Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DORIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 967/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 07/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso;
rigetto per gli altri;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dona s.p.a. conveniva dinanzi al tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze, chiedendone la condanna al pagamento delle somme pagate dal 1985 al 1992 per tassa annuale di concessione governativa per iscrizione nel registro delle imprese (art. 75, lett. A, della tariffa allegata al dp.r. n. 641/72 e d.l. n. 853/85), della quale, secondo l'attrice, era dovuta la restituzione per contrasto con la direttiva 17 luglio 1989,69/335/CEE.
Con sentenza 19 ottobre - 24 novembre 1995 il tribunale condannava l'amministrazione al rimborso della somma di lire 78.000.000, in quanto non dovuta, con gl'interessi legali dalla domanda. Con sentenza 27 maggio - 7 luglio 1999 la Corte d'Appello di Venezia:
a) dichiarava la società decaduta dal diritto al rimborso per gli anni da 1985 a 1988, osservando che, secondo la giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia comunitaria, la domanda di rimborso deve essere presentata, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641/72, entro il termine di decadenza di tre anni dal pagamento, e che i documenti prodotti non forniscono la prova che i pagamenti ivi rappresentati si riferissero all'imposta e alle annualità in questione. Riduceva, pertanto, il rimborso a lire 45.000.000, tenuto conto della tassa di lire 750.000 per anno, stabilita in via forfettaria per la prima iscrizione dall'art. 11 della legge 23 ^ dicembre 1998, n. 448;
b) confermava la sentenza di primo grado in relazione alla tassa pagata per le altre annualità, essendo stata la decadenza evitata dalla tempestiva presentazione delle istanze di rimborso;
c) quanto agl'interessi, non poteva applicarsi lo jus superveniens introdotto dall'art. 11, comma terzo, della legge n. 448 del 1998, il quale prevede il tasso legale vigente al 1 gennaio 1999, non essendo stata la statuizione sugli interessi impugnata dall'amministrazione la quale aveva svolto la questione soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, e comportando tale applicazione una reformatio in peius nei confronti della società, appellante incidentale. Avverso tale sentenza la Dona s.p.a. ha proposto ricorso per IO, sulla base di sette mezzi d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. MOTIVI DEL RICORSO
2.1. Col primo motivo, denunciando, in relazione al mancato rimborso della tassa per il 1990, violazione degli articoli 11 e 13 del d.P.R. n. 641/72; 2 d.P.R. 1199/71, nonché carente e contraddittoria motivazione, la ricorrente deduce di avere spedito all'intendenza di finanza, a mezzo del servizio postale, l'istanza di rimborso in data 27 giugno 1991, relativa al versamento effettuato il 29 giugno 1988, e che tale istanza era stata ricevuta in data 11 luglio 1991. Pertanto, l'istanza doveva ritenersi presentata tempestivamente, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 641 del 1972 e, in via generale, per i ricorsi amministrativi, dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 10 e 12 della direttiva 69/335/CEE, nonché erronea e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la previsione di una tassa per la permanenza dell'iscrizione nel registro delle imprese, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e da quella della IO (in particolare, sentenza delle Sezioni Unite 12 aprile 1996, n. 3458), deve ritenersi contraria al diritto comunitario. Per quanto riguarda lo jus superveniens introdotto - con efficacia retroattiva - dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998, la ricorrente richiama la sentenza di questa Corte 9 luglio 1999, n. 7176, secondo cui la previsione di una tassa per gli anni successivi all'iscrizione è da ritenersi contraria alle predette norme comunitarie, in quanto priva del carattere della remuneratività. Conseguentemente tale norma dovrebbe essere disapplicata.
In conclusione, non poteva ritenersi dovuta la tassa di lire 750.000 per ogni anno d'iscrizione.
2.3. Col terzo motivo, denunciando, in relazione all'applicazione dell'art. 11 legge n. 448 del 1998, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la ricorrente deduce che l'applicazione dello jus superveniens, per quanto concerne la misura forfettaria per la permanenza dell'iscrizione, contrasterebbe con tale principio, avendo l'amministrazione sempre sostenuto il carattere remunerativo del tributo. In altre parole, l'oggetto del giudizio sarebbe rimasto circoscritto alla pretesa conformità al diritto comunitario della tassa in questione.
2.4. Col quarto motivo, denunciando violazione del giudicato interno nonché contraddittoria motivazione, la ricorrente deduce che il giudice di primo grado aveva determinato la misura degli interessi nel tasso legale. Tale punto non era stato impugnato dall'amministrazione, mentre la società aveva proposto appello contestando, non la misura degli interessi, ma la loro decorrenza, in base all'art. 5 legge n. 29 del 1961. La corte d'appello, pur considerando non applicabile, per gli effetti peggiorativi per l'appellante, lo jus superveniens (art. 11 legge n. 448 del 1998), avrebbe finito con l'applicare tale norma, rissando il termine di decorrenza dalla domanda giudiziale.
