Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11266
CASS
Sentenza 30 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Tenuto conto che ,ai sensi dell'art. 2730 cod. civ., la confessione ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, non ha valore di confessione l'ammissione che un certo evento sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico. Nella specie la SC ha formulato il principio sopra richiamato, escludendo valenza confessoria (stragiudiziale) alla missiva con la quale il Comune aveva sollecitato il proprio assicuratore a una rapida definizione del sinistro occorso al conducente di autovettura investita da una frana che aveva invaso la strada comunale.

Commentario1

  • 1Applicazione al dirigente medico dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, per effetto del CCNL ARIS ANMRIS sulla valenza delle dichiarazioni confessorie rese…
    Paolo De Marco · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2015

    Abstract La sentenza della Corte di appello di Roma, 9 aprile 2015, n. 3161, si è pronunciata sul licenziamento per giusta causa intimato da un ospedale ad un dirigente medico, al quale era stata contestata l'inosservanza, in diverse giornate, dell'integrale orario di lavoro, posta in essere con l'allontanamento, per alcune ore, dalla struttura aziendale, non segnalato con la timbratura del badge in uscita e successivo rientro in sede. La sentenza, con orientamento conforme alla giurisprudenza di legittimità formatasi sull'articolo 2730 codice civile, ha ritenuto che le dichiarazioni confessorie rese dal dirigente in sede disciplinare, ammissive del fatto contestato nella sua …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11266
Data del deposito : 30 luglio 2002

Testo completo