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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso questa Corte, dr. Antonio Balsamo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore di parte civile, in data 8 gennaio 2026, ha depositato conclusioni e nota spese. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena inflitta a LI CO, avendo derubricato nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. il reato contestato a questi, originariamente imputato per il reato di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 legge fall. per aver sottratto o comunque omesso integralmente la tenuta, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare pregiudizio ai creditori, dei libri e delle altre 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6784 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 14/01/2026 scritture contabili della società Jolly Service 2001 Società di Servizi Cooperativa di Produzione e Lavoro s.r.l. in I.c.a., in qualità di liquidatore dal 29 settembre 2004 al 18 luglio 2013 della predetta, dichiarata infine in stato di insolvenza con sentenza del 14 luglio 2021. 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché l'accertamento relativo all'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili sarebbe stato fondato unicamente sulle dichiarazioni del nuovo liquidatore OC e sul rilievo che i bilanci societari sarebbero risultati depositati solo fino all'esercizio 2010. Sarebbe però stata omessa qualsiasi corretta valutazione delle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni del teste, che comprometterebbero la credibilità complessiva della sua deposizione, per quanto lo stesso rilievo del deposito dei bilanci fino al 2010 di per sé contraddica quanto dichiarato dal teste, che avrebbe affermato che il ricorrente non avrebbe depositato bilanci dalla sua nomina nel 2004. Inoltre, la Corte avrebbe errato a fondare la prova della mancata tenuta della contabilità sul rilievo dell'asserita assenza dei citati bilanci, poiché secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità il bilancio non rientrerebbe tra le scritture contabili obbligatorie rilevanti ai fini della fattispecie di cui all'art. 217 legge fall.; sarebbe stato così travisato l'oggetto materiale del reato contestato. Non sarebbe poi stata svolta alcuna analisi in punto di elemento soggettivo, poiché non sarebbe stato accertato alcun elemento oggettivo in ordine ad un'effettiva omissione dei registri contabili. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la stessa Corte avrebbe proceduto ad un netto ridimensionamento della vicenda (definita "sintomatica di una condotta negligente piuttosto che dolosa"), che dunque escluderebbe in radice qualsiasi valutazione negativa di personalità o prognosi di personalità. Il richiamo ai due precedenti penali del ricorrente, valorizzati al fine di escludere la recidiva in quanto "non significativi", non potrebbe poi essere utilizzato come unico fondamento per negare le attenuanti. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge sul punto del mancato esercizio del potere di ufficio di applicare la sospensione condizionale della pena, poiché la pena sarebbe divenuta compatibile con la sospensione condizionale solo a seguito della riqualificazione della originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie di bancarotta semplice documentale operata dalla Corte di appello. Tale sopravvenuta sospendibilità della pena avrebbe imposto alla Corte l'attivazione del potere-dovere di valutazione officiosa di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.. La sentenza impugnata sarebbe dunque viziata, non contenendo alcun riferimento, neppure implicito, all'istituto in questione, per mancata decisione su un punto di diritto sostanziale, in presenza della sussistenza integrale delle condizioni di legge per la concessione del beneficio. 2 Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di cui si dirà, con effetto assorbente rispetto agli altri motivi, inerenti al trattamento sanzionatorio. 1.1.L'art. 217 comma 2 del r.d. n. 267 del 1942 punisce il fallito che "durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento [...] non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta". A mente dell'art. 237 della legge fallimentare, "l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo", ovvero delle norme del Titolo VI dell'apparato normativo in questione, relativo alle disposizioni penali, tra cui l'art. 217 della legge fallimentare, fattispecie incriminatrice al cui paradigma la Corte di merito ha ritenuto di ricondurre, previa riqualificazione dell'accusa originaria di bancarotta documentale fraudolenta, il contegno omissivo dell'imputato. Pertanto, "i tre anni antecedenti", inclusi tra gli elementi costitutivi del reato de quo e che segnano l'invalicabile limite temporale ai fini della rilevanza penale della condotta di omessa od irregolare tenuta dell'impianto contabile obbligatorio, debbono essere fatti decorrere, a ritroso, dalla dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza e non dalla apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Emerge dal corredo motivazionale delle pronunce in rassegna che a seguito delle irregolarità gestionali addebitabili al primo liquidatore, l'imputato CO, sia stato nominato dal MISE un nuovo liquidatore, l'avv. OC, in data 18 luglio 2013; l'avv. OC, registrata la condizione di insolvenza della società, ha formulato istanza per l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, disposta il 18 maggio 2019 con la designazione del Commissario liquidatore, il dott. Francesco Caccamo;
