Sentenza 4 marzo 2016
Massime • 1
Non è incompatibile ad emettere il provvedimento di confisca in fase di esecuzione il giudice che abbia pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza nulla disporre sui beni in sequestro.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2016, n. 37846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37846 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2016 |
Testo completo
37 8 4 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente SENTENZA. - N. 897/2016 Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 53628/2014 ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.I.R. SRL avverso l'ordinanza n. 507/2010 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 08/10/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor AVV.; сли Mi Letta la requisitoria scritta depositata in data 15 giugno 2015 dal Pubblico Ministero dott. Sante Spinaci, Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte con cui ha richiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8 ottobre 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha confermato parzialmente l'ordinanza con cui il 15 ottobre 2009 aveva disposto la confisca di diversi beni, tra cui era compresa l'azienda di panificazione ubicata in Siracusa e ritenuta nella disponibilità di AM EM, a carico del quale era stata applicata la pena di anni uno mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 110, 416 bis cod. pen. Dato conto del concorso esterno in associazione mafiosa si era ricostruita una disponibilità di liquidità "sommersa" in capo al AM stesso ed il suo timore per possibili indagini patrimoniali (conversazione del 13-6-2005). Il giudice dell'esecuzione esaminava gli argomenti difensivi e ritenendoli non fondati addiveniva a confisca, tra gli altri beni, anche della S.I.R. s.r.l.
2. Ricorre per cassazione S.I.R. in persona del I. r. p.t. TO Abruzzo a mezzo del difensore di fiducia avvocato Trigilio e deduce i seguenti motivi: -vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso presentato dall'avvocato Vianello avverso il provvedimento di confisca del 15-10- 2009. Contrariamente sul punto si deduce che la procura speciale era in atti ed era stata erroneamente affermata l'inammissibilità della doglianza nel provvedimento con cui era stato riqualificato il ricorso per cassazione in opposizione al giudice dell'esecuzione. سل -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità dei beni in capo a AM EM. La difesa aveva dimostrato l'estraneità del AM alla struttura aziendale ed il minimo valore dei beni. La confisca era motivata richiamando l'intercettazione del 18.5.2005 tra AM EM e IN TO, conversazione viairrilevante poiché l'acquisizione del panificio Necropoli Grotticelle era avvenuta circa un anno dopo (18-7-2006). Nel caso di specie alcun elemento permetteva di ritenere che il AM fosse il dominus della S.I.R. s.r.l. D'altro canto le accuse di NI ID non erano supportate da riscontri estrinseci. -vizio di motivazione in ordine alla lecita provenienza del denaro utilizzato dal titolare dell'azienda confiscata. Era frutto di travisamento la conclusione raggiunta sulla operazione Alimo s.r.l. TE s.r.l. e S.I.R. s.r.l. Si era ritenuta, infatti, una fictio iuris l'acquisto del supermercato in via La Spezia di Siracusa. Ciò nonostante fossero stati prodotti documenti pubblici e titoli di credito che documentavano l'effettività dell'operazione. - violazione di legge in relazione all'art 34 cod. proc. pen. risultando incompatibile il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale che aveva deciso già in ordine alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 2 1.1. In via preliminare si deve annotare che gran parte delle questioni poste dal ricorrente, terzo istante S.I.R. