempestiva presentazione dell'impugnazione. Giudica questa Corte suprema che l'evento dell'arresto del difensore - così come sarebbe nel caso del decesso - costituisca situazione di fatto immediatamente riconducibile alla nozione di forza maggiore che, per sè, determina le condizioni per la nuova decorrenza dell'intero termine attribuito al nuovo difensore eventualmente nominato, ove in concreto l'impugnazione non venga comunque proposta nell'originario termine. Nel caso di specie, in particolare, si tratta di una causa di forza maggiore complessa, che si articola nell'evento dell'arresto del primo difensore nella successiva verificatasi impossibilità per il nuovo difensore (prontamente nominato, il che esclude alcuna malizia della parte privata imputato) di utilmente proporre impugnazione nel termine originario. Conseguentemente, nel caso concreto la richiesta di restituzione nel termine risulta pure tempestiva.
Il ricorrente va pertanto restituito nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina emessa nei suoi confronti il giorno 8.6.2010. Il termine decorrerà dall'ultima delle notificazioni eseguite nei confronti dell'imputato e del difensore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce il ricorrente nel termine per proporre appello avverso la sentenza 8.6.2010 del Tribunale di Latina. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011