Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7826 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
IN 07 826/0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto USUCAPIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA - Presidente R.G.N. 10499/00 - - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI 12527/00 M Dott. Giovanni SETTIMJ Cron. 17179 Consigliere Rep. 2050 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - - Consigliere - Ud. 14/11/02 Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCO ATILIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPINELLI, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO SS, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR AN, elettivamente domiciliata in ROMA CSO TRIESTE 63, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO ALFIERI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè contro 2002 SS ZA, COSSETTI BASILIO, in persona del 1487 -1- curatore speciale PAQUALINI PATRIZIA;
intimati °e sul 2° ricorso n 12527/00 proposto da: PATRIZIA, in qualità di Curatore Speciale PASQUALINI di SS ZA, COSSETTI BASILIO, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la unitamente all'avvocato MARIO CATALDI, giusta difende delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AR AN, elettivamente domiciliata in ROMA CSO TRIESTE 63, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO ALFIERI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
IN IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 351/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 13/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato SPINELLI Giuseppe, difensore del accoglimento del ricorso ricorrente che ha chiesto -2- principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato ALFIERI Umberto (per AR AN), difensore del resistente che ha chiesto rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. Pietro ABBRITTI rigetto di entrambi i ricorsi. -3- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 15/1/1993 TT AR, dichiarandosi cointestario per un quarto, chiedeva di essere dichiarato proprietario esclusivo dell'intero per intervenuta usucapione. Esponeva in particolare l'attore che cointestarie del fabbricato erano anche, per un quarto ciascuna, le sorelle SI IC, morta nel 1971, SI OS, coniugata con CO AS e deceduta nel 1946, e SI ZA emigrata negli USA ed irreperibile. Affermava che una quarta sorella SI ON, deceduta nel 1974, non era cointestaria dell'immobile. Ciò premesso, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Ascoli Piceno, SI ZA e CO AS, quale erede di SI OS, chiedendo l'accoglimento della domanda come sopra formulata. Essendo entrambi i convenuti irreperibili, veniva ad essi nominato un curatore speciale in persona dell'avv.Patrizia Pasqualini. Nel giudizio interveniva volontariamente MA AN sostenendo di essere lei l'unica proprietaria dell'intero immobile, in quanto SI IC, con testamento pubblico del 3/4/1969, aveva nominato sua erede universale SI ON, la quale, a sua volta, con testamento olografo del 4/6/1971, pubblicato il 16/4/1974, aveva nominato erede la deducente. Aggiungeva che, già prima del 1971, essa aveva il possesso del bene, mantenuto in maniera continua, pacifica e pubblica. Contestava la qualità di proprietario vantata dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda da lui formulata e, in via riconvenzionale, chiedeva di essere dichiarata unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile. Con sentenza 14/11/1995 l'adito Tribunale accoglieva la domanda del AR, rigettando la riconvenzionale della convenuta. La decisione veniva riformata dalla Corte d'appello di Ancona che, con sentenza 13/9/1999, in accoglimento del gravame proposto dalla MA, rigettava la domanda del AR e, accogliendo la riconvenzionale, dichiarava essere la MA unica proprietaria del fabbricato per averlo ereditato in parte da SI ON e, in parte, per averlo acquistato per usucapione. Contro la sentenza ha proposto ricorso il AR con tre motivi illustrati da una memoria. Il curatore degli assenti ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi illustrati da una memoria. Ha resistito ad entrambi i gravami la MA con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE I - Va anzitutto disposta la riunione dei due ricorsi, entrambi proposti avverso la medesima sentenza. In ordine logico va esaminato anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale, proposto dal curatore degli assenti. Costui ha denunciato violazione di legge (artt.292 e 101 c.p.c in relazione all'art.24 Cost.) per avere l'impugnata sentenza accolto le domande di rivendicazione e di declaratoria dell'avvenuto acquisto per usucapione proposte in primo grado dall'interveniente MA AN, senza tenere conto che la comparsa di intervento non era stata notificata al curatore dei convenuti assenti SI ZA e CO AS, con la conseguenza che la sentenza di primo grado e tutti gli atti conseguenti erano affetti da nullità assoluta. La censura è infondata. Risulta dagli atti di causa che l'avv.Pasqualini, nominato curatore degli assenti, non soltanto partecipò al giudizio di primo grado, senza nulla eccepire in ordine alla mancata notifica della comparsa di intervento della MA (v. verbale di udienza del 6/10/94), ma