Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 9
CASS
Sentenza 2 gennaio 2001

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Massime1

In ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale preminente, fermo restando che la norma inderogabile dell'art. 2103 cod. civ. non consente alla contrattazione collettiva di estendere i profili professionali e l'equivalenza tra le mansioni fino al punto di consentire liberamente al potere di organizzazione del datore di lavoro di attribuire mansioni proprie di una qualifica superiore a dipendenti che rivestono qualifiche inferiori per il solo fatto che le mansioni superiori risultano comprese anche nel profilo professionale degli appartenenti alla qualifica inferiore. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha ritenuto corretto l'inquadramento di un dipendente di un ente istruzione professionale sulla base della qualifica relativa ai formatori con funzioni di coordinamento di sedi minori prive di direttore, e non di quella di direttore, avendo accertato che l'attività di formatore aveva occupato circa metà dell'orario di lavoro e che l'attività di coordinamento era in parte ricollegabile alle funzioni di coordinamento didattico specifiche della qualifica e per la parte relativa al coordinamento amministrativo e di responsabilità del personale aveva carattere marginale in una struttura di ridotte dimensioni e non era particolarmente qualificanti).

Commentario1

  • 1Mansione superiore ed onere della prova (Cass., n. 18418/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 5 settembre 2013

    1. Questione La Corte d'appello rigettava il gravame proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore, intesa al riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria retribuiva 1 A in qualità di “altra 1 tromba, con obbligo della 2, a decorrere dall'8.8.1989 ed alla condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive liquidate, per il solo periodo fino al 30.4.1997, in euro 13.871,9, oltre accessori di legge, ed al risarcimento del danno patito, liquidato in euro 1409,9. La società ricorre per cassazione, il quale ricorso è stato rigettato. Ciò è avvenuto sulla base del consolidato principio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 9
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9
Data del deposito : 2 gennaio 2001

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