Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
E orREC REPUBBLICA ITALIANA Aula B 5 2 0 / 01 La Corte Suprema di cass Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.m 10032/ dr. Rosario De Musis Presidente 2000 Crom. 11755 dr. AN Prestipino Consigliere dr. Mario Putaturo Donati Viscido Rep. Consigliere Ad.c.c.01.02.2001 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. dr. Raffaele Foglia Comsigliere Ma promunciato la seguente ORDINANZA Aquar sul ricorso proposto da: MA AN, nato il [...], nap- presentato e difeso dall'avv.. Salvatore Iacobelli, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso il quale elettivamente domicilia in Roma al- UFFICIO COPIE la via Adolfo Ravà n. 106, per procura speciale a Richiesta copia esecutiva Lodal Sig. Conso margine del ricorso, per diritti ✓ -2 MAG. 2001 ricorrente;
-che con he iscritte il ricorso IL CANCELLIERE nei termins di leppe
CONTRO
Società di Trasporti e Servizi Ferrovie dello Statto p.a., com sede im Roma alla piazza della Croce Rossa o f m. 1, im persona del procuratore speciale avv. Gian- 146 carlo Alvino, in virtù di procura speciale del 23.2. 1999 per atto notaio Paolo Castellimi, rep. 56911, - 1 - elettivamente domiciliata im Roma alla via Claudio Monte- verdi m. 16 presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Com- solo, che la rappresenta e difende giusta procura specia- le a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bene- vento in data 14 - 30 ottobre 1998, n.900/1998; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nell'adunanza di camera di consiglio Приве del 10 febbraio 2001; viste le conclusioni scritte del P.M. im data 9 dicembre 2000, com le quali è stato chiesto dichiararsi l'impro- cedibilità del ricorso. N 1
Ritenuto che
il ricorso proposto dal signor AN MA
contro
Ferrovie dello Stato s.p.a. mon è stato depositato nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. (v. certificato della Cancellenia im atti) ed è perciò improcedibile;
che le spese del giudizio seguono la soccombenza e ven- gomo liquidate come im dispositivo.
P.Q.M.
русть La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso, e condanna il ricorrente MA AN a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 10000 oltre lire 2.000.000= per onorario difensivo. Così deciso im Roma il 1° febbraio 2001. Il Presidente. (dr. Rosario De Musis) Reperio be MuisUmís Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.1 APR. 2001 IL CANCELLIERE DECULO, DI A, TASSA ART. 10 - 3·