Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 411 IN NOME DEL POPOLO0 5 0 1 4 /0 2 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Salvatore SENESE - R.G.N. 15123/99 Consigliere Cron.M333 FIGURELLI Dott. Donato Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud.17/01/02 ROSELLI Consigliere Dott. Federico ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA RO, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA MONNO, GIUSEPPE RUSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO GIUSEPPE DE FERRA', RITA RASPANTI, giusta 2002 CATANIA, delega in atti;
245 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1284/99 del Tribunale di -NAPOLI, depositata il 06/04/99 R.G.N. 46990/96; udit.a la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 17/01/02 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 13 ottobre 1993 RO SA chiedeva al Pretore di Napoli la condanna dell'INAIL al riconoscimento della invalidità permanente derivata da una puntura con ago infetto, avvenuta il 24.7.1990, con conseguente cirrosi epatica, e al pagamento della relativa rendita. Espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza pronunciata il 10 giugno 1996 il Pretore accoglieva la domanda, riconoscendo una percentuale di invalidità permanente del 70%. L'appello dell'INAIL veniva accolto dal Tribunale di Napoli con sentenza del 19 febbraio/6 aprile 1999. I giudici di secondo grado condividevano le conclusioni del consulente tecnico da essi nominato, evidenziando che non risultava dimostrato che l'ago con il quale il signor SA si era punto fosse infetto (trattandosi di ago proveniente dal reparto laboratorio di ricerca, nel quale non erano degenti) e che gli esami praticati nel settembre 1990 dimostravano una epatite cronica preesistente all'evento lesivo. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando due motivi di censura, RO SA. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando "contraddittorietà della motivazione in relazione a riscontri tecnici operati dal ctu in primo grado”, la difesa del ricorrente assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provato che l'ago, che aveva provocato la puntura, fosse infetto. Rileva che l'ago fuoriusciva da un sacchetto dell'immondizia 3 proveniente dalla "Torre Biologica” del secondo Policlinico di Napoli, nella quale, pur non essendovi degenti, vi sono tutti gli strumenti utilizzati per gli esami biologici effettuati sui ricoverati. Il Tribunale ha omesso di considerare tale circostanza. Con il secondo motivo, denunciando “omessa ovvero contraddittoria o insufficiente motivazione in presenza di tesi scientifiche contrastanti fra l'infortunio e la patologia riscontrata”, la difesa del signor SA deduce che il Tribunale non ha dato conto in maniera esaustiva delle ragioni per le quali, tra due consulenze contrastanti, ha condiviso le conclusioni della seconda. Assume che i giudici di secondo grado si sono limitati a ritenere immune da vizi logici la consulenza di secondo grado, senza evidenziare i punti di quella di primo grado che non fossero stati immuni da tali vizi. Rileva, in particolare, che il Tribunale ha omesso di considerare la “fondamentale e scientifica circostanza” che la sindrome astenica già presentata dal SA nel settembre 1990 e la preesistenza della epatite cronica da etilismo, rispetto all'evento lesivo, non avevano influenzato le successive evenienze, atteso che, come il primo CTU aveva evidenziato, si ritiene possibile nella letteratura medica che una evoluzione cirrotica si produca nell'arco di sei mesi dal contagio, e cioè durante il tempo intercorso fra l'infortunio e la biopsia praticata al SA. Aggiunge che il CTU di secondo grado ha affermato che le transaminasi non potevano alterarsi subito dopo l'infortunio, omettendo di considerare che l'alterazione delle transaminasi era preesistente all'infortunio ed indotta proprio dall'epatite etilica. Deduce, ancora, che la infezione da virus epatico “C” si è conosciuta soltanto nel 1991, per cui non doveva meravigliare che l'enzimogramma epatico, ancorché alterato in dipendenza della preesistente epatite etilica, fosse invece negativo per le infezioni virali, dal momento che non vi erano "markers" idonei ad individuare il virus "C", ancora sconosciuto all'epoca. I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro connessione, non possono essere accolti. Il Tribunale ha ampiamente esposto le ragioni per le quali ha condiviso le conclusioni del secondo consulente tecnico di ufficio, sia rilevando la mancanza di prova sul fatto che l'ago che aveva punto l'assicurato fosse infetto, sia, soprattutto, evidenziando che gli esami eseguiti in epoca prossima al denunciato infortunio avevano dimostrato la preesistenza di una cirrosi, con diagnosi di “epatite cronica Anti-HCV+ in paziente con pregresso abuso etilico (HBV-immune)"; e che la biopsia eseguita nel gennaio 1991 aveva rilevato esiti di processi inveterati e sicuramente datati da anni. Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha escluso il nesso causale (anche sotto l'aspetto temporale) tra la puntura di ago denunziata e i postumi permanenti. Ed ha aggiunto che la difesa dell'appellato non aveva contrastato le conclusioni del secondo CTU, limitandosi ad una censura in udienza davvero generica. La motivazione è completa ed esauriente, mentre le censure mosse con i due motivi si risolvono in considerazioni di fatto e nella parziale illustrazione delle argomentazioni della consulenza tecnica di primo grado, consulenza che è stata sottoposta al vaglio del consulente nominato in appello e al controllo del Tribunale;
il quale, come si è già rilevato, non si è limitato a recepire acriticamente il parere del secondo CTU, ma ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali lo ha condiviso. Né era tenuto a riportare specificamente le opposte argomentazioni del primo consulente, chiaramente disattese con la motivazione svolta. Costituisce, infatti, un punto fermo nella giurisprudenza della Corte il principio secondo il quale, nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici di ufficio nei due gradi del giudizio di merito, il giudice di appello, che ritenga di prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie valutazioni espresse dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consulenza (v., fra le tante, Cass., 8 giugno 1979 n. 3274; 16 dicembre 1986 n. 7557; 27 luglio 1996 n. 6792; 3 marzo 2001 n. 3093). Il ricorso va pertanto rigettato. Il ricorrente non è tenuto al rimborso delle spese nei confronti del resistente, non ricorrendo gli estremi di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. Il Presidente Il estensore plative pery Atili-flung fille 요 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 APR. 2002 oggi.. IL CANCELLIERE/SE