Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con l'ammissione del debitore che il credito non si sia estinto. Tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi implicitamente l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia insorto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/1999, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Cons. Relatore
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Gabriella COLETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI AR LU, elettivamente domiciliata in Roma, via Mordini 14/A/2, presso lo studio dell'avv. Paolo Antonucci che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Murano Armando giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CI snc di CI NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, CI LE, quale socia delle OL snc e EM OL quale socio della OL snc, elettivamente domiciliati in Roma a via Pasubio 4 presso lo studio dell'avv. De Sanctis Mangelli Simonetta che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Biasetti Davide giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.688/95 del Tribunale di Bolzano depositata il 4/10/95 R.G. 2428/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 Relatore Cons. Dott. Mileo Vincenzo;
Udito l'Avv. P. Antonucci;
Udito l'avv. De Sanctis Simonetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento dei primi 4 motivi, inammissibilità del 5 motivo, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.3.1992 PE IA LU chiedeva al Pretore di Bolzano una statuizione di condanna di CI LE, LH OL e S.n.c. OL, in solido tra loro ai sensi dell'art.2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda, al pagamento in proprio favore della somma complessiva di £ 33.443.142, a titolo di differenze retributive dovutele all'esito del rapporto di lavoro dipendente in precedenza con i predetti intercorso dal 5.10.81 al 31.12.1987, oltre agli accessori come per legge ed al versamento dei correlati contributi previdenziali, ovvero al risarcimento in sostituzione degli stessi.
Contumace il LH, la resistente Società e CI LE deducevano che la PE, già in precedenza dipendente, con contratto dell'11.1.1988 era divenuta socia accomandataria con i predetti, con conseguente confusione nella sua persona delle posizioni debitorie e creditorie, per cui instavano per l'autorizzazione della sua chiamata in causa ai fini di accertarne la responsabilità solidale in ordine ad ogni credito retributivo o risarcitorio;
invocavano, altresì, l'applicazione dell'art. 2113 c.c. in punto rinuncia della ricorrente, all'atto del contratto di acquisto dell'azienda, ad ogni altro profilo creditorio, con la eccezione della eventuale indennità di fine rapporto, rinuncia peraltro mai impugnata;
contestavano la qualifica pretesa dalla PE di gerente del negozio in Via Firenze 17, ai fini del suo inquadramento come commessa di III livello secondo contrattazione collettiva;
eccepivano la prescrizione presuntiva quanto ai crediti azionati e, subordinatamente, la prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c., trattandosi di rapporto connotato dalla stabilità;
concludevano per la infondatezza delle pretese, posto che la ricorrente era stata soddisfatta di ogni sua spettanza e, al momento dell'acquisto dell'azienda, aveva ottenuto anche uno sconto sul prezzo per circa 25 milioni, senza mai accampare residue pretese retributive correlate al precorso rapporto di lavoro dipendente. Respinta la richiesta di chiamata in causa come in precedenza formulata ed espletata attività istruttoria pertinente, anche con l'acquisizione di consulenza contabile, il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda con sentenza n. 401 del 1995, condannando in solido i convenuti al pagamento di £ 14.482.067 in favore della ricorrente, nonché alla regolarizzazione contributiva previdenziale, compensando tra le parti le spese del grado.
Proposto appello della PE con riferimento a specifici punti della sentenza, nonché gravame dai convenuti, i quali chiedevano la parziale riforma della pronuncia pretorile, con istanza di reiezione della intera domanda avversa e di sospensione della esecuzione della decisione di merito, e resistente l'appellata con impugnazione incidentale, il Tribunale del luogo, respinta l'istanza di sospensione e riuniti gli appelli, con sentenza del 4 ottobre 1995, accoglieva l'appello della Società, della CI e del LH e, in riforma della sentenza di I grado, rigettava le domande formulate dalla ricorrente e gli appelli, principale ed incidentale, dalla stessa proposti.