il dr. Caccamo, a sua volta, dato atto dell'inesistenza di attivo per far fronte ai debiti, ha chiesto la declaratoria giudiziale dello stato d'insolvenza, sancita dal Tribunale di Roma con sentenza del 14 luglio 2021. 1.2. La decisione della Corte territoriale ha ravvisato nella mancata ostensione delle scritturazioni obbligatorie, e non dei soli bilanci di esercizio - come pure sostenuto nel ricorso - il compendio indiziario persuasivo dell'omessa tenuta dell'impianto contabile, teoricamente integrativo della fattispecie di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 R.D. n. 267 del 1942; ha dapprima ritenuto di escludere la sussistenza del dolo specifico che rappresenta elemento costitutivo del reato di bancarotta documentale fraudolenta;
ed affermato, poi, che ciò non consente in ogni caso di esonerare "l'imputato dagli obblighi contabili connessi alla carica rivestita", a cui è astrattamente attribuibile l'omessa tenuta dei libri contabili nell'ultimo triennio rispetto all'accertamento dello stato di insolvenza. Orbene, il percorso espositivo della sentenza impugnata ha dato atto della risalente inattività della società, dell'assenza di dipendenti dal 2005, dell'assenza di rapporti bancari e di risorse 3 attive concretamente verificabili;
ha riscontrato, come del resto la sentenza di primo grado, l'assoluto "deserto" contabile che ha caratterizzato la fase della gestione liquidatoria riconducibile all'imputato. Rimane tuttavia incomprensibile, e necessariamente da chiarire, a quale titolo, sul piano oggettivo e soggettivo, sia stata attribuita all'imputato l'omessa tenuta delle scritture obbligatorie "durante i tre anni antecedenti" alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, intervenuta il 14 luglio 2021; se, e in quali specifici termini, il ricorrente sia stato ritenuto destinatario del dovere di occuparsi degli adempimenti contabili nella medesima cornice temporale, o abbia in qualche modo influito, precludendo ai liquidatori subentrati il regolare assolvimento degli obblighi annotativi, sul corretto andamento delle fasi liquidatorie successive, collocabili nei tre anni antecedenti alla dichiarazione giudiziale di insolvenza. 2. La profonda carenza di motivazione sui profili indicati comporta, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, 14/1/2026 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso questa Corte, dr. Antonio Balsamo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore di parte civile, in data 8 gennaio 2026, ha depositato conclusioni e nota spese. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena inflitta a LI CO, avendo derubricato nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. il reato contestato a questi, originariamente imputato per il reato di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 legge fall. per aver sottratto o comunque omesso integralmente la tenuta, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare pregiudizio ai creditori, dei libri e delle altre 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 6784 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 14/01/2026 scritture contabili della società Jolly Service 2001 Società di Servizi Cooperativa di Produzione e Lavoro s.r.l. in I.c.a., in qualità di liquidatore dal 29 settembre 2004 al 18 luglio 2013 della predetta, dichiarata infine in stato di insolvenza con sentenza del 14 luglio 2021. 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché l'accertamento relativo all'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili sarebbe stato fondato unicamente sulle dichiarazioni del nuovo liquidatore OC e sul rilievo che i bilanci societari sarebbero risultati depositati solo fino all'esercizio 2010. Sarebbe però stata omessa qualsiasi corretta valutazione delle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni del teste, che comprometterebbero la credibilità complessiva della sua deposizione, per quanto lo stesso rilievo del deposito dei bilanci fino al 2010 di per sé contraddica quanto dichiarato dal teste, che avrebbe affermato che il ricorrente non avrebbe depositato bilanci dalla sua nomina nel 2004. Inoltre, la Corte avrebbe errato a fondare la prova della mancata tenuta della contabilità sul rilievo dell'asserita assenza dei citati bilanci, poiché secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità il bilancio non rientrerebbe tra le scritture contabili obbligatorie rilevanti ai fini della fattispecie di cui all'art. 217 legge fall.; sarebbe stato così travisato l'oggetto materiale del reato contestato. Non sarebbe poi stata svolta alcuna analisi in punto di elemento soggettivo, poiché non sarebbe stato accertato alcun elemento oggettivo in ordine ad un'effettiva omissione dei registri contabili. