Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
E VARIE DCV AULA "A" TO NIO 02 6 26 / 0 1- IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SCIARELLI Presidente Dott. Guglielmo DELL'ANNO Consigliere R.G.N.18976/98 Dott. Paolino MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Giovanni Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Cron. 5476 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 2000 23 FED 200130% 2001 sul ricorso proposto UD.18.12.2000 da IL CANCELLIERE MA O RA rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Tenchini, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via F. De Sanctis, n. 04, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale per della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Prof. Ing. G. Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti IO Passaro, IO Poti e 1 h 5511 Carlo De Angelis, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale depositata in atti, - costituito solo con procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 19914/97 del 23.04/06.11.1997, R.G. n. 23542/94. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 16 aprile 1993 il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta da IO RO contro 1'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) ed, espletata consulenza medico-legale, riconosceva al RO la pensione di inabilità "in misura di legge e con decorrenza di legge". Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps, rigettava la domanda del RO;
irripetibili le spese del giudizio. Osservava il Tribunale: nell'atto di appello vi era specifica doglianza per la insussistenza del requisito contributivo;
dalla documentazione agli atti risultavano J 2 contributi settimanali versati fino al 1982, sicché nel quinquennio precedente la domanda amministrativa del 30 marzo 1988 non sussistevano i contributi settimanali richiesti dalla legge (n. 104). Ricorre per cassazione RO IO con unico motivo di censura. è costituito l'Inps depositando solo procura Si speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso RO IO denunzia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: in grado di appello il RO aveva fatto presente il godimento da parte sua dell'assegno ordinario di invalidità, sicché era certo il possesso del requisito contributivo, che era lo stesso anche per la pensione di inabilità; in realtà la domanda doveva intendersi come una richiesta di revisione del trattamento pensionistico in essere ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge n. 222 del 1984; il Tribunale aveva omesso la valutazione di detti elementi. Il ricorso è fondato. La questione sollevata dall'assicurato costituisce una circostanza decisiva ai fini del decidere, non potendosi revocare in dubbio che, ove effettivamente fosse stato dedotto e dimostrato nel corso del giudizio di merito il 3 外 godimento in atto a favore del RO dell'assegno di invalidità, il requisito contributivo e assicurativo non costituiva elemento del contendere e quindi oggetto di accertamento, essendo esso identico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 222 del 1984, per entrambi i benefici (Cass. 17 maggio 1999, n. 04782, Cass. 23 luglio 1996, n. 06615), e quindi in re ipsa, quale elemento costitutivo della prestazione già liquidata e ancora in corso. Il Tribunale, benché in sede di appello fosse stato dedotto, e allegato agli atti, il godimento da parte del RO dell'assegno di invalidità, ha completamente trascurato l'assunto, così violando il citato art. 9 della legge n. 222 del 1984 richiamato in ricorso. La sentenza impugnata merita di conseguenza la censura di violazione di legge (art. 9, terzo comma, della legge n. 222 del 1984), come proposta, aldilà della titolazione, nel motivo di ricorso in esame, cui consegue anche l'omessa motivazione. Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza va cassata. La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con la conferma della sentenza di primo grado, comprensiva della statuizione sulle spese di lite di quel grado, e l'integrale compensazione, per giusti motivi, delle spese del secondo grado. 4 h il principio dellaL'Inps va condannato, per soccombenza, al rimborso in favore del RO delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. B. Q. M. C o r t e accoglie il ricorso, cassa la la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, conferma, anche per le spese, la sentenza del Pretore;
dichiara compensate tra le parti le spese del secondo grado del giudizio, e condanna l'Inps al rimborso in favore di RO IO delle spese del giudizio di cassazione in lire 10.000 oltre a lire 2.000.000 (due milioni) per onorari. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovannily/apparella Guglielmo Sciarelli buzlichen brizull Selle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 FEB. 2001 oggi, DI CANCELLERIAL A IL LABORATORE PL M E R I 0 3 A D 1 3 S , S . 5 T T O A e R . L T R O , L C N A ' O A L S B 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - I A N 1 S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G D E E E S 5 O D R E