CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20467 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: BI RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG LAURA CONDEMI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le memorie depositate in cancelleria dalla difesa del CH. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 14 ottobre 2025, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame avanzata da CH SS avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma avente ad oggetto un immobile intestato alla associazione “Il futuro è ora” e la somma di € 239.000 rinvenuti sui conti della stessa persona giuridica, ad ella pervenuti a seguito di operazioni effettuate dall’indagato, quale legale rappresentante di altro soggetto giuridico, la Fondazione Porfiri. 2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori Penale Sent. Sez. 2 Num. 20467 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/05/2026 dell’imputato, avv.ti Compagna e Maggiorelli, deducendo violazione di legge e dell’art. 322 cod. proc. pen. come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite in relazione all’interesse a proporre istanza di riesame reale da parte del soggetto che, pur non titolare delle cose, assume avere un interesse concreto alla valutazione del fumus. Interesse che nel caso in esame risiedeva nella circostanza che CH, quale legale rappresentante della Fondazione era il mandante dell’operazione finalizzata ad attuare un progetto di utilizzazione sociale dell’immobile intestato a “Il Futuro è ora” che agiva invece quale semplice mandataria ed incaricata della esecuzione. L’interesse, pertanto, non era limitato alla contestazione delle condotte qualificate a titolo di appropriazione indebita ed autoriciclaggio ma, anche, dalla necessità di rimuovere un vincolo cautelare che ostacola lo sviluppo dell’iniziativa avviata, esigenza questa sacrificata dal provvedimento del riesame che aveva assunto una posizione meramente formalistica.
2.1 Con memoria depositata in cancelleria la difesa dell’indagato eccepiva che alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite del 25/09/2025, dep. 2026 doveva riconoscersi la piena legittimazione dell’indagato a proporre istanza di riesame;
e ciò in quanto la predetta pronuncia ricnosceva tutela ad ogni concreta utilità anche sotto forma di eliminazione di un pregiudizio. Pregiudizio che nel caso in esame doveva individuarsi nella impossibilità di realizzare il progetto di inclusione sociale senza che rilevasse in senso decisivo l’individuazione del soggetto titolare alla restituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con una recente decisione hanno affermato che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289319 - 01). In motivazione si è precisato che:” deve essere, cioè, individuato un interesse concreto e attuale e deve ricollegarsi all'esigenza di perseguire un risultato oggettivamente apprezzabile, in quanto correlato ad una situazione soggettiva incisa dal provvedimento. Orbene, venendo in rilievo un provvedimento di sequestro, pur legato a presupposti coinvolgenti il quadro indiziario, in relazione alla configurabilità di una fattispecie di reato rispetto alla quale siano ravvisabili le esigenze o i pericula specificamente previsti dalla norma, deve ritenersi che l'incidenza della misura debba essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa…..Può dirsi in generale che colui al quale il bene è stato sequestrato corrisponde al soggetto che ne aveva la disponibilità materiale o giuridica, dovendosi ritenere che l'indisponibilità di un bene 2 coinvolga comunque anche la sfera di riferimento di colui che ne disponga tramite terzi, come nel caso, previsto dall'art. 1140, comma secondo, cod. civ, del possesso per il tramite di un terzo che abbia la detenzione/disponibilità autonoma. Sta di fatto che una mera disponibilità di fatto, non strutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dare luogo ad alcun tipo di legittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tutto priva di specifica tutela…è legittimato solo chi rientri in taluna di esse e non anche chi non vi rientri, pur potendo avere un interesse concreto alla definizione del procedimento incidentale. Al contempo deve ritenersi che l'impugnazione possa dirsi ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante. In nessun modo, dunque, può desumersi dalle categorie dei soggetti legittimati, come tipizzate dal legislatore, che debba sempre e comunque sussistere il diritto alla restituzione, affinché possa ravvisarsi quell'interesse concreto…se occorre che l'impugnante sia assistito da un interesse concreto e attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione, e se, al contempo, non occorre, sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto alla restituzione del bene, deve concludersi, specificamente con riguardo alla posizione dell'imputato/indagato, che egli possa aver interesse all'impugnazione anche nei casi in cui non risulti titolare del diritto alla restituzione. Tale interesse deve essere, dunque, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene...Ildato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità”. 1.1 Nel caso in esame il CH non rientra in alcuna delle categorie di soggetti legittimati indicati dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite le quali, come visto, richiedono pur sempre quale indefettibile presupposto:” una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto”; tale situazione giuridica nel caso in esame non può dirsi sussistere in capo al CH posto che tutti i provvedimenti ablatori risultano essere stati eseguiti nei confronti di una associazione, quella denominata “Il futuro è ora”, di cui è legale rappresentante altro 3 soggetto, RC RI, la quale sola, pertanto, è titolare di quella condizione soggettiva per agire a tutela del patrimonio di tale ente non riconosciuto. Né risulta che il CH abbia agito quale legale rappresentante della associazione Fondazione Porfiri di cui pure riveste tale carica, avendo lo stesso proposto istanza di riesame e successivo ricorso per cassazione quale terzo interessato alla restituzione senza però potere vantare, come già in precedenza esposto, alcuna situazione giuridica soggettiva legittimante l’interesse diretto alla restituzione. Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del PG LAURA CONDEMI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le memorie depositate in cancelleria dalla difesa del CH. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 14 ottobre 2025, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame avanzata da CH SS avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma avente ad oggetto un immobile intestato alla associazione “Il futuro è ora” e la somma di € 239.000 rinvenuti sui conti della stessa persona giuridica, ad ella pervenuti a seguito di operazioni effettuate dall’indagato, quale legale rappresentante di altro soggetto giuridico, la Fondazione Porfiri. 2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori Penale Sent. Sez. 2 Num. 20467 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/05/2026 dell’imputato, avv.ti Compagna e Maggiorelli, deducendo violazione di legge e dell’art. 322 cod. proc. pen. come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite in relazione all’interesse a proporre istanza di riesame reale da parte del soggetto che, pur non titolare delle cose, assume avere un interesse concreto alla valutazione del fumus. Interesse che nel caso in esame risiedeva nella circostanza che CH, quale legale rappresentante della Fondazione era il mandante dell’operazione finalizzata ad attuare un progetto di utilizzazione sociale dell’immobile intestato a “Il Futuro è ora” che agiva invece quale semplice mandataria ed incaricata della esecuzione. L’interesse, pertanto, non era limitato alla contestazione delle condotte qualificate a titolo di appropriazione indebita ed autoriciclaggio ma, anche, dalla necessità di rimuovere un vincolo cautelare che ostacola lo sviluppo dell’iniziativa avviata, esigenza questa sacrificata dal provvedimento del riesame che aveva assunto una posizione meramente formalistica.
