Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
La disciplina speciale dettata dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, in base alla quale il pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese ammesse ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, non trovando applicazione il sistema delle "finestre" introdotto dall'art. 1 del D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n.348 del 1992, trova applicazione solo in relazione ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità che non siano cessati prima del 21 maggio 1994, data di entrata in vigore del suddetto decreto legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7852 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG AR, elettivamente domiciliati in Roma in via Arno 47 presso lo studio dell'avvocato Franco Agostini, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura centrale, rappresentati e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Luilo;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino del 12 luglio 1999, depositata il 4 settembre 1999, numero 5137, r.g. 986/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 10 dicembre 2002 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1^ dicembre 1995, AG AR - premesso che fino al mese di ottobre dell'anno 1993 aveva fruito del trattamento di "mobilità" e che nello stesso mese aveva maturato il diritto alla pensione di anzianità per il cui conseguimento aveva presentato, il 14 dicembre successivo, la relativa istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedendo che la decorrenza del beneficio venisse fissata al 1^ gennaio 1994, versando lei nella ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge numero 299 del 1994 (convertito nella legge numero 451 dello stesso anno), ma che l'ente previdenziale aveva contestato che ricorressero i requisiti previsti per potersi derogare al disposto dell'articolo 2 bis del decreto- legge numero 384 del 1992 (convertito nella legge numero 438 del 1992) - chiese al pretore di Torino che venisse dichiarato il proprio diritto all'ottenimento della prestazione previdenziale con la decorrenza di cui sopra, con conseguente condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla erogazione dello stesso. Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse la domanda, che invece è stata rigettata, in accoglimento dell'appello proposto dall'ente, dal tribunale di Torino con la sentenza sopra indicata, essendosi ritenuta la insussistenza del requisito della fruizione del trattamento di mobilità alla data di entrata in vigore del decreto- legge per ultimo citato.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla AG con ricorso sostenuto da un motivo. L'ente intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 2 bis, del decreto-legge 19 settembre 1992 numero 384, convertito nella legge numero 438 del 1994, e 1, comma 7
(rectius, 6), di quello numero 299 del 1994, convertito nella legge numero 451 del 1994, nonché vizi della motivazione. Al proposito espone che, non facendosi riferimento nella seconda delle norme citate a una applicabilità della deroga alla disciplina dettata dalla prima alla condizione che i soggetti interessati usufruiscano del trattamento di mobilità alla data della entrata in vigore del provvedimento, deve ritenersi che della deroga possano avvalersi anche coloro che, essendo stati costretti a transitare in trattamento di mobilità ed essendo questo cessato prima della maturazione del diritto alla pensione, abbiano necessariamente presentato la relativa domanda solo in questo ultimo momento. La censura è infondata. E invero, la stessa testuale formulazione della disposizione in questione, secondo la quale "le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge ... non si applicano ... ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità", altro significato non può avere se non quello letterale che impone l'uso del verbo fruire all'indicativo, inequivocabilmente questo deponendo nel senso che in relazione ai trattamenti di cassa integrazione e di mobilità cessati prima della data del 21 maggio 1994, in cui entrò in vigore il provvedimento normativo di urgenza, non opera la deroga al sistema delle "finestre" introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge numero 384 del 1992 con il temporaneo differimento temporale del diritto all'accesso al pensionamento di anzianità. In applicazione della regola dettata dall'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non deve provvedersi sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003