Sentenza 2 gennaio 2001
Massime • 1
In ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale preminente, fermo restando che la norma inderogabile dell'art. 2103 cod. civ. non consente alla contrattazione collettiva di estendere i profili professionali e l'equivalenza tra le mansioni fino al punto di consentire liberamente al potere di organizzazione del datore di lavoro di attribuire mansioni proprie di una qualifica superiore a dipendenti che rivestono qualifiche inferiori per il solo fatto che le mansioni superiori risultano comprese anche nel profilo professionale degli appartenenti alla qualifica inferiore. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha ritenuto corretto l'inquadramento di un dipendente di un ente istruzione professionale sulla base della qualifica relativa ai formatori con funzioni di coordinamento di sedi minori prive di direttore, e non di quella di direttore, avendo accertato che l'attività di formatore aveva occupato circa metà dell'orario di lavoro e che l'attività di coordinamento era in parte ricollegabile alle funzioni di coordinamento didattico specifiche della qualifica e per la parte relativa al coordinamento amministrativo e di responsabilità del personale aveva carattere marginale in una struttura di ridotte dimensioni e non era particolarmente qualificanti).
Commentario • 1
- 1. Mansione superiore ed onere della prova (Cass., n. 18418/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 5 settembre 2013
1. Questione La Corte d'appello rigettava il gravame proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore, intesa al riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria retribuiva 1 A in qualità di “altra 1 tromba, con obbligo della 2, a decorrere dall'8.8.1989 ed alla condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive liquidate, per il solo periodo fino al 30.4.1997, in euro 13.871,9, oltre accessori di legge, ed al risarcimento del danno patito, liquidato in euro 1409,9. La società ricorre per cassazione, il quale ricorso è stato rigettato. Ciò è avvenuto sulla base del consolidato principio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Ianniruberto - Presidente -
" Luciano Vigolo - Consigliere -
" Giovanni Mazzarella "
" Attilio Celentano "
" Pasquale Picone relatore "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BE IN, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, n. 1, presso l'avv. Edoardo Ghera, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Garofalo con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE Puglia, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, via Belisario, n. 6, presso l'avv. Carlo Natale che lo rappresenta e difende con di procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Foggia n. 807 in data 27 luglio 1998 (R.G. 2551/97 );
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.11.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Giovanni Gentile per delega dell'avv. Garofalo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Foggia ha rigettato l'appello proposto da IN ER avverso la sentenza del Pretore di Trinitapoli, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Ente Acli Istruzione Professionale (En.A.I.P.), del quale era dipendente con qualifica di "formatore", per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella superiore qualifica di "direttore", con le relative differenze economiche.
Il diritto era stato rivendicato dal lavoratore nell'assunto di avere esercitato le mansioni di direttore presso la sede decentrata di Bovino ed Accadia dal 30 aprile 1990 al 31 agosto 1991, mansioni formalmente attribuitegli dall'ente.
Il Tribunale è pervenuto all'esito di rigetto della domanda sul rilievo che il contratto collettivo di lavoro applicabile al rapporto di lavoro (1989/1990), all'art. 25, contemplava la figura professionale del formatore con funzioni di coordinatore di sedi minori prive di direttore e tale previsione non si poneva in contrasto con l'art. 2103 c.c., perché andava concretamente riferita ad ipotesi di mansioni promiscue (di formatore e di direttore) con prevalenza di quelle inferiori sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Nel caso di specie, era emerso in fatto che il ER era impegnato per circa la metà dell'orario di lavoro nelle funzioni di docente (formatore); che, peraltro, taluni compiti di coordinamento erano propriamente di carattere didattico e rientranti perciò nel profilo professionale del formatore secondo la declaratoria contrattuale ("attività finalizzata all'organizzazione dei momenti e strumenti didattici e alla programmazione didattica", nonché processi di coordinamento didattico con i formatori di settore"); che i compiti specifici del direttore (di carattere amministrativo, compresi i provvedimenti relativi al personale), oltre a non richiedere una professionalità più elevata, presentavano di conseguenza carattere marginale nell'ambito di una struttura di ridotte dimensioni;
che, infine, l'ente non aveva manifestato in alcun modo la volontà di attribuire le mansioni di direttore, avendo fatto puntuale applicazione delle previsioni del contratto collettivo, mentre la partecipazione a corsi di aggiornamento per direttore doveva considerarsi in linea con l'affidamento dei compiti di coordinatore di sede minore. Per la cassazione della sentenza ricorre IN ER per cinque motivi;
resiste con controricorso l'En.A.I.P. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. per avere il Tribunale omesso di comparare le mansioni precedentemente svolte con quelle affidategli in seguito dal datore di lavoro e comportanti l'assunzione della responsabilità e dell'autonomia proprie della qualifica di direttore. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 25 del c.c.n.l. 1989/1991 per i dipendenti addetti alla formazione professionale convenzionata, per avere il Tribunale confuso il tema del diritto alla qualifica superiore attribuito da disposizione inderogabile di legge e l'ambito della previsione contrattuale I limitata alla pianta organica nella parte in cui non contemplava un posto di direttore nelle sedi minori e non certo in grado di limitare l'operatività dell'art. 2103 c.c. Il terzo motivo denunzia motivazione insufficiente e/o contraddittoria nella parte in cui la sentenza impugnata non ha desunto dall'espressa attribuzione delle mansioni di direttore (estrinsecatesi, tra l'altro, nella sottoscrizione in detta qualità degli attestati di qualifica e del rendiconto finale;
nell'assunzione di tutte le relative responsabilità) operata dall'ente e dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento, una pattuizione individuale di maggior favore rispetto alle regole collettive sull'inquadramento del personale.
