Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Le deliberazioni di un'assemblea condominiale aventi contenuto negativo sono legittimamente impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria al pari di tutte le altre, limitandosi l'art. 1137 cod. civ. a stabilire la possibilità del ricorso all'autorità giudiziaria contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, senza operare nessuna distinzione tra quelle che abbiano approvato proposte o richieste e quelle che le abbiano, invece, respinte (fattispecie in tema di delibera condominiale con cui era stata respinta la proposta di ripristino degli ascensori di servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COND VIALE MONTENERO 71 MILANO, COND VIALE REGINA MARGHERITA 30 MILANO, in persona dell'Amm.re p.t. geom. PI Primi elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio dell'avvocato IO CORRAO, che li difende unitamente all'avvocato ARMANDO PIERGROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC UR, CA ME, DN KA, MB DE TO RENATA, RT GA, LI IO, SS BE, LI TR, IR, AR EN, ES RAFFAELLO, ES GUIDO, ES ENRICO, ES MARIO, FORESTER SRL, in persona del legale rapp.te dott. IO OL elettivamente domiciliati in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 40, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difesi dagli avvocati ADRIANA LA ROCCA, FRANCESCO TESAURO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 185/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/01/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/98 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
udito l'Avvocato CORRAO IO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Vincenzo COLACINO, per delega depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 6 marzo 1991 undici condomini del condominio di Viale Montenero n. 71 e Viale Regina Margherita n. 30 in Milano - Furio CH, CA LA, LE NI, EN LO De TO, AB TI, IO OL, ER BO, PI PE, NR NI LI, AL PO e la s.r.l. ES - convennero dinanzi al tribunale di detta città il detto condominio, dichiarando di impugnare la deliberazione con cui l'assemblea condominiale del 6 febbraio 1991 aveva respinto la proposta di ripristino degli ascensori di servizio, senza il voto unanime dei partecipanti e senza la maggioranza qualificata richiesta per le innovazioni.
Il condominio, costituitosi, resisteva alla domanda. Nelle more del giudizio all'attrice AL PO subentravano gli eredi, RA, DO, NR e MA IE, ed all'esito il tribunale, con sentenza del 27 febbraio 1992, respingeva la domanda, escludendo che la stessa avesse ad oggetto una innovazione e ritenendo che l'art. 1136, nell'imporre una maggioranza qualificata per l'approvazione delle delibere concernenti riparazioni straordinarie di notevole entità, esclude che in mancanza di tale maggioranza singoli condomini abbiano il potere di imporre agli altri partecipanti un onere eccedente la manutenzione ordinaria. A seguito di impugnazione da parte dei condomini la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 29 novembre 1994, in riforma della decisione del tribunale annullava la deliberazione dell'assemblea condominiale in questione e condannava il condominio al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. La corte, dopo avere escluso che la soppressione del servizio assicurato dai montacarichi, di cui l'assemblea aveva negato la manutenzione, avesse effetto innovativo, e quindi dovesse essere approvata con la maggioranza relativa alle innovazioni, accoglieva il secondo motivo proposto dagli appellanti, con il quale era stata denunciata la violazione dell'obbligo di mantenere la cosa in buono stato di conservazione e di funzionamento, e l'erroneo riferimento della impugnata sentenza alla disciplina in materia di riparazioni di straordinaria entità.
In particolare la corte rilevava che sebbene l'amministratore avesse fatto redigere un preventivo sommario da un ingegnere, all'ordine del giorno dell'assemblea figuravano solo la relazione dell'amministratore circa le opere di manutenzione straordinaria relativa agli ascensori di servizio, e la delibera relativa a detta relazione. Inoltre l'assemblea era stata di fatto chiamata a deliberare se ripristinare il servizio degli ascensori di servizio. Da ciò la corte desumeva che la deliberazione impugnata non aveva ad oggetto l'approvazione di un determinato preventivo, ma esclusivamente la questione di fondo del ripristino del servizio, e quindi il tribunale aveva errato nel ritenere che il ripristino dei montacarichi fosse un'opera di straordinaria manutenzione implicante una spesa di notevole entità. Infatti, pur potendosi condividere che trattavasi di una opera di straordinaria manutenzione, dagli atti di causa non poteva desumersi che la spesa necessaria dovesse essere comunque non inferiore a quella preventivata nella fattispecie, che si riferiva ad un progetto che prevedeva in pratica la ricostruzione degli impianti dei montacarichi.
