Sentenza 19 giugno 2013
Massime • 1
Il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione del manufatto abusivo - cui sia subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena - determina la revoca di diritto del beneficio, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, non essendo attribuito al giudice dell'esecuzione alcun margine di discrezionalità. (Fattispecie in cui la demolizione era intervenuta oltre il termine previsto in sentenza).
Commentario • 1
- 1. Pena accessoria, durata, criteri determinazione, errore, incidente di esecuzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/2013, n. 32834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32834 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/06/2013
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1504
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 157/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI PI, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 18/08/2012 del Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Giuseppe Volpe che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale Idi Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 18/08/2012, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a PI ZI con sentenza dell'11/10/2007, irrevocabile l'08/09/2011.
2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
2.1. In particolare il ricorrente esponeva, sostanzialmente, che vi era stata impossibilità di provvedere nel termine di 60 giorni alla demolizione stante la necessità di reperire un nuovo ricovero al bestiame custodito nel manufatto da demolire. Detto manufatto, peraltro, era stato demolito anche se in data successiva al prescritto termine di gg. 60.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Il Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, con sentenza emessa l'11/10/2007, irrevocabile l'08/09/2011, dichiarava PI ZI colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs n. 42 del 2004, art. 181; art. 734 cod. pen. (come contestati in atti) e lo condannava alla pena di gg.
5 di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda con conversione della pena detentiva in Euro 190,00 di ammenda;
concedeva all'imputato la sospensione condizionale della pena, subordinatamente alla demolizione dell'opera abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di gg. 60 dal passaggio in giudicato della sentenza.
3.2. Il Corpo Forestale dello Stato, stazione di Poggio Mirteto, in data 11/11/2011, accertava che il ZI - pur essendo trascorsi gg. 63 dal passaggio in giudicato della sentenza de qua - non aveva provveduto alla demolizione del manufatto abusivo.
3.3. Il Tribunale di Rieti/Poggio Mirteto, quale giudice dell'esecuzione - su richiesta del PM - con ordinanza emessa l'08/08/2012 revocava il beneficio della sospensione condizionale. Trattasi di statuizione legittima poiché il mancato adempimento entro il termine fissato dell'obbligo di demolizione del manufatto abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità (che nella fattispecie non è stata provata), con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione non è attribuita alcuna discrezionalità in ordine alla revoca del beneficio Sez. 3 sent. n. 10672 del 05/03/2004; sez. 3 sent. n. 20378 del 30/04/2004; sez. 3 sent. N. 32706 del 27/07/2004).
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da ZI PI con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2013