CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2023, n. 29086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29086 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AT IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29086 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da AT EL ON avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 31 maggio 2022, ha respinto il reclamo presentato contro i tre provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti il 25 ottobre 2021 dal Consiglio di disciplina della locale Casa circondariale. 2. AT EL ON, con l'assistenza dell'avv. Lisa Vaira;
p'icorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle nullità verificatesi nel corso del procedimento disciplinare, essendosi svolta l'adunanza in data successiva a quella indicata nell'atto di contestazione e davanti a collegio irregolarmente composto. Eccepisce, ulteriormente, che il provvedimento impugnato non è assistito da congrua motivazione alla ricostruzione degli accadimenti oggetto di addebito, alla sua responsabilità ed alla qualificazione giuridica delle condotte. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge per essere stata emessa l'ordinanza impugnata in esito ad udienza svoltasi in sua assenza e sull'indimostrato postulato che egli avrebbe rinunciato a parteciparvi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. ON eccepisce, in primo luogo, che, essendogli stato comunicato, in occasione della notifica dell'atto di contestazione, che l'adunanza del Consiglio di disciplina si sarebbe tenuta il 2 novembre 2021, la seduta si è, invece, tenuta dopo due giorni. Si è, in tal modo, verificata una nullità che, però, deve intendersi, come già debitamente statuito dal Tribunale di sorveglianza, sanata per avere ON personalmente partecipato, senza sollevare obiezioni di sorta, all'adunanza del 4 novembre 2021 nella quale, avendo acquisito piena contezza di quanto gli veniva ascritto, ha potuto compiutamente svolgere le proprie difese, rendendo 2 dichiarazioni e producendo memoria scritta, senza patire, per effetto dell'irregolarità verificatasi, pregiudizio alcuno alle sue prerogative difensive. Erra, sul punto, il ricorrente nel propugnare l'equiparazione tra la situazione venutasi, in concreto, a determinare ed i casi, propri del processo penale, di nullità insanabile — quale quello della citazione radicalmente omessa, che provoca un irreparabile vulnus al diritto di difesa che non è, di per sé, eliso dalla presenza dell'imputato all'udienza (utili, sul punto, sono le indicazioni che si traggono, tra le altre, da Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, Pergolizzi, Rv. 283602 - 01) — che vanno, invece, distinti da quelli, quale quello in esame, in cui la personale comparizione dell'incolpato rende del tutto innocua l'erronea confezione dell'atto di impulso. 3. Parimenti priva di pregio è l'ulteriore doglianza, che si appunta sulla composizione del Collegio di disciplina e, in specie, sull'attribuzione delle funzioni di presidente al funzionario giuridico pedagogico delegato dal Direttore del carcere. L'art. 40, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, infatti, che le sanzioni diverse dal richiamo e dalla ammonizione sono deliberata dal Consiglio di disciplina, che è presieduta dal Direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado. Nel caso in esame, pacifico che il Funzionario giuridico pedagogico che svolse funzioni presidenziali agì su delega del Direttore, non vi è ragione alcuna per dubitare della conformità della delega alla previsione di legge, cioè della sussistenza di legittimo impedimento del delegante e dell'idoneità soggettiva del delegato. 4. Inammissibili, in primo luogo per assoluta genericità, sono le censure che ON rivolge al merito della decisione impugnata. Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha, dapprima, chiarito che l'esame di talune censure era precluso dalla loro novità rispetto a quelle articolate con il reclamo presentato al Magistrato di sorveglianza e, successivamente, ribadito (cfr., in particolare, pag. 3), che l'esito degli accertamenti svolti dalla Polizia penitenziaria convince della responsabilità concorsuale di ON nella detenzione degli oggetti rinvenuti nella sua camera detentiva. Al riguardo, deve, ulteriormente, ricordarsi, con la giurisprudenza di legittimità, che «L'ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare è circoscritto alla verifica 3 dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del relativo potere, la costituzione e la competenza dell'organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa, restando estranea ogni questione attinente al merito della sanzione» (Sez. 1, n. 4776 del 25/01/2011, Zanetti, Rv. 249561 - 01; nello stesso senso vedi anche, tra le altre, Sez. 1, n. 56724 del 06/07/2017, Martino, Rv. 271908 - 01; Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605 - 01). 5. Infondato si palesa, da ultimo, il motivo concernente la rinuncia a partecipare all'udienza del 6 ottobre 2022, annotata nel verbale di udienza sulla base di quanto oralmente comunicato via Teams dal personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale in cui ON era, al tempo, ristretto. In proposito, premesso che l'obiezione vette sull'omessa trasfusione della dichiarazione del detenuto in apposito atto scritto, va ricordato, da un canto, che il verbale di udienza costituisce atto pubblico avente fede privilegiata e, dall'altro, che la giurisprudenza di legittimità ha, in passato, confermato la validità della rinuncia a comparire, attestata dall'amministrazione e non suffragata da atto direttamente proveniente dal detenuto (Sez. 1, n. 54606 del 24/04/2018, Di Lauro, Rv. 274758 - 01). 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di ON al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/03/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29086 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da AT EL ON avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 31 maggio 2022, ha respinto il reclamo presentato contro i tre provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti il 25 ottobre 2021 dal Consiglio di disciplina della locale Casa circondariale. 2. AT EL ON, con l'assistenza dell'avv. Lisa Vaira;