altresì che, dopo che in data 3/6/96 le venne dalla MA notificato “a mani proprie" l'atto di appello, nulla eccepi in Б quel grado in ordine a eventuali violazioni del contraddittorio verificatesi nel grado precedente, definitivamente sanando ogni eventuale pregressa nullità. Il motivo va quindi respinto. II I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati insieme con il restante motivo del ricorso incidentale, essendo tra loro strettamente interdipendenti. Il ricorrente principale ha denunciato, col primo motivo, la violazione dei principi che regolano la cosa giudicata (art.2909 c.c.) per avere il giudice d'appello ritenuto MA AN proprietaria del bene oggetto di causa per intervenuta usucapione senza tenere ,6 conto che, in forza del giudicato formatosi sulla sentenza resa inter partes dal Tribunale di Ascoli Piceno il 13/7/1977, il possesso di costei non poteva essere considerato idoneo all'usucapione essendo stata la MA dichiarata da quel Tribunale occupante abusiva dell'immobile oggetto di causa, di cui, con la stessa sentenza, le era stato anche ordinato il rilascio. Col secondo motivo ha censurato la sentenza ex art.360 n.5 c.p.c. per avere il giudice d'appello ritenuto non provato l'esercizio da parte del ricorrente del possesso sul bene oggetto di causa, laddove un più attento esame dei documenti prodotti in primo grado e delle altre risultanze probatorie (ricevute di pagamento delle tasse a partire dal 1969, contratto di vitalizio, ordinanza del Sindaco di demolizione del fabbricato indirizzata al ricorrente, dichiarazioni dei testi PE e SI, più attendibili di quelle dei testi NI e ON) avrebbe condotto il giudicante a conclusioni opposte a quelle esposte nella sentenza. Col terzo motivo ha denunciato violazione di legge (art.1158 c.c.) per avere il giudice d'appello ritenuto il possesso della MA idoneo all'usucapione, senza tenere conto che, iniziato nel 1974 (alla morte di SI ON), il detto possesso era cessato nel 1977 (a seguito della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno passata in giudicato che aveva dichiarato la MA occupante abusiva ordinandole il rilascio dell'immobile), ed era perciò inidoneo ad usucapire perché inferiore a 20 anni. L La medesima violazione di legge è stata denunciata dal ricorrente incidentale, il quale ha anch'esso censurato la sentenza per non avere tenuto conto che il possesso della MA, in quanto dichiarato abusivo dal Tribunale di Ascoli Piceno, non poteva essere ritenuto utile all'usucapione. Nessuna delle censure merita accoglimento. La corte territoriale ha ritenuto non provata l'usucapione del AR e provata, invece, l'usucapione della MA in base a una dettagliata e più che convincente motivazione, che non risulta scalfita dai rilievi formulati dai ricorrenti, i quali non solo non hanno contestato nella sua interezza la ratio decidendi, ma si sono limitati a critiche generiche e, comunque, di puro merito non ammissibili in sede di legittimità. Ed infatti, con riferimento al giudicato formatosi sulla sentenza pronunziata nel 1977 dal Tribunale di Ascoli Piceno nella vertenza giudiziaria iniziata nel 1971 da SI ON contro il ricorrente e proseguita da MA AN, quale erede di SI ON (vertenza avente per oggetto, da una parte, la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio stipulato da SI ON con il AR e, dall'altra, la domanda, avanzata dal AR alla morte di SI ON
contro
MA AN per la restituzione dei beni oggetto del vitalizio), la ragione - di carattere decisivo - in base alla quale la corte di merito ha ritenuto il detto giudicato ininfluente ai fini della decisione (e cioè che il fabbricato che il AR assumeva di avere usucapito “non risultava menzionato nel contratto di vitalizio" e в pertanto non poteva ritenersi, come arbitrariamente avevano ritenuto i primi giudici, che il AR, acquisendo la proprietà dei beni oggetto del vitalizio, si era fatto trasferire anche il possesso del fabbricato in questione) non è stata specificamente censurata né dal ricorrente principale né da quello incidentale. Né risulta censurata l'affermazione anch'essa di carattere secondo cui lo stesso AR, con le sue comparse di decisivo risposte e conclusionali in grado di appello, aveva ammesso che la controparte aveva posseduto per dieci anni, dal 1970 al 1980, il pianoterra del fabbricato oggetto di causa. Immune da censure è, infine, il giudizio espresso dalla corte territoriale sulla maggiore attendibilità dei testi di parte MA rispetto ai testi di parte AR, adeguatamente giustificato dalla sentenza con la considerazione che mentre gli uni erano rimasti nel , generico, gli altri avevano esposto fatti precisi, convincenti e soprattutto non contestati, attese le ammissioni fatte dallo stesso AR, e contro il quale i ricorrenti hanno mosso solo generiche critiche. Entrambi i ricorsi vanno quindi respinti. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi, Compensando le spese. Roma, 14 novembe 2002 9 Il presidente L'estensore Темяfro van Icul, Collectivity IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 9 MAG, 2003 Roma IL CANCELLERE C1 Quania CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4-11-2003 serie 4 al n. 36581 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE UTCANCELLERIA Roberto Ficc