Ritenevano, in sintesi, i giudici di merito - disattese le istanze istruttorie dedotte dalla PE - che le acquisite risultanze processuali non consentivano di riconoscerle la pretesa qualifica di III livello alla stregua dei presupposti fissati dal C.C.N.L. di categoria;
che l'eccezione di prescrizione presuntiva, compatibile con quella, subordinata, di prescrizione estintiva dei diritti vantati, risultava fondata, essendo latamente decorsi i termini di legge tra la fine del rapporto (31.12.1987) e la proposizione del ricorso (24.3.1992); che, comunque, l'orario di lavoro effettivo era stato accertato nei limiti di quanto ammesso e retribuito dai convenuti;
che si imponeva la parziale compensazione delle spese di entrambi i giudizi di merito, posto che talune eccezioni di parte convenuta, pur reietti in toto la domanda e i gravami proposti dalla PE, in quanto disattese, avevano appesantito l'iter processuale.
Avverso tale sentenza la PE ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a dieci motivi illustrati da memoria;
resistono i convenuti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2955 n. 2; 2956 n. 1 Cod. Civile;
112 C.P.C., in relazione all'art. 360, n. 5, codice di rito, per insufficiente, errata e contraddittoria motivazione. Deduce, in sintesi, che, in tema di durata ininterrotta del rapporto di lavoro nel periodo 5.10.1981/31.12.1987, si era formato il giudicato sull'accertamento al riguardo effettuato dal Pretore, sicché l'ulteriore disamina "motu proprio" espletata dal tribunale sul punto, con le conseguenze derivatene in ordine alla applicabilità delle prescrizioni presuntive sui crediti vantati per l'arco temporale intermedio in contestazione (giugno 1983 - gennaio 1985), deve essere ritenuta "tanquam non esset", in quanto in violazione dei precisi limiti fissati dall'art. 112 C.P.C. Il tutto, poi, tenendo conto anche del fatto che gli istituti della prescrizione presuntiva non erano in concreto applicabili, in riferimento alla loro struttura giuridica ed alle circostanze materialmente accertate nei gradi di merito.
Il motivo è fondato in entrambe le articolazioni.
Emerge, anzitutto, "per tabulas" - ed il rilievo appare dirimente sul punto - che la sentenza del Pretore ha accertato in concreto, con espressa statuizione, la durata ininterrotta del rapporto di lavoro nel senso che precede, come preteso dalla PE, ne' al riguardo detta decisione è stata specificamente impugnata da parte convenuta;
di guisa che, formatosi il giudicato su tale capo della pronuncia di primo grado, come ritualmente eccepito da controparte e rilevabile anche d'ufficio, ne consegue la palese preclusione per il giudice di appello di riesame e diversa valutazione, per cui la ulteriore indagine effettuata dal Tribunale e, per di più, con conclusioni opposte, si appalesa chiaramente in violazione dell'art.112 C.P.C., e pertanto affetta dal lamentato vizio di extrapetizione.
Ciò posto, poi, del pari validi vanno ritenuti i rilievi della ricorrente circa l'omesso, doveroso approfondimento, da parte dei giudici di merito, di numerose circostanze di fatto, anch'esse emergenti "per tabulas" e non disattese, ne' contestate "ex adverso", tutte preclusive dell'applicazione delle figure delle prescrizioni presuntive come delineate dal Codice Civile, in quanto ostative alla loro operatività, contrariamente a quanto stabilito al riguardo dal Tribunale con palese errore di impostazione giuridica. In subiecta materia è principio giurisprudenziale consolidato di questa Suprema Corte che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con l'ammissione del debitore che il credito non sia stato estinto, a tale situazione ricorre anche nel caso in cui egli implicitamente neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda, ovvero qualora abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non sia stata estinta, il che è da ritenersi analogamente quando lo stesso abbia eccepito che il credito non sia insorto (Cfr. ex plurimis: Cass. nn. 2124/94; 10394/94;
785/1988).
