Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 6784
CASS
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento dell'omessa tenuta delle scritture contabili

    La Corte Suprema ha ritenuto il motivo fondato nei limiti in cui sarà detto, con effetto assorbente sugli altri motivi. Ha chiarito che i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento per l'art. 217 L. Fall. decorrono dalla dichiarazione giudiziale di insolvenza. Ha evidenziato una profonda carenza di motivazione sulla sussistenza oggettiva e soggettiva della condotta omissiva dell'imputato nei tre anni antecedenti la dichiarazione di insolvenza.

  • Altro
    Violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Altro
    Violazione di legge sul mancato esercizio del potere officioso di applicare la sospensione condizionale della pena

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 6784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6784
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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