Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2008, n. 10046
CASS
Sentenza 5 febbraio 2008

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Nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), il momento consumativo coincide - non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele - ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico; ne deriva che, ex art. 8 cod. proc. pen., la competenza territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2008, n. 10046
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10046
    Data del deposito : 5 febbraio 2008

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