Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 9125
CASS
Sentenza 9 luglio 1998

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Il d.l. 27 ottobre 1997, n. 634, che all'art. 1, comma primo, dispone la sospensione sino al 31 dicembre 1997 dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, in scadenza nel periodo 26 settembre 1997 - 31 dicembre 1997, relativamente ai soggetti aventi residenza anagrafica in uno dei comuni delle Regione Marche e Umbria colpiti dai ripetuti eventi sismici, è applicabile anche al termine di comparizione nel giudizio di appello di cui all'art. 601, comma terzo, sia per la sua natura processuale e legale, sia perché dall'inosservanza del predetto termine vengono fatte discendere quelle conseguenze negative che si intendono evitare, dati gli effetti della contumacia o dell'assenza sull'esercizio di facoltà e diritti in sede di appello, e, in genere, sull' esercizio del diritto di difesa (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. "c", con applicazione dell'effetto estensivo anche nei confronti dei coimputati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 9125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9125
    Data del deposito : 9 luglio 1998

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