Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2002, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA32 63 / 02 0069107 IN NOME DEL POPOLO ITALI NO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Agevolationi Ita dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Izon Terremotate Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 7073/00 Dott. Nino FICO Consigliere Cron.7541 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 21/12/01 Dott. Francesco IO GENOVESE Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 CAMPIONE CIVILE S EN TENZA sul ricorso proposto da: 69107 N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DI TO NI, COMTRIB REG CAMPOBASSO;
- intimati avverso la sentenza n. 27/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2001 27/01/99; 2769 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 21/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco IO GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. -2- Svolgimento del processo Di RO IO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provincide La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.: 13- quinquies della legge n. 363 del 1984; art. 3, comma 2-bis, del decreto legge n. 791 del 1985, conv. nella legge n. 46 del 1986. La parte intimata non ha presentato difese. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 8 ottobre 2001, ha osservato che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, il ricorso appare manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 . deve essere considerato quale norma introduttiva di - un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 21 dicembre 2001 L'Estensore Dr. Francesco IO GENOVESE A Il Presidente Dr. Michele CANTILLOゲー IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERI NA attista 6 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE IN TT