La corte quindi, pur dando atto che in sede giurisdizionale non può essere sindacata la legittimità di un eventuale rifiuto dell'assemblea condominiale a dare corso ad un determinato preventivo perché giudicato troppo costoso, rilevava che nella specie il giudizio doveva rimanere circoscritto alla questione - la sola sottoposta all'assemblea - della esistenza o meno del diritto dei condomini di minoranza al mantenimento delle cose comuni nelle condizioni che le rendano idonee all'uso al quale sono destinate, e che comunque nessuna prova era stata data che la spesa per la manutenzione straordinaria dell'impianto sarebbe stata in ogni caso - cioè prescindendo dal preventivo di cui si era discusso in assemblea - elevata.
Ricorre il condominio per ottenere la cassazione di tale sentenza, in base a quattro motivi, illustrati anche con memoria. Tutti i quattordici condomini resistono con controricorso, contestando tra l'altro la legittimazione dell'amministratore a proporre il ricorso per cassazione in assenza di un esplicito mandato da parte dell'assemblea e mentre tra i componenti del condominio erano ancora in corso trattative per una definizione amichevole della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione, sollevata dai controricorrenti, di carenza di legittimazione dell'amministratore a proporre il ricorso per cassazione senza un espresso mandato da parte dell'assemblea condominiale. L'eccezione risulta infondata, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 1131 e 1130 c.c. Infatti la prima di tali norme dispone che l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio, e può agire in giudizio sia contro i singoli condomini che contro i terzi nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dalla assemblea. Nella specie, non essendo stati allegati poteri più ampi della norma conferiti all'amministratore dal regolamento condominiale, e mancando uno specifico mandato da parte dell'assemblea, può farsi riferimento solo al disposto dell'art. 1130 c.c., secondo il quale l'amministratore deve, tra le tante attribuzioni, eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. Dal che discende anche potere di resistere alle eventuali azioni legali promosse dai condomini dissenzienti per ottenere l'annullamento di deliberazioni prese dall'assemblea, e quello di promuovere azioni legali contro i condomini che non si adeguino a tali deliberazioni, e ciò sino alla pronunzia di una sentenza definitiva. E poiché nella specie i condomini dissenzienti, che si erano vista respingere dal tribunale la richiesta di annullamento della delibera, avevano proposto impugnazione ed ottenuto una sentenza a loro favorevole dalla corte di appello, ben poteva l'amministratore, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge, adire il giudice di legittimità. Se alcuni condomini non fossero stati d'accordo circa l'opportunità di proporre tale mezzo di impugnazione, avrebbero potuto facilmente richiedere, nelle forme dovute, la convocazione di una assemblea, ed in quella sede cercare di ottenere una delibera che facesse divieto all'amministratore di proporre gravame avverso la sentenza di appello. Ma tale iniziativa non risulta che sia stata presa, ne' tanto meno che abbia avuto esito in tale senso.
1.Denunciando la falsa applicazione del disposto di cui al comma 1^ dell'art. 1104 c.c. ed il difetto di motivazione il condominio ricorrente con il primo motivo sostiene che la corte milanese sarebbe incorsa in un grave errore, ritenendo che non fosse stato posto all'ordine del giorno l'esame di uno specifico preventivo e dei relativi costi. In realtà, come risultava dagli atti di causa, il punto secondo di tale ordine del giorno recitava testualmente:
Relazione dell'amministratore circa le opere di manutenzione straordinaria relativa agli ascensori di servizio (punti 4 e 5 del preventivo sommario redatto dall'ing. IO Grondona) e delibera relativa.
La corte aveva inoltre errato nel ritenere la violazione della norma di cui al 1^ comma dell'art. 1104 c.c., poiché in realtà si era discusso non già di riparazioni o manutenzione, bensì della creazione di un impianto del tutto nuovo, in sostituzione di quello preesistente, ritenuto dal tecnico irrecuperabile. Vi era stato quindi un vizio del procedimento logico che aveva determinato la decisione della corte di merito.
Il motivo è fondato.