2.1 Con memoria depositata in cancelleria la difesa dell’indagato eccepiva che alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite del 25/09/2025, dep. 2026 doveva riconoscersi la piena legittimazione dell’indagato a proporre istanza di riesame;
e ciò in quanto la predetta pronuncia ricnosceva tutela ad ogni concreta utilità anche sotto forma di eliminazione di un pregiudizio. Pregiudizio che nel caso in esame doveva individuarsi nella impossibilità di realizzare il progetto di inclusione sociale senza che rilevasse in senso decisivo l’individuazione del soggetto titolare alla restituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con una recente decisione hanno affermato che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289319 - 01). In motivazione si è precisato che:” deve essere, cioè, individuato un interesse concreto e attuale e deve ricollegarsi all'esigenza di perseguire un risultato oggettivamente apprezzabile, in quanto correlato ad una situazione soggettiva incisa dal provvedimento. Orbene, venendo in rilievo un provvedimento di sequestro, pur legato a presupposti coinvolgenti il quadro indiziario, in relazione alla configurabilità di una fattispecie di reato rispetto alla quale siano ravvisabili le esigenze o i pericula specificamente previsti dalla norma, deve ritenersi che l'incidenza della misura debba essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa…..Può dirsi in generale che colui al quale il bene è stato sequestrato corrisponde al soggetto che ne aveva la disponibilità materiale o giuridica, dovendosi ritenere che l'indisponibilità di un bene 2 coinvolga comunque anche la sfera di riferimento di colui che ne disponga tramite terzi, come nel caso, previsto dall'art. 1140, comma secondo, cod. civ, del possesso per il tramite di un terzo che abbia la detenzione/disponibilità autonoma. Sta di fatto che una mera disponibilità di fatto, non strutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dare luogo ad alcun tipo di legittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tutto priva di specifica tutela…è legittimato solo chi rientri in taluna di esse e non anche chi non vi rientri, pur potendo avere un interesse concreto alla definizione del procedimento incidentale. Al contempo deve ritenersi che l'impugnazione possa dirsi ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante. In nessun modo, dunque, può desumersi dalle categorie dei soggetti legittimati, come tipizzate dal legislatore, che debba sempre e comunque sussistere il diritto alla restituzione, affinché possa ravvisarsi quell'interesse concreto…se occorre che l'impugnante sia assistito da un interesse concreto e attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione, e se, al contempo, non occorre, sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto alla restituzione del bene, deve concludersi, specificamente con riguardo alla posizione dell'imputato/indagato, che egli possa aver interesse all'impugnazione anche nei casi in cui non risulti titolare del diritto alla restituzione. Tale interesse deve essere, dunque, specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, che all'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene...Ildato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità”. 1.1 Nel caso in esame il CH non rientra in alcuna delle categorie di soggetti legittimati indicati dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite le quali, come visto, richiedono pur sempre quale indefettibile presupposto:” una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto”; tale situazione giuridica nel caso in esame non può dirsi sussistere in capo al CH posto che tutti i provvedimenti ablatori risultano essere stati eseguiti nei confronti di una associazione, quella denominata “Il futuro è ora”, di cui è legale rappresentante altro 3 soggetto, RC RI, la quale sola, pertanto, è titolare di quella condizione soggettiva per agire a tutela del patrimonio di tale ente non riconosciuto. Né risulta che il CH abbia agito quale legale rappresentante della associazione Fondazione Porfiri di cui pure riveste tale carica, avendo lo stesso proposto istanza di riesame e successivo ricorso per cassazione quale terzo interessato alla restituzione senza però potere vantare, come già in precedenza esposto, alcuna situazione giuridica soggettiva legittimante l’interesse diretto alla restituzione. Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4