Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6575 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lavoro06575/02 LA CORTE SUPREMA INCASS E Oggetto Composta dagii Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8813/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.18776 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud.30/01/02 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig.ILSOLE 24 ORE... per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: 1 8 MAG, 2002. domiciliata in ROMA FIORITO GIUSEPPE, elettivamente IL CANCELLIERE studio dell'avvocato VIA CASSIODORO 6, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresenta e difende BA GI, che la Richiesta copia studio dal Sig. D'AMAYI PETROCELLI MARCO, giusta unitamente all'avvocato per diritti 1.55 11.08.05.02 delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante CANCELLERIA BW domiciliato in ROMA VIA pro tempore, Selettivamente 288, rappresentato e difeso DEGLI SCIPIONI dall'avvocato MACCONI G. FRANCO, giusta delega in2002 421 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 106/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 15/02/99 M R.G.N. 1000/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PETROCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo, assorbito il terzo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Frosinone del primo agosto 1995 FI EP, assunto dalla B.W. Italia dal 1978 come impiegato di ottavo livello, premesso che, nonostante lo svolgimento di mansioni dirigenziali fin dall'inizio del rapporto, era stato inquadrato come dirigente solo dal 3 luglio 1989, a seguito di sua richiesta formulata con lettera del 22 marzo 1995, impugnava il licenziamento intimatogli il 24 marzo dello stesso anno assumendone l' illegittimità sotto diversi profili ed in particolare perché il ruolo svolto nell'organizzazione aziendale non era stato soppresso;
chiedeva pertanto la declaratoria di nullità ed inefficacia del recesso, la reintegra ed il risarcimento dei danni ed in ogni caso la condanna della società al pagamento dell'indennità p supplementare ex art. 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali, nonché dell'indennità supplementare al TFR di cui all'accordo del 3.10.89. Costituitasi la società, che contestava il fondamento di tutte le domande, queste venivano respinte dal Pretore con sentenza del 6 maggio 1997 e sull'appello del FI la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 15 febbraio 1999. -Il Tribunale illustrati i principi in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (necessità di procedere alla soppressione del posto nell'ambito di un riassetto organizzativo funzionale a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, anche senza eliminare la posizione lavorativa, ma facendo ricorso a contratti di collaborazione e senza sopprimere tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ma diversamente ripartendole secondo insindacabili scelte imprenditoriali, fermo restando in capo all'imprenditore l'onere della prova sull'effettività della ristrutturazione e del nesso causale tra il riassetto e soppressione del posto) - escludeva l'arbitrarietà del recesso, ravvisando l'esistenza dei motivi addotti con la lettera di licenziamento, concernenti i risultati negativi nel corso dell'anno 1994, la mancanza di ripresa a breve termine che induceva ad applicare un piano di ristrutturazione per riacquistare competitività, accentrando nella direzione generale il servizio relativo alla gestione del personale, con conseguente soppressione del posto di lavoro del FI. Affermavano infatti i Giudici di merito essere indubbia detta soppressione e che il licenziamento era maturato in un articolato contesto in cui, presso la sede di Anagni, era stato eliminato e trasferito a Milano il settore commerciale;
in cui lo stesso FI, come capo del personale, si era occupato della riduzione dell'organico effettuata dal 1994 e portata a termine alla fine dell'anno; peraltro lo stesso FI, in sede di libero interrogatorio, aveva dichiarato che alla fine del 1994 si era iniziato a predisporre il piano del 1995, che prevedeva una riorganizzazione ed una riduzione del personale che, a differenza di quella del 1994, avrebbe coinvolto tutti i reparti e che la perdita di fatturato era stata nel 1993 del 33% e nel 1994 del 6%; peraltro la casa madre aveva inteso estendere il licenziamento anche al FI, a cui era stato proposto di risolvere consensualmente il rapporto per instaurare una collaborazione esterna;
il piano di ristrutturazione del 1995 aveva condotto alla riduzione dei dirigenti presenti nella sede di Anagni da quattro ad uno solo;
inoltre dopo il licenziamento del FI nessuno aveva più assunto le funzioni di direttore del personale;
dal 1993 al 1996 vi erano state ben tre operazioni di riduzione del personale non più reintegrato nella originaria consistenza numerica, mentre si era fatto ricorso a consulenze esterne. Pertanto, concludeva il Tribunale, nel complessivo quadro così delineato, veniva positivamente smentito l'intento discriminatorio adombrato dall'appellante. Il Tribunale confermava infine il rigetto della domanda di pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 19 del CCNL dirigenti del 3.X.89, perché questa era dovuta solo in caso di licenziamento pretestuoso, arbitrario e discriminatorio, mentre nella specie il recesso era giustificato da esigenze di ristrutturazione necessitata dalla situazione di crisi. 2 Avverso detta sentenza il FI propone ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Resiste la società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 1218 e 2697 cod. civ., nonché difetto di motivazione perché, in relazione al nesso di causalità tra riassetto organizzativo e soppressione del posto, il Tribunale, dopo una corretta indicazione dei principi applicabili, aveva del tutto omesso di esaminare il documento 13 allegato al ricorso, da cui risultava che il riassetto organizzativo e W l'accentramento in un unico soggetto della direzione del personale risaliva al settembre 1993, e quindi ad un anno e mezzo prima del licenziamento;
