Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5424 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 05424703 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.m sigg.ri Magistrati Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 17714/00 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron. 11967 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Ud.18/12/02 ...... Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AN FF, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI PANICI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, giusta | delega in atti;
ricorrente
contro
S.R.L., in persona del legale rappresentante ALIFARMA elettivamente domiciliato in ROMA PLE pro tempore, le CLODIO 8, presso lo studio dell'avvocato ERRICO COLESANTI che i- چالیا insieme rappresentat e difeso dall'avvocato 2002 5616 MICHELE COCCHIANELLA, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 382/00 del Tribunale di RIMINI, depositata il 05/06/00 R.G.N. 674/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato PANICI;
udito l'Avvocato COCCHIANELLA;
--- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. + -2- 1771400 Svolgimento del giudizio Con ricorso del 23 aprile 1999, RI EL proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Rimini del 26 marzo 1998, che aveva rigettato la sua domanda intesa a sentir dichiarare che, nonostante il rapporto di agenzia contratto con la Ditta Alifarma, in realtà aveva prestato lavoro dipendente con funzioni direttive, per cui doveva essere dichiarata la illegittimità delle modalità di cessazione del rapporto, proprie del contratto di agenzia, e riconoscere la sussistenza di un vero e proprio licenziamento con le conseguenza di legge. Il tribunale di Rimini, con sentenza del 25 maggio 2000, rigettava l'appello, esponendo che nella fattispecie la questione della linea di confine tra le due figure di lavoro, doveva essere risolta nel senso che si era concretizzata tra le parti il rapporto di agenzia, in quanto, sulla base del lavoro prestato, della organizzazione aziendale e della esistenza della clausola dello star del credere, tipica di questa figura contrattuale, e, infine, sulla base della volontà delle parti consacrata nel contratto tra loro intercorrente, le possibili ambiguità esistenti, peraltro tipiche in subiecta materia, rendevano incompatibile la situazione fattuale con la tesi del rapporto di lavoro subordinato. Avverso la sentenza RI AE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l'intimata con controricorso. Motivi delle decisione Il ricorso è infondato e va disatteso. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa e.conil secondo motivoapplicazione degli artt, 1742, 2094 e 2099 c.c., e vizi della motivazione. I due motivi, essendo connessi ed in parte sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente. Esaminando il ricorso si evince che 12 dedotte violazioni di legge si risolvono in denuncia di vizi della motivazione, in quanto viene sostenuto che il tribunale avrebbe, senza spiegare perché, ritenuto gli elementi accessori, escludenti il lavoro subordinato, prevalenti;
concetto; questo, nel quale la ricorrente insiste anche nel secondo motivo, in cui la sentenza gravata viene censurata anche perché non avrebbe esaminato i profili delle direttive, dei programmi di attività e della organizzazione aziendale. (vanno rijettat. Entrambi i motivi, oltre che non rispondenti alla realtà, perchè il tribunale ha analizzato le ragioni per cui le prestazioni organizzative richiesta alla lavoratrice non erano tali da snaturare il rapporto che la volontà delle parti aveva con certezza individuato intercorrere tra loro. Ha poi esaminato le modalità del compenso e quant'altro era necessario, non ravvisando il requisito della subordinazione. Inoltre il ricorso in esame, non indica, per contrastare la decisione gravata, elementi tratti dalla istruttori effettuata in causa per i quali dovrebbe ritenersi sussistente l'inserimento della lavoratrice nella St organizzazione aziendale in posizione di subordinazione limita a doglianze generiche ed apodittiche, non offrendo critiche puntuali e determinanti idonee ad inficiare l'apprezzamento delle risultane La quale essendo compitamente processuali effettuato dalla sentenza, pasto che motivata, non è censurabile in sede di legittimità, sonde di quelle e', com'è noto,) l'apprezzamento risultanze penassush riservato esclusivamente al giudice di merito. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese processuali.
PQM
2 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle 0.14.00.spese del giudizio di cassazione, liquidat e in euro.. oltre ad euro 2000 per onorario, Roma, 18 dicembre 20002 Il Cons. est. Presidente m IL CANCELLIERE Depositatoon Cancelleria PR. 2003 oggi, IL LIERE 3