2.5. Col quinto motivo la ricorrente denuncia, subordinatamente al mancato accoglimento del precedente motivo, il contrasto,con le già riportate norme della direttiva, della disciplina sugli interessi introdotta dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998. Sostiene che la corresponsione degli interessi nella misura legale vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 e con decorrenza dalla istanza di rimborso costituirebbe un trattamento discriminatorio rispetto a indebiti tributari fondati sul diritto nazionale.
La ricorrente richiama le sentenze della Corte comunitaria 12 giugno 1980, in causa C - 130/ 79, Express Dairy Foods, 21 maggio 1976 in causa 26/74, Roquette;
15 settembre 1998 in causa C - 278/96, Arnaldo Energia, secondo le quali sulle somme dovute a titolo d'imposte pagate in violazione del diritto comunitario sono dovuti gl'interessi con le stesse modalità previste per l'indebito di diritto interno (principio di equivalenza).
2.6. Nel caso in cui la normativa nazionale venisse ritenuta conforme al diritto comunitario, la società sollecita la rimessione in via pregiudiziale della questione della compatibilita della disciplina introdotta dal citato art. 11 alla Corte di Giustizia comunitaria.
2.7. Col settimo motivo la ricorrente lamenta che la corte di merito non si sia pronunciata sul motivo d'appello, col quale si chiedeva che gli interessi venissero è fatti decorrere dalla data dei pagamenti o, in subordine, dell'istanza di rimborso presentata in via amministrativa, dovendosi applicare l'art. 5 della legge n. 29 del 1961. 3.1. Il primo motivo merita accoglimento. Secondo una recente e consolidata giurisprudenza della Corte (fra le altre, sentenze di questa Sezione n. 7920, 7987, 9311 e 9450 del 2003), la decadenza di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641/72 deve considerarsi evitata con la consegna all'ufficio postale del plico contenente l'istanza di rimborso, non essendo necessario che entro il termine l'istanza pervenga all'ufficio finanziario.
3.2. Il terzo motivo, che deve essere esaminato prima del secondo per esigenze di carattere logico - giuridico, non merita accoglimento. Non essendosi, sul punto della debenza e della misura della tassa, formato il giudicato, correttamente la corte di merito si è posta il problema dell'astratta applicabilità dello jus superveniens introdotto dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998, pervenendo alla conclusione che dovesse ritenersi dovuta la tassa nella misura forfettaria stabilita da tale norma.
Ciò posto, però, deve essere accolto il secondo motivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (da ultimo, nella sentenza 10 settembre 2002 in cause riunite C - 216 e 222/99), i cui principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, sentenze 7236/03 8012/03), il tributo per l'iscrizione di società o di atti societari nel registro delle imprese deve avere carattere remunerativo, e nessuna indagine per l'accertamento di tale condizione risulta essere stata effettuata dalla corte di merito in relazione ad una tassa prevista in via forfettaria, e per di più con effetto retroattivo, dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998.
In definitiva, lo jus superveniens deve essere disapplicato in quanto contrastante col diritto comunitario.
3.3. Anche per quanto riguarda le questioni circa la misura e la decorrenza degl'interessi, si deve ritenere che la corte di merito abbia correttamente preso in esame la questione dell'applicabilità dello jus superveniens, non essendosi sul punto formato il giudicato, con conseguente rigetto del quarto motivo.
Peraltro, pur non esistendo preclusioni di natura processuale all'applicazione dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 448 del 1998, tale disciplina deve considerarsi contraria al diritto comunitario. Secondo la già richiamata sentenza della Corte di Lussemburgo, i cui principi sono recepiti nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano le stesse pronunce richiamate al numero precedente), la disciplina stessa contrasta coi principi di effettività e non discriminazione dell'ordinamento comunitario, in quanto stabilisce una decorrenza e una misura meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno in relazione alla restituzione di tributi non dovuti (legge 26 gennaio 1961, n. 29, ove non si ritenga applicabile la disciplina dell'indebito di diritto comune e, per quanto riguarda la decorrenza, le date di presentazione delle istanze di rimborso in via amministrativa).
Anche lo jus superveniens in materia d'interessi deve, quindi, essere disapplicato in quanto contrastante col diritto comunitario, con l'accoglimento del quinto e del settimo motivo e l'assorbimento del sesto, non ravvisandosi la necessità di una nuova domanda pregiudiziale alla Corte comunitaria, in considerazione della chiara portata ' delle decisioni interpretative rese in materia da quest'ultima.
3.4. L'accoglimento del primo, del secondo, del quinto e del settimo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, la quale si uniformera' ai predetti principi di diritto e deciderà anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo, secondo, quinto e settimo motivo;
dichiara assorbito il sesto e rigetta gli altri motivi;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004