Sentenza 22 settembre 2017
Massime • 1
Non è abnorme, in quanto esprime l'esercizio di un potere riconosciuto dalla legge e non si pone al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice, nel sanzionare il compimento di un atto di indagine dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo contestualmente la rimessione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'ordinanza non è di per se stessa soggetta ad impugnazione e che l'eventuale illegittimità del provvedimento non giustifica il ricorso per cassazione sotto il profilo dell'abnormità).
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- 1. Sulla giurisdizione del giudice italiano in materia commerciale.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In materia commerciale, per derogare al titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto è necessaria una proroga di competenza in favore della giurisdizione del giudice italiano fissata validamente. Decisione: Ordinanza n. 3559/2017 Cassazione Civile – Sezioni Unite Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario Il caso. Una società italiana otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una società di persone francese e dei suoi soci illimitatamente responsabili a titolo di controvalore di imballaggi di bevande vendute che, in base all'espresso patto di resa, avrebbero dovuto essere riconsegnati dall'acquirente. Gli ingiunti proponevano …
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In materia commerciale, per derogare al titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto è necessaria una proroga di competenza in favore della giurisdizione del giudice italiano fissata validamente. Decisione: Ordinanza n. 3559/2017 Cassazione Civile – Sezioni Unite Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario Il caso. Una società italiana otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una società di persone francese e dei suoi soci illimitatamente responsabili a titolo di controvalore di imballaggi di bevande vendute che, in base all'espresso patto di resa, avrebbero dovuto essere riconsegnati dall'acquirente. Gli ingiunti proponevano …
Leggi di più… - 3. Le sezioni unite sulla giurisdizione del giudice italiano in materia commercialeAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 luglio 2017
Il caso. Una società italiana otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una società di persone francese e dei suoi soci illimitatamente responsabili a titolo di controvalore di imballaggi di bevande vendute che, in base all'espresso patto di resa, avrebbero dovuto essere riconsegnati dall'acquirente. Gli ingiunti proponevano opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e l'omessa notifica nei confronti di uno dei soci. La società italiana si costituiva nel giudizio di opposizione e proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 codice di procedura civile, deducendo che ciascuna bolla di consegna e fattura di accompagnamento …
Leggi di più… - 4. La giurisdizione del giudice italiano in materia commercialeGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2017
In materia commerciale, per derogare al titolo generale di giurisdizione del domicilio del convenuto è necessaria una proroga di competenza in favore della giurisdizione del giudice italiano fissata validamente. Decisione: Ordinanza n. 3559/2017 Cassazione Civile – Sezioni Unite Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario Parole chiave: #commerciointernazionale, #giurisdizione, #prorogadicompetenza, #fulviograziotto, #scudolegale Il caso. Una società italiana otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una società di persone francese e dei suoi soci illimitatamente responsabili a titolo di controvalore di imballaggi di bevande vendute che, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2017, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2017 |
Testo completo
02736-18 SND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. 1103 Presidente Dott. ALDO CAVALLO Consigliere rel UCC 22/9/2017 Dott. DONATELLA GALTERIO R.G.N.9470417 Dott. ALESSIO SCARCELLA Consigliere Dott. GAI EMANUELA Consigliere DEPOSITATA IN CARCELLERIA Dott. ENRICO MENGONI Consigliere ha pronunciato la seguente 23 GEN 2018 SENTENZA IL CANFIDERE Luana M aniLuana sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNAL DI CATANIA nei confronti di DI MA AZ, nato a [...] l'[...] avverso la ordinanza in data 29.11.2016 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 29.11.2016 il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'eccezione della difesa, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di OR Di MA, indagato del reato di cui all'art.4 d. lgs. 74/2000 per aver indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo con conseguente evasione di IVA, con contestuale remissione degli atti al Pubblico Ministero per avere questi, dopo l'avviso di conclusione delle