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la stessa Corte avrebbe proceduto ad un netto ridimensionamento della vicenda (definita "sintomatica di una condotta negligente piuttosto che dolosa"), che dunque escluderebbe in radice qualsiasi valutazione negativa di personalità o prognosi di personalità. Il richiamo ai due precedenti penali del ricorrente, valorizzati al fine di escludere la recidiva in quanto "non significativi", non potrebbe poi essere utilizzato come unico fondamento per negare le attenuanti. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge sul punto del mancato esercizio del potere di ufficio di applicare la sospensione condizionale della pena, poiché la pena sarebbe divenuta compatibile con la sospensione condizionale solo a seguito della riqualificazione della originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale nella fattispecie di bancarotta semplice documentale operata dalla Corte di appello. Tale sopravvenuta sospendibilità della pena avrebbe imposto alla Corte l'attivazione del potere-dovere di valutazione officiosa di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.. La sentenza impugnata sarebbe dunque viziata, non contenendo alcun riferimento, neppure implicito, all'istituto in questione, per mancata decisione su un punto di diritto sostanziale, in presenza della sussistenza integrale delle condizioni di legge per la concessione del beneficio. 2 Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di cui si dirà, con effetto assorbente rispetto agli altri motivi, inerenti al trattamento sanzionatorio. 1.1.L'art. 217 comma 2 del r.d. n. 267 del 1942 punisce il fallito che "durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento [...] non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta". A mente dell'art. 237 della legge fallimentare, "l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo", ovvero delle norme del Titolo VI dell'apparato normativo in questione, relativo alle disposizioni penali, tra cui l'art. 217 della legge fallimentare, fattispecie incriminatrice al cui paradigma la Corte di merito ha ritenuto di ricondurre, previa riqualificazione dell'accusa originaria di bancarotta documentale fraudolenta, il contegno omissivo dell'imputato. Pertanto, "i tre anni antecedenti", inclusi tra gli elementi costitutivi del reato de quo e che segnano l'invalicabile limite temporale ai fini della rilevanza penale della condotta di omessa od irregolare tenuta dell'impianto contabile obbligatorio, debbono essere fatti decorrere, a ritroso, dalla dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza e non dalla apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Emerge dal corredo motivazionale delle pronunce in rassegna che a seguito delle irregolarità gestionali addebitabili al primo liquidatore, l'imputato CO, sia stato nominato dal MISE un nuovo liquidatore, l'avv. OC, in data 18 luglio 2013; l'avv. OC, registrata la condizione di insolvenza della società, ha formulato istanza per l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, disposta il 18 maggio 2019 con la designazione del Commissario liquidatore, il dott. Francesco Caccamo;
il dr. Caccamo, a sua volta, dato atto dell'inesistenza di attivo per far fronte ai debiti, ha chiesto la declaratoria giudiziale dello stato d'insolvenza, sancita dal Tribunale di Roma con sentenza del 14 luglio 2021. 1.2. La decisione della Corte territoriale ha ravvisato nella mancata ostensione delle scritturazioni obbligatorie, e non dei soli bilanci di esercizio - come pure sostenuto nel ricorso - il compendio indiziario persuasivo dell'omessa tenuta dell'impianto contabile, teoricamente integrativo della fattispecie di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 R.D. n. 267 del 1942; ha dapprima ritenuto di escludere la sussistenza del dolo specifico che rappresenta elemento costitutivo del reato di bancarotta documentale fraudolenta;
ed affermato, poi, che ciò non consente in ogni caso di esonerare "l'imputato dagli obblighi contabili connessi alla carica rivestita", a cui è astrattamente attribuibile l'omessa tenuta dei libri contabili nell'ultimo triennio rispetto all'accertamento dello stato di insolvenza. Orbene, il percorso espositivo della sentenza impugnata ha dato atto della risalente inattività della società, dell'assenza di dipendenti dal 2005, dell'assenza di rapporti bancari e di risorse 3 attive concretamente verificabili;
ha riscontrato, come del resto la sentenza di primo grado, l'assoluto "deserto" contabile che ha caratterizzato la fase della gestione liquidatoria riconducibile all'imputato. Rimane tuttavia incomprensibile, e necessariamente da chiarire, a quale titolo, sul piano oggettivo e soggettivo, sia stata attribuita all'imputato l'omessa tenuta delle scritture obbligatorie "durante i tre anni antecedenti" alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, intervenuta il 14 luglio 2021; se, e in quali specifici termini, il ricorrente sia stato ritenuto destinatario del dovere di occuparsi degli adempimenti contabili nella medesima cornice temporale, o abbia in qualche modo influito, precludendo ai liquidatori subentrati il regolare assolvimento degli obblighi annotativi, sul corretto andamento delle fasi liquidatorie successive, collocabili nei tre anni antecedenti alla dichiarazione giudiziale di insolvenza. 2. La profonda carenza di motivazione sui profili indicati comporta, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, 14/1/2026 Il consigliere estensore