Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6266
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Sentenza 4 maggio 2001

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La disposizione normativa dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, come modificata dall'art. 1 della legge n. 133 del 1997 (la quale fornisce una nozione di impresa artigiana che, quando rileva ai fini della disciplina dei rapporti previdenziali di esclusiva competenza statale, trova applicazione in tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome aventi competenza primaria in materia di artigianato - cfr. Corte Cost. n. 196 del 1999) deve essere interpretata nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della menzionata legge, possono fruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6266
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6266
    Data del deposito : 4 maggio 2001

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