La corte milanese, con motivazione piuttosto contraddittoria e lacunosa, ed in qualche punto incomprensibile, ha ritenuto infatti che all'ordine del giorno dell'assemblea in questione figurava solo la relazione dell'amministratore circa le opere di manutenzione straordinaria degli ascensori di servizio, con un richiamo al preventivo redatto da un ingegnere. In base a tale premessa ha quindi arguito che "di fatto l'assemblea fu poi, come risulta testualmente dal verbale prodotto in causa, chiamata a deliberare se rispristinare il servizio degli ascensori di servizio. La deliberazione impugnata, pertanto, non aveva ad oggetto l'approvazione di un determinato preventivo (per di più sommario) ma esclusivamente la questione di fondo circa il ripristino del servizio". Da tale premessa la corte ha tratto la conclusione, davvero incomprensibile, che in realtà l'assemblea non era stata chiamata a valutare l'opportunità del ripristino dei montacarichi in relazione al rapporto costo - utilità del servizio, ma in modo del tutto astratto, anche perché dagli atti di causa non è (era) possibile desumere che la spesa necessaria al ripristino del servizio dei montacarichi fosse comunque non inferiore a quella preventivata nella fattispecie (circa cinquecento milioni di lire). La sentenza poi, prendendo le mosse dalla dichiarazione di una condomina che aveva voluto motivare specificamente il proprio voto contrario in base alla considerazione che in pratica la delibera non riguardava l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, da lei sollecitate, ma la costruzione di un nuovo e diverso impianto, ha rilevato che la discussione in assemblea era stata influenzata dal riferimento ad un determinato progetto .... Tuttavia il contenuto della deliberazione non si riferiva in modo esclusivo ad un determinato preventivo, ma era formulato in termini generali sul ripristino del servizio degli ascensori in questione '85. Cosi' argomentando, però, la corte non si è resa conto che le due questioni era strettamente connesse tra loro, poiché non avrebbe avuto senso approvare il ripristino del servizio dei montacarichi prescindendo completamente dal costo dell'operazione, e quindi la discussione non avrebbe potuto non essere influenzata dall'esame del preventivo.
Inoltre la corte non ha affatto spiegato come abbia potuto ritenere che l'assemblea condominiale fosse stata invitata a decidere solo se ripristinare o meno gli ascensori di servizio, prescindendo quindi da qualsiasi valutazione relativa ai costi, dopo avere dato atto che all'ordine del giorno vi era un richiamo (definito esplicativo) al preventivo redatto dall'ing. Grondona. Nulla ha detto, infatti, del perché fosse stato fatto tale richiamo, ne' a che cosa servisse parlarne in assemblea, dal momento che, secondo i giudici di appello, del problema del costo dei lavori l'assemblea non avrebbe dovuto occuparsi.
Certamente errato è, poi, il riferimento che la sentenza impugnata fa all'art. 1104, comma l^ c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune ed a quelle deliberate dalla maggioraa a norma delle disposizioni in materia. La corte, ritenendo che nella fattispecie le riparazioni straordinarie non richiedessero una spesa di notevole entità, ne ha tratto la conclusione che la deliberazione impugnata, dato il suo contenuto di rigetto della proposta di ripristino dei montacarichi, avesse violato tale obbligo posto dalla legge a carico dei partecipanti al condominio, e che fosse pertanto annullabile, omettendo tuttavia di chiarire se tale ripristino effettivamente rientrasse tra le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle cose comuni, posto che era risultato che gli impianti dei montacarichi dovevano essere in pratica completamente ricostruiti, con caratteristiche del tutto diverse da quelli prima esistenti. Solo dopo avere affrontato e risolto tale questione la corte avrebbe potuto porsi il problema della applicabilità o meno al caso concreto della norma in questione.
2. Con il successivo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 e 1104 1^ comma c.c., nonché il difetto di motivazione, facendo presente che in primo grado il condominio aveva prospettato l'inammissibilità della impugnazione di una delibera assembleare negativa, espressione di una volontà contraria alla manipolazione di una parte comune dell'edificio condominiale. Poiché il tribunale era stato di contrario avviso, tale inammissibilità era stata di nuovo prospettata in appello, ma la corte milanese aveva asserito di concordare con il giudizio del primo giudice, senza alcuna motivazione, per cui il ricorrente ripropone in questa sede il problema, evidenziando che la delibera impugnata non riguardava l'esecuzione di opere necessarie per la conservazione di un impianto, poiché questo era divenuto inservibile ed irrecuperabile, dopo dieci anni di fermo, bensì la creazione di un impianto nuovo, ritenuto non necessario per il godimento della cosa comune, essendo l'edificio servito da altri tre ascensori perfettamente funzionanti.
I condomini dissenzienti avrebbero dovuto in ogni caso evocare in diritto tutti gli altri condomini, trattandosi in realtà di una questione attinente ai rispettivi diritti.
Il motivo risulta infondato.
La tesi della non impugnabilità delle deliberazioni aventi un contenuto negativo, infatti, non solo non trova riscontro in alcuna norma di legge, ma è priva di qualsiasi logica. L'art. 1137 c.c., infatti, si limita a stabilire la possibilità del ricorso all'autorità giudiziaria contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, senza operare nessuna distinzione tra deliberazioni che abbiano approvato proposte o richieste e deliberazioni che le abbiano respinte. Deve inoltre considerarsi che talvolta la deliberazione con cui viene respinta la proposta o la richiesta di un determinato provvedimento è suscettibile di condizionare gli interessi dei singoli condomini in maniera anche più incisiva di una deliberazione di senso contrario. Ciò senza dire che il regolamento condominiale o la legge possono essere violati anche negando qualcosa che invece in base alle norme regolamentari o legislative deve essere accordata, e non vi sarebbe ragione per escludere la tutela giurisdizionale in tali situazioni. Tale punto della decisione non risulta censurabile neppure sotto il profilo della carenza di motivazione poiché la corte milanese, non essendo state esposte in grado di appello nuove argomentazioni in grado di superare quanto affermato in proposito dal tribunale, si è correttamente limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado.
