Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2013, n. 15606
CASS
Sentenza 22 marzo 2013

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In tema di impugnazioni "de libertate", qualora in sede di appello proposto dal P.M. avverso il diniego del G.i.p. di emissione della misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari, l'indagato non abbia provveduto, con la presentazione di memorie o con argomentazioni svolte all'udienza, a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli è precluso dedurre tale questione in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare.

Nei reati contro la P.A., può essere legittimamente adottata misura cautelare personale nei confronti di un pubblico dipendente, per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, anche se lo stesso, su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, sia stato trasferito ad altro settore, attesa la temporaneità della misura disciplinare che non esclude, quindi, il pericolo di reiterazione dei reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2013, n. 15606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15606
    Data del deposito : 22 marzo 2013

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