Sentenza 27 aprile 2006
Massime • 1
In tema di impugnazioni "de libertate", qualora in sede di appello proposto dal P.M. avverso il diniego del G.i.p. di emissione della misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari, l'indagato non abbia provveduto, con la presentazione di memorie o con argomentazioni svolte all'udienza, a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli è precluso dedurre tale questione in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2006, n. 19513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19513 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 651
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 3679/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO MI nato il [...];
AR IE nato il [...];
AR ZI nato il [...];
SP SE IA nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 21-12-05 dal Tribunale di Roma. Viti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza 23-9-05 il Gip presso il Tribunale di Roma rigettava l'istanza del P.M. volta ad ottenere l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di SO MI, AR IE, AR ZI ed PO SE IA, indagati per il reato di cui all'art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di una serie inderminata di falsificazione di carte di credito di clienti del distributore di carburante di proprietà della s.r.l. Forlizzi e successiva utilizzazione delle stesse in varie province italiane, dal novembre 04 al dicembre 04.
All'uopo il Gip individuava gravi indizi di colpevolezza a carico dei prevenuti, ma escludeva, stante il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, la sussistenza di esigenze cautelari.
Con provvedimento 21-12-05 il Tribunale del riesame, a seguito di appello del P.M., applicava ai predetti la misura degli arresti domiciliari, ravvisando il pericolo di recidivanza. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati nei termini infradescritti.
SO MI. AR IE. AR ZI. Hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) ed il SO ha altresì denunciato mancanza di motivazione su gravi indizi di colpevolezza.
Siffatta ultima censura è inammissibile.
Invero i gravi indizi di colpevolezza erano stati ravvisati dal Gip e l'indagato, sebbene non fosse legittimato a proporre impugnazione per mancanza di interesse, a fronte dell'appello del P.M. volto a far riconoscere le esigenze cautelari, avrebbe invece potuto contestare gli stessi: non avendovi provveduto, ne' con memorie apposite ne' con argomentazioni svolte all'udienza, ogni rilievo sul punto è precluso.
Per il resto i ricorsi si risolvono in generici asserti, omettendo i ricorrenti di prender in esame tutte le argomentazioni di cui al provvedimento impugnato. Al contempo va segnalato che il Tribunale ha correttamente ritenuto il pericolo de quo alla luce del carattere continuativo dell'azione posta in essere e della gravità delle sue conseguenze nonché in considerazione della capacità criminale dimostrata dei ricorrenti che avevano in precedenza svolto analoga attività criminosa (dal marzo 04 al settembre 04): poiché v'è stata adeguata valutazione, sia dei fatti in sè, sia della personalità dei loro autori, i ricorsi sono dunque altresì manifestamente infondati. ES JO IA.
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di commissione di reati della stessa specie.
2 - Violazione del principio del ne bis in idem.
Procedendo in ordine logico la Corte osserva:
Il secondo motivo è stato proposto in termini generici. Fondata è invece la denuncia sub 1.
Invero il Tribunale ha accomunato nella motivazione in ordine al suddetto pericolo la posizione dell'ES a quella degli altri imputati, pur dando atto che solo questi ultimi erano implicati in analoghi fatti precedentemente commessi;
orbene, poiché la decisione risulta basata su tutte le ragioni segnalate e complessivamente valutate, la circostanza che una di esse non fosse riferibile all'ES vizia la relativa motivazione.
S'impone pertanto per tale ricorrente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma il quale dovrà procedere a nuovo esame verificando se, a prescindere dal dato erroneamente considerato a carico dell'ES, sussista comunque l'esigenza di tutela della collettività nei di lui confronti;
i ricorsi degli altri imputati vanno dichiarati inammissibili, con condanna ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno di loro al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata per ES JO IA con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma;
dichiara inammissibili i ricorsi di AR IE, AR ZI e SO MI che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di 500,00 Euro.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006