Nella specie il tribunale ha violato tali principi in quanto, perpetuando il cennato errore in tema di giudicato e non avvedendosi della valenza dello stesso sulla operatività o meno della eccepita prescrizione presuntiva, ed in particolare sui profili scaturenti in ordine al pur configurabile mancato pagamento differenziale per il periodo in contestazione, ha omesso altresì ogni disamina su altre circostanze, dalla portata analogamente dirimente, in un senso e nell'altro, rispetto alle contrastanti tesi delle parti in causa, quali: a) le reiterate ammissioni della CI circa il corrispettivo salariale nei limiti quantificati nelle buste-paga, escludenti implicitamente il saldo per il periodo in contestazione per il quale la prosecuzione del rapporto è stata sempre negata;
b) la conferma, contraddittoria, del lavoro in nero prestato in tale lasso temporale dalla PE, remunerato con sole £ 650.000 mensili;
c) l'adempimento correlato ai istituti differiti (13ma, 14ma ecc.), la cui corresponsione risulta limitata nell'ambito dell'importo delle buste paga, e pertanto del pari con ammissione riduttiva dell'intero periodo di lavoro, incompatibile con la applicazione della prescrizione presuntiva dei crediti afferenti alle prestazioni lavorative ivi non calcolate;
d) la analoga incompatibilità rispetto al ribadito assunto datoriale di non aver versato alcun corrispettivo alla PE nel periodo in contestazione - giugno 1983-gennaio 1985 - sul presupposto del mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della predetta, per di più contrastante con l'asserito compenso ridotto, per il medesimo periodo, correlato al riconosciuto lavoro in nero;
e) il ricorso, palesamente controproducente, alla presunta rinuncia della ricorrente alle vantate competenze differenziali, con riferimento agli effetti della mancata impugnazione in termini utili della stessa, ai sensi dell'art. 2113 cod. civile, anche queste incompatibili con l'istituto della prescrizione presuntiva, in quanto sostanzialmente ammissive di inadempimento debitorio. Tali vistose lacune di indagine si riflettono inevitabilmente in senso negativo sulla motivazione della sentenza impugnata e, in quanto connotate da profili decisori, ne inficiano inequivocabilmente le conclusioni, sì da configurare palesemente la ricorrenza dei vizi prospettati nella censura in esame. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente, denunciando errata applicazione dell'art. 432 Cod. Proc. Civile e violazione dell'art. 360, n. 5, stesso codice, per omessa od insufficiente motivazione, deduce che l'appello concerneva anche il fatto che il pagamento ed in nero - ammesso ex adverso nella sua entità riduttiva mensile - non raggiungeva ovviamente l'ammontare differenziale richiesto, sicché, ritenuto per l'effetto tale credito anche nel suo preciso importo, ovvero da quantificare nella sua esatta misura, non ricorrevano i presupposti per una valutazione equitativa del quantum dabehatur, come invece erroneamente effettuato dai giudici di merito.
La censura è fondata sotto un duplice aspetto.
In primo luogo, a fronte di precise, incontrovertibili risultanze processuali nel senso che precede, non è dato comprendere in base a quali elementi il tribunale, peraltro contraddicendosi in rapporto alla ritenuta operatività della prescrizione presuntiva, abbia applicato nella specie la norma di cui all'art. 432 C.P.C., la quale, come disposizione di chiusura nel sistema debitorio- creditorio, sottende ad una situazione di assoluta indeterminabilità del quantum nella certezza dell'an sottostante, laddove tale circostanza, per quanto osservato, non ricorre nel caso in esame. Inoltre non si ravvisa nella specie alcun elemento in ordine al riconoscimento del credito in ragione della metà del dovuto, si da giustificarne l'ammontare in siffata proporzione ridotta, la quale, attesa la carenza di ogni motivazione al riguardo, al pari della valutazione equitativa come determinata, risulta del tutto apodittica e priva di ogni supporto logico, si da legittimare le puntuali doglianze della ricorrente al riguardo.
Con il terzo mezzo di impugnazione la PE deduce genericamente omessa considerazione di deduzioni ed eccezioni decisorie, in violazione dell'art. 360, n. 5, Cod. Proc. Civile, e poi specifica la doglianza nel corso della esposizione motiva lamentando che, prospettata in appello la erroneità della decisione pretorile per la parte concernente la detrazione dell'importo erogato in nero dalla complessiva somma dovuta, il tribunale ha del tutto ignorato tale punto del gravame, implicitamente convalidando detto errore, a fronte di precise risultanze processuali contrarie. Il motivo è fondato.
