Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 2
In tema di impugnazioni "de libertate", qualora in sede di appello proposto dal P.M. avverso il diniego del G.i.p. di emissione della misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari, l'indagato non abbia provveduto, con la presentazione di memorie o con argomentazioni svolte all'udienza, a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli è precluso dedurre tale questione in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare.
Nei reati contro la P.A., può essere legittimamente adottata misura cautelare personale nei confronti di un pubblico dipendente, per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, anche se lo stesso, su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, sia stato trasferito ad altro settore, attesa la temporaneità della misura disciplinare che non esclude, quindi, il pericolo di reiterazione dei reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2013, n. 15606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15606 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 22/03/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 740
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 49629/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De CT MO, nato il [...];
MA FF, nato il [...];
FI CE, nato il [...];
RO LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila, del 5.11.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Eduardo Vittorio Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per insussistenza delle esigenze cautelari;
Uditi i difensori, CH IO IA, NT NG, MA EL, CE ET, BE CH e FR NE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di L'Aquila, in riforma della ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano in data 27.9.2012 - appellata dal PM - di rigetto dell'istanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di FF MA e RO LO, e degli arresti domiciliari nei confronti di MO De CT e CE FI (disponendo per quest'ultimo il divieto di dimora e per tutti una misura interdittiva) ha disposto per tutti gli indagati la misura degli arresti domiciliari.
La contestazione mossa a tutti gli indagati riguarda il delitto di truffa aggravata ai danni del Comune di Avezzano;
delitto consumato inducendo il Comune a commissionare a IRIM srl, di cui il MA era il rappresentante legale, lavori per la realizzazione di un intervento urbanistico sulla scorta di un progetto inidoneo ma approvato con determina a firma di MO De CT (all'epoca dirigente tecnico del settore urbanistico del Comune); e poi modificato su proposta di variante presentata dietro la falsa prospettazione da parte di CE FI, all'epoca assessore comunale all'urbanistica, della necessità di adeguamenti normativi e strutturali, con conseguente ingiustificata lievitazione dei costi. Alla quale truffa cooperava LO RO quale direttore dei lavori.
2. Contro detta pronunzia ricorrono a mezzo di difensore gli indagati.
2.1. Nel ricorso nell'interesse di CE FI si contestano erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla ricorrenza della gravità indiziaria;
si lamenta come nella ordinanza impugnata il comportamento del ricorrente sia ricostruito genericamente, e in termini di connivenza all'altrui programma criminoso, peraltro già in essere da alcuni anni prima dell'intervento attribuito all'odierno ricorrente, senza considerare minimamente la documentata ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa e sintetizzata alle pagine 13-18 del ricorso. Quanto alle esigenze cautelari, si critica che il Tribunale sia caduto in una motivazione illogica, affermando apoditticamente la esistenza di un pericolo di recidivanza pur avendo l'indagato perduto la carica di assessore per ricoprire soltanto quella di consigliere comunale e pur non essendo emerse evidenze su eventuali persistenti collegamenti con i coindagati.
2.2. Nei due ricorsi presentati nell'interesse di MA FF la gravità indiziaria è contestata sul preliminare rilievo che il PM e i giudici sarebbero incorsi in un errore nella qualificazione della fattispecie, sviati dai consulenti tecnici del PM. Non ricorrerebbe, nella specie, una ipotesi qualificabile nello schema dell'appalto pubblico - su cui è costruita l'ipotesi accusatoria - bensì una procedura negoziata, la quale si articola su presupposti normativi molto diversi (specie con riferimento alla scelta del contraente) e nel caso di specie assunti come rispettati. Si lamenta inoltre che l'errore è perdurato per non avere il Tribunale, con ciò incorrendo in violazione di legge, minimamente considerato le ragioni difensive, esposte in una consulenza di parte redatta redatta dall'architetto Maurizio De Cristofaro la quale non è stata nemmeno citata nel provvedimento impugnato. Al proposito, in data 4.3.2013 la difesa dell'indagato ha depositato copia delle osservazioni del CTP alla relazione del CT del PM e in data 15.3.2013 copia del provvedimento del GIP del Tribunale di Avezzano che ha ammesso l'indagato al rito abbreviato condizionato all'espletamento di una CTU affinché si possa valutare obbiettivamente le censure svolte dall'indagato alla consulenza depositata dal PM.
Con memoria depositata in data 21.3.2013 ai sensi dell'art. 311 c.p.p., n. 4, la difesa illustra ulteriormente il motivo lamentando,
tra l'altro, come il Tribunale abbia ignorato la relazione redatta da consulente del PM da cui emergerebbero trattamenti aggiuntivi anti inquinamento non considerati nel progetto di variante e tuttavia attuati.
Circa le esigenze cautelari, si presenta una censura nei termini già riassunti con riguardo al ricorso di CE FI, segnalando come il giudizio del Tribunale poggi su affermazioni indimostrate circa l'esistenza di una cerchia di amicizie e rapporti in cui il ricorrente si troverebbe tuttora inserito e tale da favorirne la recidivanza.