Ugualmente infondata è la tesi del litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti al condominio, non trattandosi, nella specie, di una controversia relativa alla estensione dei diritti soggettivi di ciascun condomino, ma solo della opportunità di ripristinare o meno un servizio comune.
3. La violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1136, comma 5^, c.c. ed il difetto di motivazione vengono poi denunciati dal condominio, che evidenzia come nel corso della assemblea in questione era stato ampiamente discusso il progetto dell'ing. Grondona, che prevedeva la demolizione e rimozione degli originari vani di corsa metallici e la costruzione di quattro nuovi vani in cemento armato, con l'esecuzione di opere murarie destinate ad occupare anche una porzione del cortile comune. Ciò era stato evidenziato dalla difesa del condominio, per dimostrare che nella specie le opere previste non potevano non essere considerate delle innovazioni, anche alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte. A fronte di tutto ciò la corte lombarda, pur rilevando che la discussione in assemblea era stata influenzata dal riferimento ad un determinato progetto, aveva poi affermato che il contenuto della deliberazione non si riferiva ad un determinato preventivo, ma era formulato genericamente sul ripristino del servizio degli ascensori in questione.
4. Infine, con l'ultimo motivo il condominio lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1136, comma 4^ c.c. ed il difetto di motivazione, facendo presente di avere in via subordinata prospettato l'ipotesi che, ove non fosse stata riconosciuta la sussistenza di una innovazione, doveva ritenersi quanto meno che l'assemblea era stata chiamata a pronunciarsi sulla approvazione di opere straordinarie di notevole entità, e quindi con la maggioranza di cui alla norma sopra citata. I giudici di primo grado avevano ritenuto che il caso potesse essere ricondotto alla ipotesi di perimento di una parte dell'edificio condominiale o a quella della riparazione straordinaria di notevole entità, ed in grado di appello la difesa del condominio aveva prospettato anche quella dell'innovazione, evidenziando che in ogni caso erano necessarie le maggioranze qualificate di cui all'art. 1136 c.c., mentre in concreto l'unica maggioranza era stata quella contraria alla esecuzione dell'opera. La corte di merito, invece, ignorando la tesi della parziale ricostruzione dell'edificio, adottata dal tribunale, aveva ritenuto che i primi giudici avessero considerato il ripristino dei montacarichi un'opera di straordinaria manutenzione, implicante una spesa di notevole entità, che richiedeva come tale la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2^, c.c. In tal modo la corte aveva riformato la decisione di primo grado attribuendole una motivazione diversa da quella adottata e censurandola in base ad una falsa interpretazione della norma di cui al 4^ comma dell'art. 1136 c.c. I due motivi, strettamente connessi ed in parte ripetitivi, vanno esaminati congiuntamente. Essi in buona parte consistono in doglianze già illustrate con il primo motivo di ricorso, del quale ripropongono alcune argomentazioni in forma più dettagliata. Essendo state tali doglianze già esaminate e ritenute fondate, si rinvia a quanto detto a proposito del primo motivo. Occorre tuttavia aggiungere che la sentenza impugnata non risulta censurabile per non avere ritenuto che il ripristino - o per meglio dire la ricostruzione - dei montacarichi costituisse una innovazione, essendo tale un'opera completamente nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto e di diritto, la cosa comune, mentre invece nella specie si trattava solamente di rendere nuovamente funzionante un servizio comune che già vi era nell'immobile, ancorché ormai inservibile da tempo. È invece certamente censurabile laddove ha escluso che l'opera, sicuramente di straordinaria manutenzione, costituita da tale ripristino o rifacimento, implicasse una spesa di notevole entità, senza neppure esaminare il preventivo del quale pure si era discusso in assemblea, come la stessa sentenza ha dato atto, e riconducendo tutta la questione al generale obbligo di ogni partecipante alla comunione di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento della cosa comune di cui all'art. 1104 c.c., senza neppure affrontare il problema della maggioranza necessaria alla approvazione delle riparazioni straordinarie di notevole entità (art. 1136, comma 4^, c.c.). In definitiva il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, vale a dire in relazione alle censure delle quali si è rilevata la fondatezza;
conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere cassata relativamente alle stesse, con rinvio ad altra sezione della corte di appello milanese, che deciderà la controversia tenendo conto dei principi sopra indicati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999