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Sentenza 18 novembre 2022
Sentenza 18 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2022, n. 43874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43874 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT HE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12.4.2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da LE Fortino in relazione alla residua pena di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in Penale Sent. Sez. 1 Num. 43874 Anno 2022 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 08/09/2022 data 11.9.2020, per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e violazione della legge sulle armi. A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto la gravità del reato per il quale la condanna era intervenuta, la quale attesterebbe una assidua e organizzata attività di spaccio, nonché per l'allarme destato dal possesso di un'arma, e per la pendenza di un ulteriore procedimento per il reato in materia di stupefacenti. Ha, invece, accolto l'istanza subordinata di applicazione della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, Avv. Vittorio Mennella, deducendo, ex art 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 ord. pen., la violazione di legge e la insufficienza e mera apparenza della motivazione. Benché gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria siano tutti positivi (mancanza di precedenti penali, esistenza di un nucleo familiare regolare e di concreta possibilità lavorativa, comportamento corretto durante gli arresti domiciliari), il Tribunale avrebbe valorizzato unicamente la gravità del reato per il quale il ricorrente aveva riportato la condanna. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. 2. È opportuno preliminarmente osservare che attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Capiti, Rv. 207998) ma anche, e in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione. 2 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, dunque, se la natura e la gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione costituiscono il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto dai quali non si può dunque prescindere, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Al riguardo si è precisato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). 3. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto a tali principi formulando un giudizio fondato pressoché esclusivamente sulla gravità del reato commesso, nonché una pendenza per fatti di cui non è stata precisata la data di commissione al fine di verificarne l'anteriorità o meno al reato cui si riferisce la pena in esecuzione, senza considerare l'assenza di altri precedenti condanne, né valutare la situazione socio-familiare del ricorrente, lo svolgimento di una attività lavorativa, la relazione del servizio sociale, e neppure la mancanza di denunzie successive ai fatti oggetto della sentenza in esecuzione. Inoltre, pur dando atto della informativa dei Carabinieri riguardo all'esistenza di una prospettiva lavorativa e alla rilevata assenza di controindicazioni, nonché della mancanza di rilievi in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente durante gli arresti domiciliari, l'ordinanza impugnata non si è confrontata con tali elementi positivi, omettendone la considerazione ai fini della valutazione dell'evoluzione della personalità del ricorrente successiva alla consumazione della condotta sanzionata. In definitiva, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, il Tribunale ha omesso del tutto una valutazione prognostica di risocializzazione del condannato alla luce degli elementi acquisiti, non tenendo conto del comportamento e della situazione del v 3 soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al rigetto dell'istanza di affidamento in prova, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di affidamento in prova, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2022.
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12.4.2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da LE Fortino in relazione alla residua pena di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in Penale Sent. Sez. 1 Num. 43874 Anno 2022 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 08/09/2022 data 11.9.2020, per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e violazione della legge sulle armi. A fondamento della decisione, il Tribunale ha posto la gravità del reato per il quale la condanna era intervenuta, la quale attesterebbe una assidua e organizzata attività di spaccio, nonché per l'allarme destato dal possesso di un'arma, e per la pendenza di un ulteriore procedimento per il reato in materia di stupefacenti. Ha, invece, accolto l'istanza subordinata di applicazione della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore, Avv. Vittorio Mennella, deducendo, ex art 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 ord. pen., la violazione di legge e la insufficienza e mera apparenza della motivazione. Benché gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria siano tutti positivi (mancanza di precedenti penali, esistenza di un nucleo familiare regolare e di concreta possibilità lavorativa, comportamento corretto durante gli arresti domiciliari), il Tribunale avrebbe valorizzato unicamente la gravità del reato per il quale il ricorrente aveva riportato la condanna. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. 2. È opportuno preliminarmente osservare che attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv 213062) nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Capiti, Rv. 207998) ma anche, e in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione. 2 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, dunque, se la natura e la gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione costituiscono il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto dai quali non si può dunque prescindere, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Al riguardo si è precisato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). 3. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto a tali principi formulando un giudizio fondato pressoché esclusivamente sulla gravità del reato commesso, nonché una pendenza per fatti di cui non è stata precisata la data di commissione al fine di verificarne l'anteriorità o meno al reato cui si riferisce la pena in esecuzione, senza considerare l'assenza di altri precedenti condanne, né valutare la situazione socio-familiare del ricorrente, lo svolgimento di una attività lavorativa, la relazione del servizio sociale, e neppure la mancanza di denunzie successive ai fatti oggetto della sentenza in esecuzione. Inoltre, pur dando atto della informativa dei Carabinieri riguardo all'esistenza di una prospettiva lavorativa e alla rilevata assenza di controindicazioni, nonché della mancanza di rilievi in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente durante gli arresti domiciliari, l'ordinanza impugnata non si è confrontata con tali elementi positivi, omettendone la considerazione ai fini della valutazione dell'evoluzione della personalità del ricorrente successiva alla consumazione della condotta sanzionata. In definitiva, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, il Tribunale ha omesso del tutto una valutazione prognostica di risocializzazione del condannato alla luce degli elementi acquisiti, non tenendo conto del comportamento e della situazione del v 3 soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al rigetto dell'istanza di affidamento in prova, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di affidamento in prova, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 settembre 2022.