Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
Integra una mera irregolarità, l'omessa effettuazione preventiva di nuove ricerche dell'imputato da parte dell'ufficiale giudiziario, nel caso in cui la notificazione venga eseguita mediante deposito dell'atto nella casa comunale, non rientrando detta ipotesi tra le nullità contemplate dall'art. 171 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2010, n. 11873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11873 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 09/02/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 223
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 23209/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR BA RI AN, N. IL 24/01/1974;
avverso l'ordinanza n. 14011/2008 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del 08/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del PG: inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto ricorso per Cassazione PR AL RI ES per l'annullamento della ordinanza 8 gennaio 2009 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di PR ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la opposizione al decreto penale di condanna emesso in data 2 dicembre 2008 nei suoi confronti. La ricorrente sostiene che la opposizione, proposta il 2 gennaio 2009, era tempestiva dal momento che la notifica del decreto penale di condanna si era perfezionata il 17 dicembre 2008 e non il 12 dicembre 2008 come ritenuto dal Giudice;
lamenta, inoltre, che l'Ufficiale Giudiziario abbia provveduto al sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 senza effettuare le opportune ricerche e senza ripetere l'accesso al domicilio eletto.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Dagli atti di causa (che la Corte è facoltizzata ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale) si rileva che le affermazioni contenute nell'atto di ricorso non sono puntuali in fatto.
L'Ufficiale Giudiziario si è recato due volte (alle ore 13, 40 del 11 dicembre 2008 ed alla ore 9 del 12 dicembre 2008) per tentare la notifica che non ha potuto effettuare per assenza della interessata;
indi, ha proceduto secondo le formalità del deposito nella casa comunale in relazione al quale la mancata previa effettuazione di nuove ricerche costituisce una mera irregolarità priva di sanzioni (non rientrando nelle ipotesi di nullità contemplate dall'art. 171 c.p.p.). Il plico è stato consegnato in data 13 dicembre 2008 a persona la cui legittimazione a ritirare l'atto non è stata contestata dalla ricorrente.
In base a tali considerazioni, si deve concludere che la opposizione al decreto penale di condanna sia stata proposta oltre il termine (di giorni quindici) previsto dall'art. 461 c.p.p., comma 1. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010