Sentenza 4 maggio 2001
Massime • 1
La disposizione normativa dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, come modificata dall'art. 1 della legge n. 133 del 1997 (la quale fornisce una nozione di impresa artigiana che, quando rileva ai fini della disciplina dei rapporti previdenziali di esclusiva competenza statale, trova applicazione in tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome aventi competenza primaria in materia di artigianato - cfr. Corte Cost. n. 196 del 1999) deve essere interpretata nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della menzionata legge, possono fruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6266 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati BARTOLI ALDO e LIRONCURTI LEONARDO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA, in persona del Vice Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLONNA 355, presso l'avvocato FUSCO RENATO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
CONSORZIO ARTIGIANSERVICE COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. S. SPIRITO 48, presso l'avvocato D'OTTAVI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUPPIROLI CESARINO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 9/95 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositato il 29/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Fonzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Consorzio Artigiancaservices, l'Avvocato Zuppiroli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Prima la Commissione Provinciale per l'Artigianato, poi quella Regionale del Friuli Venezia Giulia, respinsero il ricorso dell'INPS che s'era opposto all'iscrizione del Consorzio Artigianservice s.r.l. nell'Albo delle Imprese Artigiane. L'Istituto propose, allora, ricorso innanzi al Tribunale di Pordenone, sostenendo sia che la legge n. 443 del 1985 esclude che le società a responsabilità limitata possano essere annoverate tra le imprese artigiane, sia che lo specifico consorzio avesse il carattere artigianale, in quanto l'attività da esso svolta deponeva per il suo inquadramento nel ramo commerciale.
Il Tribunale rigettò il ricorso e l'INPS propose appello innanzi alla Corte di Trieste, la quale respinse il gravame, rilevando: che il legislatore regionale aveva inteso prevedere l'iscrizione di consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, in separata sezione dell'Albo Imprese Artigiane, senza particolari specificazioni circa l'esclusività del fine mutualistico e del tipo di responsabilità (limitata, sussidiaria delimitata o illimitata) e senza alcun riferimento ai requisiti previsti per le imprese artigiane dagli artt. 2 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443; che la normativa speciale prevede espressamente l'estensione agli enti suindicati delle agevolazioni previste per le imprese artigiane, evidenziando l'intenzione legislativa rivolta a favorire lo svolgimento di determinate fasi delle imprese artigiane in forma consortile e delineando un sistema che estende alle società consortili larga parte delle agevolazioni previste per le imprese artigiane;
che, nella specie, prevale la natura mutualistica dell'Artigianservice, per lo svolgimento di servizi strettamente finalizzati all'assistenza tecnica, gestionale, contabile, fiscale e previdenziale delle imprese artigiane, che tra gli elementi valutabili a favore dell'impugnata iscrizione andavano annoverati l'inesistenza del divieto d'assunzione (per i consorzi tra imprese artigiane) di forme societarie, l'indifferenza della specifica forma societaria assunto rispetto alla natura consortile, la finalizzazione dell'attività in stretto supporto delle imprese artigiane, l'esplicita previsione normativa di agevolazioni estese ai consorzi. L'INPS propone, ora, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste, articolando un unico motivo. Resistono con controricorso sia il Consorzio Artigianservice s.r.l., sia la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
All'udienza del 22 maggio 1997, su richiesta delle parti e del P.G., fu disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione della Corte costituzionale, investita dalle sezioni unite di questa S.C. di questioni rilevanti ai fini della decisione. All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
Nell'unico motivo di ricorso l'Istituto, denunziando la violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 443 del 1985 e la contraddittorietà della motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui considera come artigiana, alla stregua della menzionata legge, un consorzio tra imprese artigiane costituito, come quello in esame, in forma di società di capitali. Osserva, in proposito, che l'impresa artigiana è storicamente e strutturalmente un'impresa individuale, sicché è contraddittorio considerare artigiana un'impresa gestita in forma societaria. Aggiunge che in tal senso depone l'art. 3 della menzionata legge, che considera artigiana anche l'impresa esercitata in forma societaria, a condizione, però, che non si tratti di una società a responsabilità limitata o per azioni. In tale ultimo caso, infatti, un nuovo soggetto di diritto (la società) verrebbe a sostituirsi ai singoli soci artigiani di una società priva di personalità giuridica.
Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, l'INPS rileva che il giudice è caduto in contraddizione laddove ha affermato che l'attività di controparte ha una "innegabile natura non artigianale, ma commerciale".
Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati. Come s'è visto in precedenza, la sentenza della Corte triestina ha respinto la tesi dell'Istituto sul presupposto che il legislatore regionale (nella specie, L.R. 24 febbraio 1970, n. 6, e 10 aprile 1972, n. 17) ha inteso prevedere l'iscrizione di consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, in separata sezione dell'Albo Imprese Artigiane, senza particolari specificazioni circa l'esclusività del fine mutualistico e del tipo di responsabilità (limitata, sussidiaria delimitata o illimitata) e senza alcun riferimento ai requisiti previsti per le imprese artigiane dagli artt. 2 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. A proposito di tale affermazione bisogna tener conto di due recenti pronunzie sul tema. Innanzitutto, Corte cost. n. 196 del 1999 - nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985, la quale stabilisce che le norme della stessa legge "non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale" e che "nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge" - ha chiarito che la disposizione va in realtà intesa nel senso di escludere l'applicabilità di quel e norme che, concernendo la disciplina della materia dell'artigianato, sono, nelle predette Regioni, sostituite dalle norme dettate da queste nell'esercizio della loro competenza primaria. Non nel senso, invece, che, ai fini della disciplina di rapporti estranei alla detta materia ed afferenti alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere, nelle Regioni ad autonomia differenziate, le norme regionali, anziché i principi e le norme ricavabili dalla legislazione statale. In altri termini, nelle medesime Regioni risultano applicabili due nozioni, eventualmente diverse di impresa artigiana: una concernente l'artigianato; l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo Stato abbia conservato la competenza fondamentale.
L'altra recente pronunzia di riferimento è costituita da Cass. sez. un. 5 giugno 2000, n. 401, la quale, rifacendosi all'interpretazione conforme a Costituzione resa dalla summenzionata sentenza costituzionale, ha stabilito che la nozione di impresa artigiana data dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997, n. 133), quando rileva ai fini della disciplina dei rapporti previdenziali, di esclusiva competenza statale, trova applicazione in tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome aventi competenza primaria in materia di artigianato, poiché le disposizioni dell'art. 13, sesto comma, della suindicata legge n. 443 del 1985, che danno esclusivo rilievo alla normativa di tali regioni in materia di artigianato e in particolare di iscrizione negli albi delle imprese artigiane, vanno interpretate in maniera compatibile con la ripartizione di competenze tra lo Stato e detti enti.
La stessa sentenza delle sezioni unite, componendo un precedente contrasto di Giurisprudenza, ha pure affermato che la summenzionata disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro. La sentenza impugnata - la quale ha ammesso che la società cooperativa possa usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento dall'ordinamento riservato a quest'ultima, ma ha esplicitamente escluso la necessità della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985 - va, dunque, cassata perché, il giudice del rinvio adeguandosi agli enunciati principi di diritto, proceda all'accertamento relativo alla sussistenza dei summenzionati requisiti, necessari perché l'impresa in questione possa essere iscritta, ai fini previdenziali, nell'albo delle imprese artigiane. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2001