2.3. Nel ricorso presentato nell'interesse di LO RO si contestano violazione di legge e difetto di motivazione per avere il Tribunale ritenuto la gravità indiziaria sulla base della consulenza tecnica depositata dal PM ma omettendo di esaminare e commentare la documentazione e la consulenza di parte, a firma dell'ing. HI BI, depositate dalla difesa. Sempre sotto il profilo del vizio di motivazione si svolgono ulteriori considerazioni circa il mancato inquadramento giuridico della fattispecie in punto di diritto amministrativo (svolgendo a riguardo una approfondita ricostruzione a completamento della denunciata lacuna e in dimostrazione della legittimità dell'operato del ricorrente); la qualificazione dell'intero corrispettivo dei lavori come ingiusto profitto del reato (senza nemmeno considerare i costi di produzione).
Si lamenta inoltre violazione di legge per carenza dei presupposti di applicazione della misura custodiale potendo ragionevolmente beneficiare l'imputato, se condannato, della sospensione condizionale della pena anche in considerazione della condizione di incensuratezza.
Circa le esigenze cautelari, si presenta una censura nei termini già riassunti con riguardo ai ricorsi presentati dai coimputati.
2.4. Nel ricorso presentato nell'interesse di MO De CT si contestano violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla ricorrenza della gravità indiziaria;
si lamenta come nella ordinanza impugnata il comportamento del ricorrente sia ricostruito genericamente, e in termini di connivenza all'altrui programma criminoso, in assenza di un effettivo quadro indiziario. Quanto alle esigenze cautelari, si critica che il Tribunale sia caduto in una motivazione illogica, affermando apoditticamente la esistenza di un pericolo di recidivanza pur avendo l'indagato perduto le funzioni dirigenziali nel Comune (si allegano a riguardo documentazione attestante l'assunto e motivi aggiunti depositati in data odierna).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Circa il profilo della gravità indiziaria, deve rilevarsi, per tutti i ricorsi in esame, che in tema di impugnazioni "de libertate" se, come nel caso di specie, in sede di appello proposto dal p.m. avverso il diniego del g.i.p. di emissione della misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari, l'indagato non abbia provveduto, con la presentazione di memorie o con argomentazioni svolte all'udienza, a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli è precluso dedurre tale questione in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare (Cass. sez. 5, 27.4.2006, n. 19513). Ebbene, non risulta dagli atti, ne' è affermato nei ricorsi, che gli indagati abbiano provveduto a presentare al Tribunale memorie;
ne' risultano svolte argomentazioni all'udienza; cosicché la questione della gravità indiziaria, sollevata davanti a questa Corte, non è ammissibilmente proposta.
2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene di ravvisarle con riferimento al profilo del pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia, espone al riguardo una motivazione apodittica, in quanto non evidenzia in alcun modo le ragione della concretezza e della attualità di tale pericolo, limitandosi a fare generico riferimento alla possibilità che gli indagati hanno di continuare a svolgere le proprie attività, così potendo commettere nuovamente reati della stessa indole, anche nuovamente coordinandosi a tal fine. Osserva il Tribunale in particolare:
- quanto al MA, l'inserimento dello stesso, anche con ruoli apicali, in altre imprese, e la possibilità dell'indagato di avvalersi di una rete di complici sia nelle pubbliche amministrazioni che nel settore privato;
- quanto al RO, si ribadiscono affermazioni consimili;
- quanto al De CT si rileva come, nonostante il trasferimento ad altro incarico, il ruolo ricoperto dallo stesso nell'ente comunale dimostrerebbe la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato;
- nulla invece è precisato sulla posizione del FI. Le difese degli indagati avevano invece sollevato (e hanno in questa sede ribadito) molteplici rilievi sulla insussistenza delle esigenze cautelari cosi individuate;
a tali rilievi non è stata data dal tribunale una risposta adeguata.
Con particolare riguardo alle posizioni degli indagati che lavorano o ricoprono cariche nell'ente comunale, è infatti ben vero che la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un pubblico dipendente, per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, è legittimamente adottabile, per prevenire il rischio di recidiva, anche laddove, nelle more, l'amministrazione di appartenenza abbia trasferito il dipendente ad altro settore e, inoltre, lo abbia sospeso cautelativamente dal servizio, attesa la temporaneità della misura disciplinare, che non esclude di per sè il pericolo di reiterazione del reato (Cass. sez. 6, 9.11.2011, n. 43113); ma ciò se rende possibile l'adozione della misura, non vale allo stesso tempo come argomento sufficiente per la adozione della stessa.
Sicché si appalesa un vizio di motivazione (gravemente carente e per alcuni profili meramente apparente), che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata per un nuovo esame sul punto da parte del Tribunale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo esame sulle esigenze cautelari.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013