Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
Tenuto conto che ,ai sensi dell'art. 2730 cod. civ., la confessione ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, non ha valore di confessione l'ammissione che un certo evento sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico. Nella specie la SC ha formulato il principio sopra richiamato, escludendo valenza confessoria (stragiudiziale) alla missiva con la quale il Comune aveva sollecitato il proprio assicuratore a una rapida definizione del sinistro occorso al conducente di autovettura investita da una frana che aveva invaso la strada comunale.
Commentario • 1
- 1. Applicazione al dirigente medico dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, per effetto del CCNL ARIS ANMRIS sulla valenza delle dichiarazioni confessorie rese…Paolo De Marco · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2015
Abstract La sentenza della Corte di appello di Roma, 9 aprile 2015, n. 3161, si è pronunciata sul licenziamento per giusta causa intimato da un ospedale ad un dirigente medico, al quale era stata contestata l'inosservanza, in diverse giornate, dell'integrale orario di lavoro, posta in essere con l'allontanamento, per alcune ore, dalla struttura aziendale, non segnalato con la timbratura del badge in uscita e successivo rientro in sede. La sentenza, con orientamento conforme alla giurisprudenza di legittimità formatasi sull'articolo 2730 codice civile, ha ritenuto che le dichiarazioni confessorie rese dal dirigente in sede disciplinare, ammissive del fatto contestato nella sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11266 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VIGGIANO, che la difende unitamente all'avvocato GIULIANO CAROTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1732/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione 4^ CIVILE emessa il 5/5/1999, depositata il 02/06/99; RG.1627/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel settembre del 1993 NA CC convenne in giudizio il comune di Cantalupo in Sabina domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del ribaltamento e della caduta nella sottostante scarpata della vettura che conduceva, provocati dall'urto (verificatosi il 7 gennaio 1993) contro una grossa frana che aveva invaso la strada comunale, non segnalata e sita a ridosso di una stretta curva.
Con sentenza del 20.1.1998, pronunciata nella contumacia del comune convenuto, l'adito tribunale di Rieti ritenne che la frana, "presente da diverso tempo", costituisse un'insidia non prevedibile e condannò dunque il comune al risarcimento dei danni che liquidò in L.
1.885.436 per il danneggiamento del veicolo, in L.
2.034.000 per spese mediche ed in L. 57.900.000 per il danno conseguito alle lesioni personali con postumi permanenti.
La decisione è stata totalmente riformata dalla corte d'appello di Roma che, decidendo con sentenza n. 1732 del 1999 sul gravame del comune, ha rigettato la domanda della CC sul rilievo che il tribunale aveva correttamente individuato nell'art. 2043 c.c. il parametro normativo posto a fondamento della responsabilità dell'ente proprietario della strada, ma che la violazione del generale principio del neminem laedere postula anche la prova del fatto che ha determinato l'evento dannoso e della colpa del soggetto indicato come responsabile. Prova che nella specie non era stata data, essendo stato dal tribunale apoditticamente affermato che la presenza della frana integrava un'insidia ma essendo rimaste del tutto sconosciute la situazione dei luoghi e le modalità dell'incidente, che non erano state descritte dai testi escussi e neppure risultavano attestate in altro modo, giacché non constava che sul posto fossero intervenute forze di polizia.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NA CC, affidandosi a due motivi.
L'intimato comune di Cantalupo in Sabina non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2735 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - la ricorrente si duole che la corte d'appello abbia ingiustificatamente dubitato che l'incidente si fosse effettivamente verificato, senza considerare che la teste AR OR aveva confermato che effettivamente il 7.1.1993 la CC aveva avuto un incidente ed omettendo di conferire valore confessorio alla missiva in data 20.1.1993, con la quale il comune, ricevuta la richiesta di risarcimento, aveva invitato la propria società assicuratrice ad una sollecita definizione.
2. Col secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 2736, n. 2, c.c. per non avere la corte territoriale, una volta colta dal dubbio che l'incidente si fosse effettivamente verificato, deferito alla CC giuramento suppletorio, del quale sussistevano tutti i presupposti in relazione alla semiplena probatio offerta dalle risultanze sopra menzionate e dall'accertamento eseguito dal tecnico comunale, ingegnere Giancarlo Ottaviani, in sede di sopralluogo.
3. I due motivi, che per la connessione delle questioni che pongono vanno congiuntamente esaminati, sono infondati. La ricorrente censura la sentenza esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto che difettasse addirittura la prova del fatto, del tutto prescindendo dai rilievi della corte di merito in ordine alla mancanza di prova sulla "non visibilità e sulla inevitabilità della frana", in relazione al "concetto di insidia come definito dalla giurisprudenza" (pagina 7 della sentenza impugnata) ed alla circostanza che la frana era "rimasta in loco per oltre un anno" (pagina 6). Tanto che al giudice di primo grado la corte territoriale ha anche addebitato di non aver neppure preso "in esame la larghezza della strada per stabilire se fosse o meno effettuabile una manovra di emergenza" (pagina 6); e ciò dopo aver chiarito che il caso in esame andava sussunto nell'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c., non essendo configurabile una responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. (pagina 5). Ora, è del tutto evidente che, quand'anche la corte d'appello avesse concluso nel senso che l'incidente si era senz'altro verificato, avrebbe non di meno rigettato la domanda per il ravvisato difetto di prova sulle modalità del sinistro, non essendo state prospettate circostanze tali da autorizzare la conclusione che il pericolo fosse imprevedibile (la frana era presente da oltre un anno) e non evitabile da parte della CC (ora del sinistro, larghezza della strada, etc.).
Nè, su tali aspetti, è attribuibile valenza confessoria (stragiudiziale) di sorta alla missiva con la quale il comune aveva sollecitato l'assicuratore ad una rapida definizione, in tal modo riconoscendo (secondo la ricorrente) la propria responsabilità, in quanto la confessione, secondo la nozione di cui all'art. 2730 c.c., deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico (cfr., ex multis, Cass., nn. 6059 del 1990 e 3705 del 1995). La ratio decidendi costituita dal difetto di prova dei presupposti della responsabilità del comune convenuto è, insomma, incensurata, sicché il primo motivo di ricorso si rivela infondato per tale assorbente ragione.
L'infondatezza del secondo motivo discende dal duplice rilievo che, per un verso, (anche) il giuramento, com'è reso evidente dalla formulazione dell'art. 2739 c.c., deve vertere su fatti e non può concernere opinioni;
e che, per altro verso, la facoltà di deferire giuramento suppletorio ai sensi dell'art. 2736 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità.
4. In difetto di esercizio di attività difensiva da parte del comune intimato, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002