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. risultano già devolute ed esaminate da questa Corte nella sentenza della V Sez. in data 15 maggio 2008 (dep. 19 settembre 2008), n. 36037. Ciò involge preclusione processuale derivante da precedente giudicato su questioni di fatto e di diritto identiche a quelle oggetto di doglianza. Il terzo, odierno istante, infatti, ha già richiesto a questa Suprema Corte scrutinio dei medesimi temi che oggi rimette a nuovo giudizio di legittimità, attraverso l'interposizione dell'incidente di esecuzione e del ricorso avverso la decisione di confisca. A nulla rileva che la vicenda genetica sia stata esaminata nell'incidente cautelare reale, avverso il provvedimento emesso dal tribunale del riesame, poiché la regola di preclusione si pone come principio d'ordine del sistema processuale ed ha valenza espansiva anche tra il procedimento incidentale e quello principale. Ciò a condizione che vi sia coincidenza di quaestio facti e quaestio iuris, oltre che identità delle parti, dei temi scrutinati ed esame in contraddittorio delle questioni relative, decise su iniziativa della parte ed in difetto, dunque, di rilievo officioso (avendo l'istante avuto possibilità di controdedurre nel merito sui temi). Nel caso di specie il tracciato logico-giuridico ed in fatto sul tema sotteso l'intervento in rem è stato già esaminato dal Tribunale del riesame di Catania, con provvedimento del 10 dicembre 2007. Sono state, infatti, respinte le istanze di BB TO, amministratore della IR srl, genero del AM EM, che gestiva un supermercato, e AM CE, figlio dell'EM, che gestiva un panificio pizzeria ed era titolare di numerosi- beni immobili. Questa Corte di cassazione è stata, al pari, già chiamata dal terzo, odierno istante, a valutare: - il vizio di motivazione e la violazione degli articoli 192, 321 cod. proc. pen. e 12 sexies del D. L. 8 giungo 1992, n. 306 conv in L. 7 agosto 1992, n. 356 in ordine alla provenienza dei redditi dei familiari dell'indagato che lavoravano presso il panificio di AM GI;
il vizio di motivazione e la violazione delle norme già indicate in ordine alla mancata motivazione sulla eccepita inesistenza di comportamenti uti dominus di AM EM ed alla sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi legittimi;
-il vizio di motivazione ed il travisamento della prova su elementi decisivi in merito alla posizione della IR srl stessa, perché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto una fictio iuris l'operazione LI srl, IR srl e TE srl ed erroneamente che il ricorso al credito fosse segno di mancata possidenza. Si tratta di temi identici a quelli nuovamente prospettati in questa sede su cui si è già ritenuta motivazione congrua sia in ordine alla sproporzione tra i redditi lecitamente percepiti dagli interessati, sia in ordine alla titolarità o alla reale disponibilità dei beni sequestrati da parte del AM EM. Anche in relazione ai comportamenti uti dominus si è annotata l'assenza di adeguate disponibilità economiche proprie dei terzi intestatari che potessero giustificare la proprietà di beni di rilevante valore economico, la notevole capacità economica del AM EM, desunta dai numerosi traffici illeciti usura, gestione di bische clandestine, cambio di assegni per conto del clan, - finanziamenti allo stesso clan mafioso nei quali è risultato coinvolto il - AM EM stesso. Ancora, si è sottolineato come costui avesse operato direttamente anche su conti correnti intestati alla società del genero BB, (conclusione inferita richiamando le intercettazioni telefoniche di 3 di colloqui con IN, uomo del clan, al quale manifestava anche le sue preoccupazioni perché si esponeva troppo a compiere operazioni di cambio assegni per importi rilevanti). Ciò ha indotto la conclusione raggiunta secondo cui i terzi fossero semplici intestatari dei beni, da stimare, di converso, nella diretta disponibilità del AM EM medesimo. Sulla scorta, ancora, delle intercettazioni telefoniche, si è argomentato che il costui operasse direttamente sui conti intestati alla IR senza necessità nemmeno di avvertire l'apparente titolare di tale attività economica. Anche le operazioni LI srl, IR srl e TE srl nonché AT srl sono state già vagliate da questa Corte i temi riproposti in questa sede sono al pari coperti dalla preclusione del giudicato, che si estende alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, richiamato dal giudice dell'esecuzione, su cui, comunque, è resa nel provvedimento qui impugnato ampia ed adeguata motivazione immune da vizi denunciabili in sede di legittimità. L'assenza di elementi di novità, sopravvenuti alla decisione indicata, dunque, non legittima il terzo a dedurre in questa sede nuovamente questioni già decise. Il difetto di nova, idonei a superare il principio di preclusione, rende inammissibile in parte qua la rinnovata doglianza per identità dei temi opposti.
