Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6509 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT650 9 /01 IN NOME DEL POPOLO NA LIANO • LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 368/00 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Italo PURCARO Cron. 14571 Rep. 2365 Consigliere TRIFONE Dott. Francesco Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 17/01/01 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig.
5.24 ore sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L.. 3000 11.0 01обол AC LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE ALBERICO I I 10, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO A SCORSONE, che lo difende anche $ 3000 CANCELLERIA all'avvocato CATERINA ZUARDI SCORSONE,disgiuntamente giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EDILVERDE SRL, con sede in Roma, in persona del proprio Amministratore unico pro tempore Sig. TO De AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIPRO 2001 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BONURA, che 79 la difende, giusta delega in atti;
1 - resistente avversO il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 17/11/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/01/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO che ha chiesto si rigetti il ricorso, dichiarando la competenza del Giudice adito, con ogni consequenziale statuizioni di legge. IN FATTO E DIRITTO Considerato: che la Edilverde srl con atto notificato il 13.7.1999 intimava a AC UI licenza per finita den locazione al 31.12.1999 relativamente all'appartamento con annesso pollaio, terreno e magazzino sito in Via Val Canneta 165 di Roma e contestualmente lo citava di- nanzi al Tribunale di Roma per la convalida;
che, costituitosi in giudizio, l'intimato contesta- la qualificazione del rapporto come locativo ad uso va abitativo assumendo trattarsi di affitto agrario, per cui eccepiva l'incompetenza del giudice adito competen- te essendo al Sezione specializzata agraria;
che con ordinanza 17.11.1999 il Tribunale quale 2 giudice unico, rilevato che l'eccepita competenza del giudice specializzato non appariva prima facie fondata, ordinava il rilascio dell'immobile de quo;
che avversO tale provvedimento AC LU ha proposto ricorso per regolamento di competenza, dedu- cendo che in questi casi, stante la necessità di accer- tare la natura del rapporto soggetto alle speciali nor- me cogenti che disciplinano i contratti agrari si in- staura la competenza funzionale della Sezione specia- lizzata agraria, essendo per ciò sufficiente, appunto, tale accertamento, positivo о negativo, de l rapporto agrario;
che la Edilverde srl ha resistito con memoria;
che il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso;
che parte ricorrente ha prodotto altresì memoria. Ritenuto: che -come osservato dal P.G.- il ricorso è, innan- zitutto, pienamente ammissibile, giacchè, nell'emettere l'ordinanza di cui all'art. 665 c.p.c., il giudice а quo si è pronunciato in punto di competenza (propria); che, quanto quindi- al merito del ricorso, se è vero che per radicare la competenza funzionale della Sezione specializzata agraria è necessario e sufficien- suffi дег te che la controversia agraria necess 3 ciento che la controversia implichi la necessità dell'accertamento, positivo ○ negativo, del rapporto agrario, è parimenti vero che la prospettazione del contratto come agrario non deve apparire prima facie infondata;
che, nella specie, il giudice a quo, con apprezza- mento di fatto sufficientemente e logicamente esplici- tato, ha ritenuto che l'eccepita qualificazione del contratto in oggetto come affitto agrario in realtà non appariva prima facie fondata, atteso che, pur risultan- do dalla scrittura inter partes annesso all'appartamento locato un "pollaio" ed un "giardino- orto di circa mq. 2000", nessun obbligo di gestione produttiva del bene né di impiego di lavoro proprio e den della propria famiglia risultava tuttavia a carico del locatario e i pagamenti in natura (mediante polli) non apparivano in alcun modo riferibili al canone;
che il ricorrente afferma da parte sua di avere "depositato una serie di documenti dai quali risultava chiaramente comprovato che il bene principale ed ogget- to del rapporto de quo non era il manufatto rurale so- vrastante il terreno, peraltro in pessime condizioni, ma il fondo stesso in cui il casolare risultava inseri- to, in via pertinenziale coltivato sin dal 1961 "da es- so AC e che "si trattava comunque di un fabbricato rurale e non di civile abitazione", senza però addurre idonee specificazioni comprovanti il suo assunto, ri- sultanti da tali documenti, dei quali peraltro non vie- hoooo ne riportato il contenuto né indicata la qualità o na- 290000 tura, sostanziandosi così la doglianza in una censura generica e di principio;
che, pertanto, il ricorso va respinto, con la di- chiarazione di competenza del Tribunale (ordinario) di Roma e la condanna del ricorrente alle spese della pre- sente procedura, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competen- del tribunale di Roma. Condanna il ricorrente alle za liquidate in L129.000/1 oltre onorari, spese, liquidati in L.
1.200.000. Così deciso, il 17.1.2001. 2 A IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Перевали M Halit rest O K E T A % V 0 I 0 I 4 2 e L i 0 r c C 0 E 0 S I L . IL CANCELLIERE C1 L D 0 E t 8 8 Giovanni TT a D 2 d I n O N t i I I a H o C d t C 8 I a F i r C rv F t 4 s e Depositata in Cancelleria i U A S g 5 B e l e i . R 5 b M a s Oggi, lì 10 MAG. . r. n p o 2001 D ( e p r s i l e ( R IL CANCELLIERE Giovanni TT P U E T S A I N Z O E R O C 5