Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14501 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C.59430 VINYINGINE VINALVW 9 'N TTV CVL ISI 'N REPUBBLICA ITALIANA 19861/9/92 ' ISNES IV IN TALIAN NO VULSIDIG VA ILNI145 01 025 01 02 LA CORTE S PREM Oggetto TRIBUTI IRPEF ILOR SEZIONE TRIBUTARIA REDDITO DI PARTECIPAZIONE - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI R.G.N. 4811/98 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Massimo ODDO Consigliere Rel. Consigliere Cron.33835 Dott. Antonio MERONE - Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA - - Consigliere Ud. 30/04/02 Dott. Stefano BENINI - JRTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59430 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ZI ST;
- intimato Commissioneavverso la sentenza n. 1765/97 della tributaria centrale di ROMA, depositata il 16/04/97; 2002 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1699 udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorre contro il Sig. AN UG per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. La parte intimata non si è costituita. In fatto, il AN ha impugnato l' avviso di accer- tamento notificatogli il 30.12.1980, con il quale il competente ufficio finanziario ha rettificato il reddi- to di impresa minore ed il reddito di partecipazione dichiarato dallo stesso AN. Nelle more del giudizio, il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa semplice, ai sensi della legge 516/1982. La Commissione tributaria di primo grado ha accolto il ricorso soltan- to con riferimento alla irrogazione delle sanzioni ap- plicate in relazione alla rettifica del reddito di par- tecipazione, confermando nel resto l'operato dell'amministrazione finanziaria. Sull'appello dell'Ufficio, inteso ad ottenere il ripristino delle sanzioni annullate, la Commissione Tributaria di secon- do grado ha dichiarato estinto il giudizio, in conse- guenza della presentazione della dichiarazione integra- 2 tiva, senza ulteriori specificazioni sul punto, oggetto della impugnazione, relativo alle sanzioni. Di ciò si è doluto, ancora, l'Ufficio dinanzi alla Commissione Tri- butaria Centrale la quale, però, ha rigettato il ricor- so. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce (1°) la violazione e falsa applicazione delle norme sugli ob- blighi di dichiarazione dei redditi e sulle conseguenti responsabilità e (2°) la omessa pronuncia sulla richie- sta di conferma delle sanzioni applicate dall'Ufficio. Diritto e motivi della decisione Il ricorso appare fondato, in relazione al primo motivo di ricorso. La sentenza impugnata fa leva su una "ratio deci- dendi" assolutamente non condivisibile e non il linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte. Se- condo la Commissione Tributaria Centrale il socio "è soltanto un soggetto passivo per il reddito che dalla società gli viene imputato: donde il suo reddito non può che essere collegato ai redditi della propria so- cietà" e, quindi, non può rispondere della infedeltà della dichiarazione "derivata" da eventuali infedeltà o incompletezze della dichiarazione della società parte- cipata. La tesi del giudice "a quo" lascia intravedere una 3 sorta di irresponsabilità del socio, in quanto la non veridicità della sua dichiarazione sarebbe conseguenza inevitabile della non veridicità della dichiarazione della società. Il socio, definito "soggetto passivo", sarebbe quasi vittima di una induzione in errore opera- ta ai suoi danni dai responsabili della società. E' evidente che ciò può anche accadere, ma deve essere provato, in punto di fatto, da chi assume di essere vittima (soggetto passivo) e non, invece, autore (soggetto attivo) di una frode. Come è noto, "Il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione;
e ove il socio non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultan- te dalla rettifica operata dall'Amministrazione finan- ziaria a carico della società ai fini dell'ILOR, è te- nuto, oltre al pagamento del supplemento di imposta, alla pena pecuniaria per infedele dichiarazione" (Cass. n. 2699/2002; conf. 903/1999, 2554/97, SS.UU. 903/1993). Quindi, il socio che "non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario rettificato, è tenuto al pagamento, oltre che del sup- plemento di imposta, anche della sanzione pecuniaria F prevista per i casi di infedele dichiarazione" (Cass. 3539/2002). Ciò non esclude che il socio · possa dimo- strare di avere agito incolpevolmente, atteso che "il socio resta libero di svolgere nel giudizio avente per oggetto l'IRPEF in cui sia parte, ogni difesa, anche con riguardo alla esistenza e consistenza del suo red- dito di partecipazione” (Cass. n. 2899/2002). Conseguentemente, non è vero, come invece afferma la Commissione centrale, che il AN non avesse altra scelta se non quella di dichiarare, per quota, il red- dito dichiarato dalla società. Egli doveva dichiarare il reddito effettivamente percepito e se questo era in- feriore a quello rettificato dall'ufficio, doveva fare valere nel giudizio da lui instaurato le proprie ragio- contestazione del reddito ni, anche se basate sulla della società. Cosa che non risulta che abbia fatto. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso. Nel merito, il principio di diritto affermato com- porta che la irrogazione delle sanzioni per la infedele dichiarazione era stata legittimamente disposta. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. Le spese di questo giudizio, liquidate come da di- spositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as- sorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in re- lazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, di- chiara dovute le sanzioni. Condanna l'intimato al paga- mento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 1.050,00 (millecinquanta/00), di cui euro 1000 (mille/00) per onorari, oltre le spese preno- tate a debito. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Marone) ☑.Bruno Saccucci) пино/ лечиез ZIONE NCELLIERE C1 ASСинь E R T C O DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 OTT. 2002 N CANCELLIERE C1 N NA AS H ' N S hwolde I I S I V N I L F V E A O V N I V I V G T N T N E I D 8 I % V S 9 L H / N I 5 U ' / V V 1 9 Z 6 I 8 9 O R P