Il quarto motivo denunzia ancora motivazione insufficiente e/o contraddittoria con riferimento al convincimento espresso dal Tribunale che le mansioni di direttore non avevano avuto carattere prevalente, atteso che lo stesso Tribunale aveva dato atto che lo impegnavano per circa la metà del tempo (e presso il centro di Bovino addirittura in via esclusiva e fuori dalle attività didattiche) e che l'elemento caratterizzante la figura professionale del direttore era l'assunzione delle responsabilità amministrative e didattiche della struttura.
Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 115, comma primo, e 116, comma primo, c.p.c., nonché il vizio di omessa o insufficiente motivazione, per avere il Tribunale trascurato di considerare i documenti da cui risultava l'esclusivo svolgimento delle mansioni di direttore presso il centro di Bovino dall'1.1.1991 al 31.8.1991, e la deposizione testimoniale secondo cui egli svolgeva attività di insegnante di cultura generale per 8 ore settimanali, per 18, di coordinamento e per 9 era disposizione.
La Corte, esaminati unitariamente i motivi di ricorso, per la connessione derivante dall'essere inerenti ad unica questione, li giudica privi di fondamento.
La sentenza impugnata non è incorsa in errori di diritto. Infatti, si è correttamente posta il problema dei limiti che la norma inderogabile di cui all'art. 2103 c.c. pone all'autonomia privata, traendone la conclusione che non è consentito alla contrattazione, neppure a quella collettiva, estendere i profili professionali e l'equivalenza tra mansioni fino al punto di consentire liberamente al potere organizzativo del datore di lavoro di attribuire mansioni proprie di una qualifica superiore a dipendenti che rivestono qualifiche inferiori senza i vincoli della suddetta norma, per il solo fatto che risultano comprese anche nel profilo professionale degli appartenenti alla qualifica inferiore. Da tale corretto presupposto ha preso le mosse l'indagine del giudice del merito volta a verificare se le mansioni del formatore incaricato del coordinamento di sedi minori alle quali, quindi, la contrattazione collettiva non contempla che sia preposto un dipendente con qualifica di direttore, avessero realmente l'identico contenuto professionale di quest'ultima qualifica. Alla soluzione negativa il Tribunale è pervenuto sulla base di accertamenti di fatto compiuti in modo esauriente e dando ragione del suo convincimento con una motivazione sufficiente e logicamente plausibile, sicché non si ravvisano gli estremi per una cassazione che conduca ad una rivalutazione dei fatti.
In presenza di un'ipotesi di svolgimento di mansioni cd. "promiscue" il Tribunale si è attenuto alle indicazioni espresse dalla giurisprudenza della Corte, secondo le quali, ai fini dell'inquadramento spettante, devono considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale prevalente (cfr. Cass. 23 giugno 1998, n. 8230). Orbene, quanto al dato quantitativo, non è vero che il Tribunale abbia accertato che il tempo di lavoro fosse distribuito a metà fra le due attribuzioni ma premesso che il ER dedicava la metà del tempo all'insegnamento e l'altra metà all'attività di coordinamento, all'interno di quest'ultima ha ulteriormente distinto il coordinamento strettamente didattico, rientrante nel profilo professionale del formatore secondo le declaratorie del contratto collettivo, e quello amministrativo proprio ed esclusivo del responsabile della struttura, considerato per questa ragione marginale. Si tratta di un accertamento che non ha formato oggetto di censure specifiche.
Sul piano qualitativo, la Corte non può ritenere prive di logica, anche in considerazione del contenuto delle pattuizioni collettive, che l'assunzione di responsabilità caratterizzante la figura professionale del direttore fosse da valutare in relazione alle caratteristiche dimensionali dell'unità organizzativa;
mentre costituisce l'accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, che l'attività di coordinamento amministrativo non abbia avuto contenuti professionali particolarmente qualificanti, risultando anzi sotto tale profilo, a giudizio del Tribunale, assai meno pregnante di quella di docente.
Su questo punto specifico, il ricorrente insiste esclusivamente sul piano dell'assunzione della piena responsabilità della struttura, con la sottoscrizione dei relativi atti tanto da essere esposto a controlli anche di tipo ispettivo.
Ma tutto ciò deve ritenersi connaturale al profilo professionale del formatore incaricato del coordinamento di sede minore e non scalfisce il ragionamento compiuto dal giudice del merito per giungere ad escludere l'equivalenza delle mansioni a quelle di un direttore di sede maggiore. Sotto questo profilo, la denunzia di omessa valutazione da parte del Tribunale del fatto di avere, per un certo periodo, svolto solo le funzioni di coordinamento e non anche quelle di docente non riveste il requisito della decisività (mentre, in ordine alla deposizione testimoniale, si tratta esattamente dei fatti tenuti presente dal Tribunale).
Nè, infine, ha fondamento la critica mossa alla sentenza impugnata per non aver considerato che vi erano elementi sufficienti per ritenere comunque che vi fosse stata attribuzione convenzionale della qualifica superiore: il Tribunale ha risposto in maniera adeguata che l'ente aveva chiaramente inteso attribuirgli i compiti di coordinatore come inerenti alla qualifica di formatore, stante la specifica previsione del contratto collettivo, ne' un simile intento negoziale poteva desumersi dall'invio a corsi di formazione professionale per direttore, siccome la gestione amministrativa doveva necessariamente ritenersi compresa nelle attribuzioni del formatore coordinatore di sede minori.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e degli onorari difensivi, come da liquidazione operata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 24.000 e degli onorari liquidati in L. 3.000.000.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2001