Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
Nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), il momento consumativo coincide - non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele - ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico; ne deriva che, ex art. 8 cod. proc. pen., la competenza territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2008, n. 10046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10046 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 05/02/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 543
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 038691/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA FE N. IL 24/06/1967;
avverso SENTENZA del 12/06/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
DE LA è stato condannato dal Tribunale di Roma, in data 1.12.2006, perché ritenuto responsabile della violazione dell'art. 483 c.p. commessa in una autocertificazione dal contenuto infedele, redatta per iscritto in Belluno e trasmessa al Ministero delle Finanze di Roma (in reazione alla partecipazione ad appalto per la fornitura di materiali). La Corte d'Appello di Roma ha confermato in data 12.6.2006 la prima decisione.
Interpone ricorso la difesa del LA eccependo:
- l'incompetenza territoriale dei giudici di merito (come già aveva eccepito in sede di gravame) poiché l'atto falso fu redatto in Belluno e di poi spedito a Roma, sicché, deducendo l'accusa un reato istantaneo, la consumazione del fatto ritenersi nel luogo di redazione dell'atto e non già in quello del recepimento da parte del pubblico ufficiale;
- la carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'elemento soggettivo avendo apoditticamente escluso il giudice di merito che il LA potesse esser ignaro del volume di affari della sua azienda, avendo egli riportato frasi "in modo automatico", senza pensare se le stesse corrispondessero alla realtà, e non avendo valutato la ipotizzabile ricorrenza di mera negligenza e superficialità colposa della condotta;
trascurando inoltre la carenza di una intenzionalità specifica di ledere l'interesse protetto, ben potendo egli aver ritenuto innocuo il mendacio. IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
In tema di violazione dell'art. 483 c.p., il momento consumativo del delitto coincide non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele, bensì nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico. La particolare struttura della fattispecie (reato di pericolo che prescinde da qualsiasi ulteriore evenienza dannosa), infatti, è quella di una falsità indiretta, in cui la falsa attestazione resa dal privato viene trasfusa nell'atto pubblico dal pubblico ufficiale che l'ha ricevuta. Il fulcro della figura criminosa risiede, quindi, nella eccezione da parte del pubblico ufficiale dell'attestazione mendace fornita dal privato, essendo costui l'autore materiale (ed inconsapevole) del falso. Quanto precede la comunicazione al pubblico ufficiale attiene ad una fase antecedente alla consumazione del reato.
Pertanto, la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., comma 1, deve fissarsi nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale, non in quella in cui essa è oralmente resa o redatta per iscritto.
Manifestamente infondato è il secondo mezzo;
esso trascura l'assenza di dolo specifico nella formulazione del precetto penale (secondo la consolidata lettura giurisprudenziale) e la conclusione del tutto plausibile e ragionevole a cui perviene la decisone impugnata, aderente a massime di esperienza condivisa, per cui è impossibile ritenere - salva espressa e circostanziata diversa dimostrazione, qui non pervenuta - che il titolare di un'azienda ignori caratteristiche salienti dell'organismo da lui gestito, soprattutto quelle di immediata percezione, come l'ammontare del volume degli affari. La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2008