Sentenza 21 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2003, n. 12293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12293 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
2 2 93 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DELI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RENDITA VITALIZIA- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: · ALENTORIETH - Presidente Dott. Antonio VELLA R.G.N. 17428/00 Cron. 2617526175 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 3266 Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud.05/03/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA u sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA PE FILOMENA, elettivamente studio VIALE DEL CARAVAGGIO 91, presso lo dell'avvocato GUIDO PETRINI, che la difende unitamente all'avvocato SILVANO LIEVORE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PE AU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI NASCIMBEN, giusta delega in atti;
- controricorrente 2003 nonchè contro 388 -1- PE RITA, PE MA;
- intimate avverso la sentenza n. 1302/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 07/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato LIEVORE Silvano, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato GIGLI Giuseppe, difensore della resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28.4.1988 ME LO, premesso che il padre DO LO, deceduto il 29.5.1985, aveva disposto delle sue sostanze con testamento pubblico del 23.1.1962 pubblicato il 18.6.1985, lasciando la disponibile AU alla figlia NA e la legittima in parti uguali AU alle figlie ME, NA, AR e IT, e che con atto pubblico del 28.6.1983 aveva trasferito alla AU figlia NA alcuni beni immobili per un terzo quale REMUNERATORIA donazione (remunerativa, per ricompensarla dei servizi da essa ricevuti e per i residui due terzi quale contratto di vitalizio onde assicurarsi assistenza per il futuro, conveniva in giudizio AU dinanzi al Tribunale di Vicenza NA LO chiedendo dichiararsi aperta la successione di DO LO, dichiararsi che l'atto del 28.6.1983 era nullo in quanto si configurava come lesivo dei diritti di legittima dell'attrice, e dichiararsi infine che a quest'ultima competeva una quota pari a 2/12 dell'intera eredità. Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento delle domande di cui chiedeva il rigetto. L'adito tribunale con sentenza del 23.1.1996 3 dichiarava che ME LO aveva diritto a concorrere all'eredità paterna per la quota di 2/12 e rigettava le altre domande. Proposto gravame avversO tale decisione da parte di ME LO cui resisteva RO LO, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 7.9.1999 rigettava l'impugnazione. La Corte territoriale, premesso in base al contratto di vitalizio del 28.6.1983 sopra AU richiamato che NA LO si era obbligata a "mantenere decorosamente il padre LO DO vita sua natural durante e di fornirlo di alloggio, vitto, vestiario, medicine, integrazione spese mediche ed ospedaliere, spese voluttuarie, il tutto secondo le esigenze e le richieste del padre stesso" assumeva che tali prestazioni erano sufficientemente dettagliate e non potevano essere considerate generiche, né di entità inferiore AU rispetto al valore del bene ceduto ad NA LO, INDETERMINATELIA atteso che esse, per la indeterminazione della loro durata, non potevano essere valutate all'atto della stipula del suddetto contratto. Il giudice di appello negava altresì rilevanza al fatto che tra la conclusione del contratto e la morte di DO LO era intercorso un 4 - brevissimo arco di tempo, in quanto l'ottimo stato di salute di cui godeva il LO, secondo 10 ACCELLANTE stesso assunto dall'appellata, non aveva consentito di prevedere una sua morte imminente, cosicchè al momento della conclusione del contratto sussisteva OHEROJO l'alea tipica del vitalizio omessa, ravvisabile nella situazione di incertezza determinata dai patti contrattuali in ordine al vantaggio economico e, correlativamente, alle perdite И verificabili nello svolgimento e nella effettiva durata del contratto. Avverso tale sentenza ME LO ha proposto un ricorso articolato in tre motivi al AU quale ha resistito NA LO;
la ricorrente ha successivamente depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., sostiene che la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione in di vitalizio ordine alla validità del contratto OrroNIBILITA stipulato il 28.6.1983 ed alla sua applicabilita all'esponente quale erede legittima. motivo la ricorrente, Con il secondo 5 denunciando omesso esame su un punto decisivo della controversia, assume che il giudice di appello non non ha analizzato ha svolto 1'indagine e le questioni necessarie in relazione alla domanda proposta dall'esponente, tendente ad accertare che il suddetto vitalizio configurava in realtà una donazione con conseguente lesione della legittima;
era pertanto mancata una valutazione in ordine alla delle due prestazioni dedotte insproporzione contratto. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 536, 537 I I comma e 556 C.C., censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare se il costituente in contratto di vitalizio menzionato, realtà una donazione, configurasse о meno una lesione della legittima, procedendo a tal fine alla valutazione di tutti i beni relativi all'asse ereditario. Le richiamate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate. Il giudice di appello, con riferimento alla domanda di ME LO tendente ad accertare stipulato ilche il contratto di vitalizio 6 28.6.1983 tra DO LO e la figlia NA si configurava in realtà come una donazione, ha escluso una tale evenienza offrendo al riguardo una puntuale analisi degli elementi di fatto che legittimavano questa conclusione;
in proposito ha rilevato che le prestazioni a carico di NA LO erano sufficientemente specificate, né di entità e cheinferiore rispetto al valore del bene ceduto, inoltre non poteva attribuirsi rilevanza al breve spazio di tempo intercorso tra la stipula del contratto e la morte di DO LO in quanto quest'ultimo all'atto della stipula del vitalizio godeva di ottima salute, cosicchè, non essendo possibile prevedere in quel momento una sua morte imminente, sussisteva il requisito dell'alea tipico del vitalizio oneroso. Pertanto la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata e corretta sul piano logico e giuridico del convincimento espresso, in conformità dell'orientamento consolidato di questa Corte ALEATORIFTA" secondo cui l'indagine sulla aleativit elemento essenziale del contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso mediante alienazione di un immobile, va condotta con riferimento al momento della conclusione del contratto (Cass. 28.7.1995 n.8287) 7 mentre il verificarsi della morte del vitaliziato immediatamente dopo la stipulazione del contratto di vitalizio oneroso о a breve distanza dд questa non è da solo sufficiente ad escludere l'elemento del rischio, a tal fine richiedendosi la sussistenza di un collegamento causale dell'evento letale con uno stato patologico che per la sua natura e gravità faccia apparire sicura estremamente probabile la morte del vitaliziato in un arco di tempo determinabile (Cass.
5.4.1995 n.4025), ipotesi, come si è visto, non ricorrente nella fattispecie. Una volta quindi escluso che il contratto di vitalizio stipulato il 28.6.1983 potesse essere una donazione, configurato in realtà come correttamente il giudice di appello ha implicitamente ritenuto superata la questione della pretesa lesione della quota di legittima di LO, considerata l'insussistenza delME suo necessario presupposto, costituito appunto dalla configurabilità del vitalizio come donazione. In definitiva, quindi, la sentenza impugnata, contrariamente all'assunto della ricorrente, ha reso argomentazioni esaurienti e corrette a fondamento del convincimento espresso, e dunque è 8 immeritevole delle censure al riguardo sollevate in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 91,00 per spese e di euro 1000,00 per onorari di avvocato oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 5.3.2003. Vinem Mane come enteme IL CANCELLIERE 01 OL IC DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1 عا AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 12.11.03 serie 4 al n. 37.662 versate € 160,10 i (euro n osesan de, 10 ) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annotato il 26. 11.03 IL CANCELLIERE 9