Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10181 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
ее 64 626 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIAREPUBBLICA ITALIANA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE1 01 8 1 / 03 Oggetto Tributaria Composta dagli fll.mi sigg.rr Magistrat Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 10961/99 Cron.22652 AMARI Consigliere Dott. Eugenio Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Rep. FICO Rel. Consigliere Ud. 17/01/03 Dott. Nino Dott. Eugenia MARIGLIANO - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: D'TE OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262/26, presso lo studio degli avvocati TAVERNA SALVATORE, LATTANZI SANDRO, GIONTELLA MARCO, che lo difendono, giusta procura in calce;
ORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE ricorrente CAMPIONE CIVILE - 64626 contro பட. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003
- controricorrente -
122 avverso la sentenza n. 8/99 della Commissione -1- tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 05/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato LATTANZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di verifica eseguita dalla G. di F. nei confronti di IM D'Abate, commerciante di mobili al dettaglio, l'Ufficio IVA di Isernia ha rettificato, con distinti avvisi di accertamento, a norma degli artt.54 e ss.D.P.R. 633/72, le dichiarazioni dei redditi presentate dal D'Abate per gli anni 1991, 1992 e 1993, assoggettando a tassazione ricavi per vendite di merce non dichiarate.. Il contribuente ha impugnato gli avvisi e la Commissione Tributaria di primo grado di Isernia ha respinto il ricorso relativamente agli anni 1991 e 1993, accogliendolo parzialmente quanto al 1992. Sull'appello proposto in via principale dall'Ufficio e in via incidentale dal D'Abate, la Commissione Tributaria Regionale del Molise ha annullato in toto l'avviso relativo al 1992, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso quest'ultima decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Il Ministero della Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.L. n.429/82, convertito in L. n. 516/82) il ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale Penale di Isernia dell'11.6.1997 era stato assolto con formula "perché il fatto non sussiste" dai reati ascrittigli per omessa contabilizzazione dei ricavi relativi all'anno 1991, oggetto della pretesa tributaria, ha dedotto che la Commissione Regionale, a conoscenza della quale era stata portata tale decisione, ha errato nel non riconoscere, in applicazione dell'anzidetta disposizione di legge, l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio tributario quanto ai fatti materiali oggetto del giudizio penale, attesa l'identità tra questi e quelli posti a base della pretesa stessa. La censura è infondata. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in tema di contenzioso tributario, l'esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell'amministrazione, dovendosi ritenere abrogato, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'art. 12, comma 1, del D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.516, che regolava l'autorità del giudicato penale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infatti, l'art.654 dell'attuale c.p.p., che stabilisce l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, opera bensì, in base all'art.207 disp. att., anche per i reati previsti da leggi speciali, ma espressamente sottopone tale efficacia alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo, e anche tributario, la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale e che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, ed è ciò che appunto avviene quando come nella specie, in materia di rettifica delle dichiarazioni IVA - la normativa tributaria introduca delle presunzioni che alterano il regime ordinario dell'onere della prova (cfr., tra le altre, Cass. 15089 del 2000, 2728, 3421, 3423, 14397 del 2001, 889 e 7558 del 2002). Né può condividersi la tesi, pure sostenuta dal ricorrente, secondo cui la pronuncia penale assolutoria assume rilevanza, indipendentemente dalla efficacia di giudicato tra le parti, per l'obbligo che incombe alla p.a. di conformarsi al giudicato dei tribunali a norma dell'art.4 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.E. E' infatti giurisprudenza altrettanto pacifica della Corte che, al di fuori dei casi in cui, ai sensi dell'art.654 cod. proc. pen., la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario, non è configurabile alcun obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali, sussistendo tale obbligo solo nei limiti soggettivi posti dall'ordinamento (Cass. N.516 del 2002). Col secondo motivo il ricorrente ha formulato cinque censure: l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
la mancanza dei requisiti della gravità precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della rettifica, e conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art.54 del D.P.R. n.633/72; la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., gravando sull'attore, ossia su chi vuol far valere un diritto in giudizio, quindi sull'Ufficio, l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
la violazione e falsa applicazione dell'art.57 D.P.R. n.633/72, per avere la Commissione Regionale, contrariamente a quanto stabilito dalla norma, che prevede la necessità della notificazione di un nuovo avviso per la modifica di precedente rettifica, ritenuto sufficiente, ai fini della modifica della rettifica relativa all'anno 1991, una semplice no ta di chiarimento de ll'Ufficio; La violazione dell'art. 1 del D.M. 23 marzo 1983, sull'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare lo scontrino fiscale, per avere la Commissione Regionale, basandosi sulle dichiarazioni rese da un cliente alla G. di F., erroneamente ritenuto che l'acquisto e la consegna della merce, con conseguente obbligo della registrazione dell'incasso e del rilascio dello scontrino, si fossero verificati in data anteriore a quella di pagamento del prezzo. La prima censura è palesemente infondata, oltre che estremamente generica per mancata indicazione del punto decisivo della controversia affetto dal vizio motivazionale. Che la Commissione Regionale si sia pedissequamente riportata alla ricostruzione dell'Ufficio nella esposizione dei fatti di causa ed abbia utilizzato parole ide ntiche a que lle us ate d al primo giudice, in c he consiste la denuncia del ricorrente, nulla toglie alla coerenza e all'adeguatezza della motivazione della sentenza. La seconda censura è inammissibile. Investendo la valutazione compiuta dal giudice in ordine all'esistenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni dedotte dai fatti accertati dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio, la censura è di puro merito, come tale improponibile in sede di legittimità. La terza censura è infondata e inammissibile insieme. E' infondata perché, come si è detto sopra, l'art.54 del D.P.R. n.633/72, dettato in materia di rettifica delle dichiarazioni I VA, introduce delle presunzioni che alterano il regime ordinario dell'onere della prova, sicché non spetta all'Ufficio la dimostrazione dei fatti da esse desunti, ma incombe al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. E' inammissibile per la estrema genericità del riferimento ai fatti che l'Ufficio avrebbe dovuto provare. La quarta censura è infondata. Come rilevato dal controricorrente, l'Ufficio non ha proceduto ad alcuna modifica sostanziale della precedente rettifica, non essendo emersi fatti nuovi dimostrativi di diversa capacità contributiva, in qualche misura incidenti sul debito di imposta o sulle pene pecuniarie, ma ad una mera correzione di una inesattezza formale contenuta nell'avviso, per cui correttamente, con nota di chiarimento e non con nuovo avviso, ha precisato che la maggiore IVA accertata per il 1991, cumulativamente indicata nell'avviso in lire 18.939.000, doveva intendersi suddivisa tra recupero di imposta (per lire 9.267.000) e credito non riconosciuto (per lire 9.672.000). L'ultima censura, investendo una valutazione di fatto del giudice circa la data dell'acquisto e della consegna della merce, e conseguentemente circa la data del rilascio dello scontrino fiscale, è una censura di merito, inammissibile nel giudizio di cassazione. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del grado che liquida in euro 3.150,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Roma: 17.1.2003 0 il cons. est. il presidente. Tub Sic E N O I Z A S CANCELLIERE S MA dot. Luigi Rittano IN CANCELLERIA DEPORTATA 26 61U. 2003 W IL CANCELLIERE dox Luigi Rittano .