I giudici di merito, malgrado rituale prospettazione nell'atto di appello, hanno omesso di motivare su tale specifico mezzo di impugnazione, ne' lo stesso può ritenersi privo di valore decisorio, posto che parte ricorrente ha supportato la doglianza con ponderoso materiale probatorio, volto a dimostrare che la propria pretesa risultava già quantitativamente depurata di quanto riscosso con le predette modalità; sicché, a fronte di tali circostanze, e del fatto che controparte si era limitata soltanto ad asserire la plusvalenza del richiesto senza tener conto del dedotto ex adverso, si delinea con evidenza la lacuna di indagine in subiecta materia, atteso che le opposte prospettazioni conclamavano un doveroso, approfondito esame delle stesse, alla luce del materiale probatorio rispettivamente fornito in ordine al thema decidendum specificamente riproposto al vaglio del giudice di appello.
Con il quarto motivo la PE denuncia errata applicazione delle norme in tema di prescrizioni brevi e presuntive relative al T.F.R. ed agli interessi concernenti il periodo in contestazione, e deduce che al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dovendo operare le norme di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2948 Cod. Proc. Civile, l'evento estintivo ad esse correlato non si era ancora verificato.
Il rilievo è fondato.
Ribadito quanto già in precedenza esposto circa la inapplicabilità nella specie delle prescrizioni presuntive, va osservato che al riguardo ricorrono le condizioni per l'applicazione della normativa indicata dalla ricorrente, trattandosi di interessi su somme dovute per crediti di lavoro come specificato, e di indennità spettanti alla cessazione del relativo rapporto;
sicché per i relativi importi deve ritenersi operante la prescrizione breve quinquennale, la cui decorrenza va calcolata, rispettivamente, per i primi a far data dalla maturazione del credito principale, e per le seconde dalla cessazione del rapporto, con riferimento finale in entrambi i casi alla proposizione della domanda introduttiva dell'attuale giudizio. Inconsistente si appalesa, invece, il quinto motivo di ricorso, afferente ad una pretesa motivazione insufficiente della sentenza in punto di denegata qualifica della PE come gerente del negozio condotto dal datore di lavoro in Via Firenze.
Al riguardo le contrarie conclusioni del Tribunale sono state raggiunte alla stregua di rigoroso accertamento in fatto della reale situazione, trasfuso poi in congrua motivazione, sicché i contrari rilievi ottengono unicamente ad una diversa, personale valutazione di parte, come tale non sovrapponibile in questa sede a quella correttamente effettuata dai giudici di merito.
Le ulteriori censure (6a, 7a, 8a, 9a e 10a), attinenti, rispettivamente, a) alla denuncia di violazione dell'art. 437 C.P.C., per aver accolto il Tribunale la tardiva eccezione proposta dal LH in tema di prescrizioni presuntive;
b) alla pretesa valutazione errata delle prove raccolte in ordine all'orario di lavoro osservato per la intera durata del rapporto;
c) alla errata applicazione della normativa in materia di confessione e rinuncia;
d) alla omessa motivazione sul mancato riconoscimento dei crediti pretesi in riferimento ai vari istitutiche e differiti ed alle differenze retributive;
e) nonché al prospettato vizio di motivazione sulle spese processuali liquidate nei gradi di merito, attengono palesemente a motivi assorbiti nelle doglianze ritenute fondate, ovvero già esaminati in precedenza e pertanto ripetitivi delle stesse argomentazioni, pur se diversamente prospettate. In definitiva, la sentenza gravata appare inficiata dalle violazioni e dai vizi denunciati nei primi quattro motivi di gravame, sicché, per effetto del loro accoglimento, la sentenza va cassata in ordine ai rispettivi punti ivi trattati, con assorbimento degli ultimi cinque motivi e rigetto della quinta censura;
e con conseguente rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, ad altro Tribunale, designato in quello di Trento, il quale, nel portare l'indagine demandatagli, seguirà lo schema delineato adeguandosi ai richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie i primi quattro motivi del ricorso e rigetta il quinto. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Trento. Roma, 18 dicembre 1998.