Sentenza 14 gennaio 2015
Massime • 1
Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. (Fattispecie relativa a richiesta di affidamento in prova o di semilibertà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2015, n. 27264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27264 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/01/2015
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 52
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 24916/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI BA N. IL 12/11/1972;
avverso l'ordinanza n. 6373/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO, del 14/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. ROMANO Giulio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 14.2.2014 il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava le domande di affidamento in prova al servizio sociale o di semilibertà proposte da RI BA, in relazione ad un provvedimento di cumulo pene della Procura Generale di Catania con il quale la pena complessiva era stata determinata in anni 13, mesi 9, giorni 20 di reclusione e mesi 3 di arresto per reati contro il patrimonio, in materia di armi e di sostanze stupefacenti, nonché per nove violazioni della sorveglianza speciale commesse tra il 2005 e il 2011. Risultava che il CA aveva iniziato il 23.6.2011 a scontare la pena agli arresti domiciliari fino al 3.2.2012; successivamente era stato detenuto prima a Catania e poi a Palermo e la sua condotta, dopo alcuni rilievi disciplinari nel maggio-giugno 2012, era divenuta regolare, con fine pena previsto per il 6.7.2016.
Il Tribunale prendeva in considerazione le informazioni dei Carabinieri (anche con riguardo alla condotta tenuta agli arresti domiciliari), una relazione del Gruppo Osservazione e Trattamento (GOT) in data 21.5.2013, il comportamento serbato dal CA nel periodo di detenzione in carcere (dal novembre 2013 lavorava come inserviente nella cucina detenuti), l'offerta di lavoro nella cartoleria gestita dalla moglie del CA, e concludeva che non era possibile apprezzare un avvio di sincera revisione autocritica, risultando ancora necessario un congruo periodo di osservazione della personalità al cui esito potrà valutarsi l'opportunità per eventuali esperienze premiali, al fine di verificare la effettiva capacità del detenuto di adeguarsi alle regole ed alle prescrizioni imposte con misure alternative alla detenzione in carcere. Avverso l'ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione CA TI, chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione.
La motivazione dell'ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, era contraddittoria perché, pur avendo indicato una serie di elementi positivi - quali il rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, la possibilità di lavoro offerta dalla moglie, il comportamento regolare in carcere dal giugno 2012 e l'attività di inserviente nella cucina detenuti -, non aveva dato alcun rilievo ai suddetti elementi positivi e non aveva considerato che gli stessi erano invece sintomatici di un percorso di rivisitazione critica del proprio passato.
Non si era tenuto conto, inoltre, che il Magistrato di sorveglianza, nel concedere il beneficio della liberazione anticipata in relazione al periodo 21.6/21.12.2012, aveva affermato che il ricorrente mostrava disponibilità al dialogo e interesse per le attività trattamentali.
Non era stato, infine, spiegato perché l'opportunità lavorativa fornitagli dalla moglie non potesse essere considerata un elemento importante per il programma rieducativo del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione i recenti dati positivi che sono emersi nel comportamento del detenuto, ma ha ritenuto che - a fronte della gravità e del numero dei reati in espiazione - fosse necessario un ulteriore periodo di osservazione, per accertare un effettivo inizio di revisione critica del proprio comportamento, e l'esperimento di esperienze premiali, al fine di verificare la capacità del detenuto di adeguarsi alle regole ed alle prescrizioni imposte con misure alternative alla detenzione in carcere. La decisione del Tribunale di sorveglianza rispetta pienamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia de qua.
Questa Corte ha infatti affermato che, ai fini dell' affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sè determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell'eventuale previa esperienza di permessi - premio (V. Sez. 1 sentenza n. 15064 del 6.3.2003, Rv. 224029). Ha anche precisato che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario;
e ciò vale particolarmente quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verisimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (V. Sez. 1 sentenza n. 5689 del 18.11.1998, Rv. 212794). Il CA sta espiando reati di particolare gravità per i quali ha riportato condanne ad una pena complessiva di anni 13, mesi 9 e giorni 20 di reclusione, oltre a mesi 3 di arresto, e quindi appare logicamente giustificata la prudenza del Tribunale di sorveglianza, il quale ha ritenuto opportuno, prima di ammettere il ricorrente a misure alternative che consentono ampi spazi di libertà, compiere i suddetti approfondimenti sull'effettivo inizio di un processo di revisione critica delle passate scelte di vita e sperimentare previamente benefici più contenutivi. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015