inoltre la soppressione del suo posto non era in collegamento né con la soppressione della direzione commerciale, né con la riduzione di personale completata nel 1994. Essendo pertanto il licenziamento ingiustificato, spettava l'indennità supplementare ex art. 19 del contratto collettivo applicabile. Il motivo non merita accoglimento. Il Tribunale infatti non ha desunto il collegamento tra il riassetto organizzativo ed il licenziamento solo sulla considerazione del disposto accentramento in un unico soggetto del compito di direzione del personale e relazioni industriali, di talché il medesimo collegamento potrebbe essere utilmente smentito dalla evidenziata discrasia temporale tra i due eventi, e cioè che il riassetto risaliva al biennio antecedente al licenziamento;
il Tribunale infatti ha affermato la giustificatezza del licenziamento del dirigente desumendolo da una articolata serie di circostanze ulteriori, costituite dall'esistenza, dal 1993 al 1996, di ben tre operazioni di riduzione del personale, che non era stato più reintegrato nella consistenza originaria;
dal calo di fatturato negli anni 1993 e 1994; dalla 3 soppressione ad Anagni del settore commerciale;
dal fatto che, come dichiarato dallo stesso FI, il piano del 1995 prevedeva una riduzione di personale che, a differenza di quella dell'anno precedente, avrebbe coinvolto tutti i reparti;
che il medesimo piano di ristrutturazione del 1995 aveva condotto alla riduzione da quattro ad un solo dirigente presso la medesima sede. Poiché la censura svolta dal ricorrente non vale ad inficiare detti rilievi, resta ferma la statuizione sulla giustificatezza dell'intimato licenziamento e pertanto il rigetto della domanda intesa ad ottenere l'indennità supplementare di cui all'art. 19 del CCNL. p Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del medesimo art. 112 cod. proc. ed ancora difetto di motivazione, perché il Tribunale non avrebbe affatto motivato in relazione al motivo d'appello con cui si lamentava il rigetto, da parte del primo Giudice, della domanda intesa ad ottenere l'indennità supplementare prevista dall'accordo sindacale del 3.X.89, che era distinta dall'indennità supplementare di cui all'art. 19 del CCNL. Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 2730 cod. civ., nonché difetto di motivazione, assume che il Tribunale, interpretando il primo comma dell'accordo sindacale del 3.X.89 (riportato integralmente in ricorso) secondo il tenore letterale e le altre clausole le une per mezzo delle altre, avrebbe potuto constatare che l'indennità supplementare ivi prevista è alternativa rispetto a quella prevista dall'art. 19 del CCNL, perché quest'ultima presuppone l'ingiustificatezza del licenziamento, mentre la prima presuppone che il recesso sia giustificato con riferimento a vicende di ristrutturazione o di crisi aziendale, e nella specie veniva richiamata nella lettera di licenziamento proprio la necessità della ristrutturazione per recuperare competitività. Il secondo motivo va accolto, giacché il Tribunale, ha completamente omesso di statuire sulla pretesa del ricorrente all'indennità supplementare prevista dall'accordo sindacale del 3.X.89; la relativa domanda, come risulta nella parte 3relativa allo svolgimento del processo, era stata avanzata nel ricorso introduttivo, ed a seguito della integrale statuizione di rigetto adottata dal Primo Giudice, la questione era stata espressamente devoluta con il motivo d'appello, quale riportato in sentenza, in cui si dà atto che il FI aveva censurato la sentenza di primo grado per errata e/o contraddittoria motivazione sulla domanda subordinata di “risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 19 del CCNL dirigenti di industria e dall'accordo 3.X.1989" spettante in caso di licenziamento per cause non addebitabili al dirigente>>. Il Tribunale, mentre ha espressamente escluso il diritto alla indennità di cui all'art. 19 del CCNL negando il carattere pretestuoso, arbitrario discriminatorio del licenziamento, ritenendolo viceversa giustificato dalle scelte aziendali di ristrutturazione, nulla ha detto invece in relazione alla seconda pretesa (distinta e diversa dalla prima secondo il tenore sia del ricorso introduttivo, sia del motivo d'appello), e cioè in relazione al diritto alla indennità richiesta sulla base dell'accordo sindacale del 3.X.89; sussiste pertanto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per cui il motivo va accolto e la sentenza in relazione ad esso va cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice che si designa nella Corte d'Appello di Campobasso. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo, giacché spetterà al Giudice del rinvio l'interpretazione del citato accordo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Campobasso. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2009 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vincenzo Miles Mouse Lupe S % fanelle ED IL CANCEL TERE Depositato in Cancelleria CANCEL S 2002 8 M IL CANCELLIERE oggi, I D , O L ° L 9 u O R 3 8 L A 0 E 1 : . A A N S T T S R I 3 A S A 7 T : E , P 8 A M : S I L I 1 E 1 D O U P S I E T N N N U I O Ó S C E T L A S A L H L T I R I D B O