indagini, richiesto ed acquisito un atto ulteriore atto di indagine costituito dalla richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania deducendo, in relazione al vizio di violazione di legge penale e di legge processuale ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p., che la richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate e la relativa risposta non possono ritenersi sussumibili negli atti di indagine, categoria questa che ricomprende esclusivamente i mezzi di ricerca della prova, e che, quand'anche si fosse di contraria opinione sulla natura dell'atto, il deposito della relativa nota di chiarimenti non necessitava comunque di avviso di deposito trattandosi di atto inserito nel fascicolo del PM, in qualunque momento visionabile e quindi a disposizione dell'indagato. Evidenzia al riguardo che il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema ha escluso che l'omesso avviso di deposito relativo ad atto di indagine compiuto avviso di Alr conclusione delle indagini determini la nullità del decreto di citazione a giudizio, comportando eventualmente la sola inutilizzabilità dell'atto ulteriore nell'ipotesi in cui non sia stata messa immediatamente a disposizione delle parti, non essendo altrimenti ravvisabile alcuna violazione dei diritti di difesa. Conclude pertanto con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato in quanto abnorme CONSIDERATO IN DIRITTO Pur non rientrando l'ordinanza con la quale il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo contestualmente la rimessione degli atti al P.M. tra gli atti impugnabili, come univocamente ritenuto da dottrina e giurisprudenza (ex multis Sez. 5, n. 25363 del 19/04/2001 - dep. 21/06/2001, PM c. Reddy Rema, Rv. 219946; Sez. 2, n. 40758 del 22/09/2005 - dep. 09/11/2005, P.M. in proc. Mandurino ed altro, Rv. 232696; Sez. 2, n. 40230 del 23/11/2006 -dep. 06/12/2006, PM c. Celona, Rv. 235808), il Procuratore della Repubblica ricorrente ha fondato la presente impugnazione sul presupposto della ritenuta abnormità dell'atto suddetto, sostenendo che, quand'anche si ritenesse la natura di atto di indagine di una richiesta di chiarimenti alla P.A., in ogni caso l'omesso avviso di deposito della nota di risposta pervenuta successivamente alla comunicazione di chiusura delle indagini non potesse comportare la nullità del provvedimento che dispone il giudizio, ma al più la sola inutilizzabilità dell'atto medesimo in conformità all'univoco orientamento di questa Corte. Non essendo consentito l'aggiramento del principio di tassavità dei mezzi di impugnazione consacrato dall'art.586 c.p.p. attraverso la dilatazione del concetto 2 م di abnormità, occorre preliminarmente procedere alla verifica della nozione di atto abnorme. Nel solco dell'insegnamento giurisprudenziale l'abnormità si lega a due complementari ed indefettibili caratteristiche dell'atto, l'una strutturale per essere l'atto avulso dal sistema e dunque non solo dalle norme processuali ma anche dall'intero ordinamento tanto da doversi considerare non previsto né prevedibile dal legislatore, l'altra funzionale per determinare l'atto la stasi del procedimento non potendo altro organo o parte del processo ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590). Ciò posto, non può non rilevarsi come l'atto impugnato non risponda a nessuna delle due caratteristiche: non è infatti strutturalmente abnorme in quanto sanzionare il compimento di un atto di indagine dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. rientra nella verifica della rituale attuazione della garanzia del diritto di difesa dell'indagato, configurando la dichiarazione di un'invalidità, se pure inesistente, l'esercizio dei poteri propri del giudice, perciò inidoneo a collocare l'atto fuori dal sistema processuale, né lo è funzionalmente posto che la regressione del procedimento, seppure contraria a ragioni di economia processuale, non comporta alcuna compressione dei poteri processuali in capo all'organo dell'accusa né pregiudica irreversibilmente la sequenza procedurale, ben potendo, nella piena fisiologia del rito, procedersi ad un nuovo interrogatorio dell'indagato e ad una nuova emissione del decreto di citazione. Siffatta conclusione si pone in linea con l'orientamento di questa Corte che ha univocamente escluso la natura di atto abnorme per il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento, rilevata una patologia, quand'anche inesistente, dell'avviso di conclusione delle indagini, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al PM (Sez. 2, n. 40758 del 22/09/2005 dep. 09/11/2005, P.M. in proc. - Mandurino ed altro, Rv. 232696). In definitiva, essendo stato il ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile, deve dichiararsene l'inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM Così deciso il 22.9.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Donatella Galterio дело симме До A IL CA