p'icorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle nullità verificatesi nel corso del procedimento disciplinare, essendosi svolta l'adunanza in data successiva a quella indicata nell'atto di contestazione e davanti a collegio irregolarmente composto. Eccepisce, ulteriormente, che il provvedimento impugnato non è assistito da congrua motivazione alla ricostruzione degli accadimenti oggetto di addebito, alla sua responsabilità ed alla qualificazione giuridica delle condotte. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge per essere stata emessa l'ordinanza impugnata in esito ad udienza svoltasi in sua assenza e sull'indimostrato postulato che egli avrebbe rinunciato a parteciparvi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. ON eccepisce, in primo luogo, che, essendogli stato comunicato, in occasione della notifica dell'atto di contestazione, che l'adunanza del Consiglio di disciplina si sarebbe tenuta il 2 novembre 2021, la seduta si è, invece, tenuta dopo due giorni. Si è, in tal modo, verificata una nullità che, però, deve intendersi, come già debitamente statuito dal Tribunale di sorveglianza, sanata per avere ON personalmente partecipato, senza sollevare obiezioni di sorta, all'adunanza del 4 novembre 2021 nella quale, avendo acquisito piena contezza di quanto gli veniva ascritto, ha potuto compiutamente svolgere le proprie difese, rendendo 2 dichiarazioni e producendo memoria scritta, senza patire, per effetto dell'irregolarità verificatasi, pregiudizio alcuno alle sue prerogative difensive. Erra, sul punto, il ricorrente nel propugnare l'equiparazione tra la situazione venutasi, in concreto, a determinare ed i casi, propri del processo penale, di nullità insanabile — quale quello della citazione radicalmente omessa, che provoca un irreparabile vulnus al diritto di difesa che non è, di per sé, eliso dalla presenza dell'imputato all'udienza (utili, sul punto, sono le indicazioni che si traggono, tra le altre, da Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, Pergolizzi, Rv. 283602 - 01) — che vanno, invece, distinti da quelli, quale quello in esame, in cui la personale comparizione dell'incolpato rende del tutto innocua l'erronea confezione dell'atto di impulso. 3. Parimenti priva di pregio è l'ulteriore doglianza, che si appunta sulla composizione del Collegio di disciplina e, in specie, sull'attribuzione delle funzioni di presidente al funzionario giuridico pedagogico delegato dal Direttore del carcere. L'art. 40, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, infatti, che le sanzioni diverse dal richiamo e dalla ammonizione sono deliberata dal Consiglio di disciplina, che è presieduta dal Direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado. Nel caso in esame, pacifico che il Funzionario giuridico pedagogico che svolse funzioni presidenziali agì su delega del Direttore, non vi è ragione alcuna per dubitare della conformità della delega alla previsione di legge, cioè della sussistenza di legittimo impedimento del delegante e dell'idoneità soggettiva del delegato. 4. Inammissibili, in primo luogo per assoluta genericità, sono le censure che ON rivolge al merito della decisione impugnata. Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha, dapprima, chiarito che l'esame di talune censure era precluso dalla loro novità rispetto a quelle articolate con il reclamo presentato al Magistrato di sorveglianza e, successivamente, ribadito (cfr., in particolare, pag. 3), che l'esito degli accertamenti svolti dalla Polizia penitenziaria convince della responsabilità concorsuale di ON nella detenzione degli oggetti rinvenuti nella sua camera detentiva. Al riguardo, deve, ulteriormente, ricordarsi, con la giurisprudenza di legittimità, che «L'ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare è circoscritto alla verifica 3 dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del relativo potere, la costituzione e la competenza dell'organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa, restando estranea ogni questione attinente al merito della sanzione» (Sez. 1, n. 4776 del 25/01/2011, Zanetti, Rv. 249561 - 01; nello stesso senso vedi anche, tra le altre, Sez. 1, n. 56724 del 06/07/2017, Martino, Rv. 271908 - 01; Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Gallico, Rv. 276605 - 01). 5. Infondato si palesa, da ultimo, il motivo concernente la rinuncia a partecipare all'udienza del 6 ottobre 2022, annotata nel verbale di udienza sulla base di quanto oralmente comunicato via Teams dal personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale in cui ON era, al tempo, ristretto. In proposito, premesso che l'obiezione vette sull'omessa trasfusione della dichiarazione del detenuto in apposito atto scritto, va ricordato, da un canto, che il verbale di udienza costituisce atto pubblico avente fede privilegiata e, dall'altro, che la giurisprudenza di legittimità ha, in passato, confermato la validità della rinuncia a comparire, attestata dall'amministrazione e non suffragata da atto direttamente proveniente dal detenuto (Sez. 1, n. 54606 del 24/04/2018, Di Lauro, Rv. 274758 - 01). 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di ON al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/03/2023.