Sentenza 7 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E A L N L O I E Z D " A 7 9 R 1 3 T . T S . I R N G A ' E 7 L 6 R L 9 1 REPUBBLICA ITALIANA E A - D 01 6 62 02/ D 5 - I 3 E S T N IN NOME L PO E N E G E S G S I E E UPREMA DUCA'S SAZIONE LA CO L " A Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 5538/00 Consigliere Cron.4241 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere- - ha pronunciato la seguente S EN T E NZA sul ricorso proposto da: ET M. PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SCANDRIGLIA 7, presso l'avvocato NAPOLITANO M. LUISA, studio BUCCARELLI M. P., rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI PISA;
intimata avverso l'ordinanza della Pretura di PISA, Sezione distaccata di PONTEDERA, emessa il 05/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 2214 udienza del 25/10/2001 dal Consigliere Dott. Angelo -1- SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Francesco MELE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per R.G. 5538/2000 Svolgimento del processo Con il ricorso per cassazione in discussione, l'avv. M. Patrizia Cappelletto espone: di avere proposto opposizione avverso l'ordinanza del Prefetto di Pisa con la quale era stato respinto il ricorso contro l'avviso d'accertamento della Polizia municipale di Bientina per violazione dei limiti di velocità sulla strada;
alla prima udienza (12 febbraio 1999) ella precisò le proprie conclusioni, mentre la Prefettura non si presentò, senza addurre giusti- ficato motivo;
il PR rinviò la causa al 5 marzo 1999, per consentire alla controparte di essere presente e replicare;
a questa udienza non si presentarono né lei, né il suo difen- sore, né la controparte ed il giudice dispose la cancellazione della causa dal ruolo;
suc- cessivamente il suo difensore presentò atto di riassunzione, ed il PR, con provvedi- mento del 18 marzo 1999 ritenuto che il proprio precedente provvedimento avesse co- munque definito il giudizio con anticipazioni anche nel merito, emise ordinanza di "non luogo a procedere". L'avv. Cappelletto propone ora ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo. Motivi della decisione La ricorrente, nel lamentare la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, so- stiene, sotto un primo profilo, che il giudice non avrebbe potuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ancorché in assenza delle parti, trattandosi di udienza successiva alla prima. Piuttosto, avrebbe dovuto disporre ex art. 309 c.p.c., oppure decidere nel me- rito della causa. Sotto un secondo profilo la ricorrente aggiunge che il PR, dovendo decidere nel merito (soprattutto sul motivo di opposizione consistente nel ritardo del Prefetto nel ri- spondere all'esposto) avrebbe dovuto pronunciare per la nullità dell'ordinanza prefettizia e dell'accertamento della Polizia municipale. Cons. Spirito est. 1 R.G. 5538/2000 Conclude affermando che ""la qualificazione del provvedimento reso come ordinanza, contraddetta poi dal rifiuto del giudice a provvedere sull'istanza di riassunzione, in base all'assunto che "il provvedimento 5.3.99 ha comunque definito il presente grado del giu- dizio" viola le norme sulla chiarezza e trasparenza degli atti giuridici amministrativi, perché crea confusione sulla revocabilità o meno del provvedimento e sulla sua ricorri- bilità o meno;
senza considerare la particolarità della formula adottata dal giudicante ossia "il non luogo a procedere" FF M Il ricorso è inammissibile. Riepilogando l'iter seguito dal procedimento in esame (come, peraltro, esposto dalla stessa ricorrente), si può rilevare che, a seguito dell'opposizione, v'è stata una prima u- dienza (12 febbraio 1999) nella quale comparve la sola opponente, rassegnando le pro- prie conclusioni. Il giudice, senza decidere alcunché, dispose il rinvio all'udienza del 5 marzo 1999. In questa occasione nessuna delle parti comparve ed il giudice ordinò la cancellazione della causa dal ruolo, contestualmente affermando l'infondatezza prima fa- cie dell'opposizione. L'opponente provvide a riassumere la causa e, nell'udienza del 18 marzo 1999, il giudice emise ordinanza di non luogo a procedere per irrevocabilità del precedente provvedimento (quello del 5 marzo 1999), ritenendo che questo aveva defini- to il giudizio con anticipazioni anche nel merito. Sul punto va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per il caso in cui nella seconda udienza di rinvio nessuna delle parti sia comparsa, superando il suo precedente orientamento (in base al quale s'era ritenuto che il giudice non può né conva- lidare l'ordinanza ingiunzione, né applicare l'art. 309 c.p.c., ma deve decidere nel merito cfr. in tal senso Cass. 19 giugno 1991, n. 6931), ha ormai unanimemente affermato che il giudice non può convalidare l'ordinanza ingiunzione ma deve applicare la disciplina Cons. Spirito est. 2 R.G. 5538/2000 dettata dall'art. 309 c.p.c., astenendosi da qualsiasi pronunzia nel merito (tra le varie, cfr. Cass. 4 giugno 1996, n. 5123). Ciò sul presupposto che il giudizio di opposizione ad or- dinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa è disciplinato, per gli aspetti non regolati dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalle norme po- il processo pretorile ordinario, alle quali occorre far ricorso per desumere la di- ste per sciplina delle parti non regolate dai citati articoli, fra le quali va incluso anche l'art. 309 c.p.c. (Cass. 23 settembre 1994, n. 7832). Correttamente, dunque, la ricorrente sostiene che nell'udienza del 5 marzo 1999 il giu- dice sbagliò nell'ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e contestualmente dichia- rare l'infondatezza prima facie dell'opposizione. Tuttavia, la stessa ricorrente non tiene conto del fatto che ella avrebbe dovuto immedia- tamente impugnare per cassazione quel provvedimento, laddove, invece, riassumendo la causa, vi ha prestato acquiescenza. Sicché, l'attuale impugnazione dell'ultimo provvedi- mento emesso (quello del 18 marzo 1999) resta del tutto inammissibile, posto che l'even- tuale caducazione di quest'ultimo non vanificherebbe l'efficacia del precedente, che, del- l'ultimo, costituisce presupposto. La mancata difesa in giudizio dell'intimata Prefettura esime la Corte dal provvedere E A N L O I L sulle spese. Z E A D R " 9 T 7
Per questi motivi
. 1 S I T 3 G R . E A N ' R L 7 L La Corte dichiara inammissibile il ricorso. A 6 E 9 D 1 D - E I 5 - T S 3 N N E E E E S S G N E I G O " Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000. I E A Z L A G A Il Presidente Корито be Шилд 9 0 N 0 L'Estensore 2 LI L R E E C F HERE N A Andre Bianch IL C IL Cons. Spirito est. l i