Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2001, n. 25935
CASS
Sentenza 30 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 <> cod. pen., introdotto dal decreto legge n. 220 del 2000, conv. nella legge n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a <>, <> e <>, atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene primario e insostituibile della vita, e che la legge 21 novembre 2000, n. 353, all'art. 11, ha riprodotto proprio il testo dell'art. 423 <> cod. pen. in un' altra disposizione (art. 2) che definisce l'incendio boschivo come un fuoco con suscettività ad espandersi su <> nonché su <<terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree>>.

Commentari2

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 22 gennaio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, «laddove prevede che in relazione al delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2, c. p. il Giudice non possa ritenere l'offesa di particolare tenuità». 1.1.- Il rimettente è chiamato, in sede di udienza preliminare, a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di M. P. L'imputato è chiamato a rispondere del reato …

     Leggi di più…

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2001, n. 25935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25935
Data del deposito : 30 aprile 2001

Testo completo