2. Infondato è il profilo relativo alla doglianza afferente il primo motivo relativo سر alla dichiarazione iniziale di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura speciale del terzo stesso, titolo, di converso, esistente ed erroneamente ritenuto mancante. La questione posta, di natura strettamente processuale, è integralmente superata dall'avvenuto esame della specifica doglianza nel merito posta dal terzo istante. Infatti, all'esito della riqualificazione in opposizione del ricorso per cassazione, inizialmente proposto, e pur a fronte dell'indicata declaratoria di inammissibilità sulla pretesa del terzo, il giudice a quo ne ha, tuttavia, esaminato nel merito le ragioni. Ha così superato ogni possibile effetto che dalla indicata statuizione d'inammissibilità potesse derivare per l'istante. Ciò posto l'indicato esame esclude ogni pregiudizio ed in nuce elide un possibile interesse ad impugnare ed a dolersi, in questa sede, su una questione definitivamente superata in punto processuale e che non ha espletato alcuna incidenza sul merito dei temi sostanziali.
3. Il quarto motivo di ricorso è parimenti infondato.
3.1. Si duole il ricorrente d'una incompatibilità ad emettere il provvedimento di confisca "differita", da parte del giudice che abbia in precedenza pronunciato sentenza ex art 444 cod. proc. pen. Nel caso di specie la ratifica del patteggiamento avrebbe determinato una situazione rilevante ex art 34 cod. proc. pen., di guisa che il medesimo giudice non avrebbe potuto, in via successiva, disporre confisca, non avendo provveduto costui sui beni in sequestro al momento della decisione di cognizione. La prospettazione non è condivisibile. La confisca è pacificamente assumibile in fase di esecuzione. Competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è, in generale, il giudice che lo abbia deliberato (art 665 comma 1 cod. proc. pen.). I casi di incompatibilità del decidente enucleano ipotesi tassative. Esse risultano espressamente tipizzate e sono di stretta interpretazione. Non sono ammissibili, pertanto, letture estensive o analogiche. Il sistema non prevede alcuna incompatibilità in sede di esecuzione ed in funzione della decisone sulla - 4 h -in capo al giudice che abbia deliberato, in cognizione, ratificando il confisca patteggiamento sul titolo di reato, che autorizza l'ablazione. Ciò neppure se la confisca è assunta separatamente rispetto alla statuizione sul merito dell'imputazione. Infatti, la disciplina dell'incompatibilità deve essere circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito "sullo stesso oggetto". Il caso di specie non risulta, di converso, né "analogo", ne' paragonabile a quello in cui il giudice abbia formulato un vero e proprio giudizio di merito sulla responsabilità dell'imputato, situazione che è l'unica a poter dar luogo ad incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.183 del 2013. Nel caso di specie, al contrario, non si indica quale tipo di valutazione "pregiudicherebbe" il decidente in relazione alla posizione del terzo istante. Nella fase di cognizione, definita con il patteggiamento ratificato, tra l'altro, a - carico di un soggetto diverso dal terzo stesso, odierno istante - il decidente non aveva affrontato alcuno dei temi strutturali decisi in sede esecutiva. Non v'è, dunque, alcuna valutazione tipica di merito che si affianchi o si sovrapponga a quella esecutiva. Ciò per la diversità oggettiva dei temi decisi. Da un lato, infatti, rileva l'assenza dei presupposti per addivenire al proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen., per il fatto-reato ascritto e compreso nel catalogo dell'art. 12 sexies D. L. 8 giungo 1992, n. 306 conv in L. 7 agosto 1992, n. 356 e, dall'altro, si annotano i presupposti per la confisca nei confronti del terzo. I temi di "cognizione" sono, pertanto, ontologicamente diversi. Emerge, in funzione della decisione sull'ablazione, la necessità di accertare la disponibilità, diretta o indiretta, della res ed il requisito di sproporzione reddituale, ambito cognitivo che non ha identità con l'altro già esaminato.
3.2. Manifestamente infondato è l'altro e residuo profilo di censura che caratterizza il motivo di ricorso e che afferente l'abnormità del provvedimento assunto con giudizio autonomo, rispetto alla decisione di merito. La possibilità d'iter processuale siffatto è chiaramente ammessa dal sistema e risulta espressamente prevista dall'art. 676 cod. proc. pen.
4. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto e - non potendosi escludere la colpa della ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, alla Cassa delle Ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 500,00, rauhandosi profili di colpo vella profarizione della impugrazione.совра
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della domma di euro 500 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo) (Massimo Vecchio) saurs rece i чик DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 SET 2016 IL CANCELLIERE 5 NI FASELLA