Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 1
Il d.l. 27 ottobre 1997, n. 634, che all'art. 1, comma primo, dispone la sospensione sino al 31 dicembre 1997 dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, in scadenza nel periodo 26 settembre 1997 - 31 dicembre 1997, relativamente ai soggetti aventi residenza anagrafica in uno dei comuni delle Regione Marche e Umbria colpiti dai ripetuti eventi sismici, è applicabile anche al termine di comparizione nel giudizio di appello di cui all'art. 601, comma terzo, sia per la sua natura processuale e legale, sia perché dall'inosservanza del predetto termine vengono fatte discendere quelle conseguenze negative che si intendono evitare, dati gli effetti della contumacia o dell'assenza sull'esercizio di facoltà e diritti in sede di appello, e, in genere, sull' esercizio del diritto di difesa (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. "c", con applicazione dell'effetto estensivo anche nei confronti dei coimputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 9125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9125 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 9.7.1998
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Francesco TRIFONE " N. 1077
3. " Eugenio AMARI " REGISTRO GENERALE
4. " CO LO " N. 6494/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) NE AN, nato ad [...] il [...];
2) Di EN MM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona in data 28 - 10 - 1997, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Sansone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Augusto Mandolini e l'Avv. Alessandro Angelozzi.
Fatto e diritto
NE AN e Di EN MM ricorrono avverso la sentenza 28 - 10 - 97 della Corte d'Appello di Ancona, confermativa nei loro confronti di quella 15-6-92 del GIP del Tribunale della città di Ascoli Piceno il quale li aveva riconosciuti colpevoli di concorso in detenzione illecita di eroina (sequestrata gr. 10 ed il resto dispersa), nonché di gr. 715 di hashish e ancora del delitto di resistenza di Carabinieri operanti e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse ad entrambi le attenuanti generiche prevalenti, applicata la diminuente del rito abbreviato, li aveva condannati alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione e L. 16.040.000 di multa ciascuno.
A sostegno del ricorso deducono:
NE:
1) Inosservanza del D.P.R. 5-6-93, n. 171, che andava invece applicato nei suoi confronti, in quanto, non risultando dagli atti alcun indizio di cessione o di destinazione della droga a tal fine, ricorreva nel caso l'"abolito criminis" di cui alla citata norma;
2) Erronea applicazione dell'art. 73/6^ c. D.P.R. n. 309/90 posto che detta aggravante era venuta meno con l'assoluzione del coimputato BR EN da parte della Corte di Appello la quale, però, avendo confermato "nel resto" la sentenza del GIP senza minimamente menzione la citata aggravante la aveva, in pratica, mantenuta erroneamente.
Di EN:
3) Violazione dell'art. 1 D.L. 27-10-97, n. 364, e inosservanza della sospensione dei termini disposta nelle zone terremotate, non avendo la Corte del merito tenuto che la sua assenza al procedimento in esame era stata dettata dalla volontà di voler usufruire di detta legge, il che gli avrebbe consentito di ripatteggiare la pena ex art.599 c.p.p. e di presentare motivi aggiunti;
4) Nullità del decreto di citazione in appello, in quanto non notificatogli nel nuovo luogo di residenza, ma in quello in cui abitava in precedenza senza che in esso egli avesse effettuato elezione di domicilio;
5) Difetto di motivazione in ordine al diniego della attenuante di cui all'art. 73/5^ comma L. stup. Ed errata interpretazione della relativa disposizione, avendo i giudici di merito fatto discendere l'esclusione da un suo comportamento preprocessuale, apoditticamente ritenuto ostativo, senza tener conto dell'incertezza sussistente in ordine alla quantità e qualità della droga, nonché del fatto che il "favor rei" avrebbe consigliato di applicare la attenuante in parola alla sola detenzione di eroina;
6) Difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cp in relazione al delitto ex art. 337 cp., non essendosi tenuto conto, anche al fine di escluderne la penale responsabilità, che esso Di EN era solo un trasportato con l'auto condotta dal NE e che nulla aveva fatto per rafforzarne l'intento.
Il motivo di ricorso del Di EN elencato sub 3) è fondato e, essendo assorbente, rende superfluo l'esame degli altri. In proposito, infatti, va rilevato che detto prevenuto all'epoca dello svolgimento del processo d'appello in esame aveva la propria residenza anagrafica nel comune di Monsampolo del Tronto, cioè in uno dei comuni della regione Marche colpita dai recenti eventi sismici, come tale beneficiante della sospensione dei termini scadenti dal 26-9-97 al 31-12-97, disposta con il D.L. 27-10-97, n.634. Ed invero il primo comma dell'art. 1 del citato decreto legge stabilisce espressamente che "nei confronti dei soggetti che, alla data del 26-9-97, erano residenti o avevano sede operativa nelle regioni marche e Umbria sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997".
Ora non vi è dubbio che tra i summenzionati termini rientrino anche quelli di comparizione, sia perché di natura squisitamente processuali e legali, sia perché decorrenti nella specie dal 7-10-97 - stante la citazione per l'udienza del 28-10-97 ed il computo, a ritroso, del termine libero di gg. 20 - e quindi rientranti nel periodo preso in esame dal D.L. 634/97, e ancora perché dall'inosservanza degli stessi vengono di regola fatte discendere proprio quelle conseguenze negative che la norma suddetta intende evitare, dati gli effetti della contumacia o dell'assenza in genere sull'esercizio di facoltà e diritti esperibili in sede di appello istituenti, in pratica, espletamento del diritto di difesa. Di conseguenza, dati gli effetti della sospensione dei termini di comparizione, sospensione sussistente alla data del giudizio di appello celebratosi il 28-10-97 in contumacia degli imputati, può senz'altro ritenersi ricorrente nel caso l'inosservanza del termine in questione da parte dalla Corte del merito e, quindi, la violazione, per effetto del disconoscimento di un impedimento legale a comporre, del disposto dell'art. 610/3^ comma c.p.p. comportante la nullità di ordine generale comminata dall'art. 178/1^ comma, lett. c), c.p.p. L'impugnata sentenza va pertanto annullata nei confronti del Di EN con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio, decisione questa che ai sensi dell'art. 587 cpp va estesa al NE che si trova nella medesima situazione del coimputato Di EN.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. cpp, annulla l'impegnata sentenza nei confronti di Di EN MM, e per l'effetto estensivo nei confronti di NE AN, e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998