Sentenza 22 maggio 2002
Massime • 1
L'art. 10, comma 1, del d. lgs. 3 dicembre 1999 n. 491 (recante istituzione di nuovi tribunali e revisione di alcune circoscrizioni), secondo il quale i procedimenti civili e penali pendenti, alla data della sua entrata in vigore (9 luglio 2000), innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti "sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto", mentre per tutti gli altri affari civili e penali pendenti alla stessa data innanzi ai tribunali oggetto della revisione resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti, va interpretato nel senso che per procedimenti cui la detta disposizione si riferisce devono intendersi solo quelli per cui sia già stata esercitata l'azione penale e con la locuzione "altri affari" vanno identificati genericamente tutti gli affari diversi da quelli rientranti nella regola di cui alla prima parte dello stesso comma. Soltanto per i primi, quindi, e non per gli altri la competenza va attribuita sulla base delle nuove regole previste dal citato decreto legislativo, sempre che abbia avuto luogo il trasferimento, nella circoscrizione di un diverso tribunale, dell'intero territorio - e non di una parte soltanto di esso - della sezione distaccata presso cui procedimenti e affari pendono. (Fattispecie relativa a conflitto insorto tra il g.i.p. del tribunale di Torino - sez. distaccata di Chivasso e il g.i.p del tribunale di Ivrea in ordine alla competenza ad emettere decreto che dispone il giudizio in procedimento per reato commesso in Comune già appartenente al circondario del primo ufficio giudiziario, risolto dalla Corte con la dichiarazione di competenza di quest'ultimo, in quanto, pur essendo stata esercitata l'azione penale con la richiesta di tale decreto da parte del P.M., nel circondario del tribunale di Ivrea era stato trasferito il territorio di alcuni soltanto dei comuni del tribunale di Torino - sez. distaccata di Chivasso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2002, n. 23222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23222 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 22/05/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 2076
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 006223/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE IVREA CONFLITTO N. IL 00/00/0000
nel ricorso a carico di:
2) TRIBUNALE Torino, Sez. Distaccata di CHIVASSO N. IL 00/00/0000 3) LE AR N. IL 28/04/1964
avverso ORDINANZA del 07/02/2002 GIP TRIBUNALE di IVREA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fabrizio Hinna Danesi che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Torino - sez. distaccata di Chivasso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con sentenza del 22 novembre 2000 il gip del tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, rifiutava di prendere cognizione del procedimento penale
contro
TO IO, ritenendo che competente a pronunziarsi sulla richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio avanzata dal p.m. fosse il tribunale di Ivrea. Osservava il giudice che il reato attribuito al TO era stato commesso nel comune di Favria, che prima dell'emanazione d.lgs. 3 dicembre 1999, n. 491 rientrava nella competenza del tribunale di
Torino, sezione distaccata di Chivasso;
che l'art. 4, comma 3, d.lgs. citato, "istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari del tribunale di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino", aveva attribuito la competenza sul territorio del comune di Favria al tribunale di Ivrea;
che di conseguenza, poiché ai sensi dell'art. 10, dello stesso decreto "i procedimenti penali pendenti.. innanzi sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunali diversi dai precedenti, sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto", la competenza a conoscere del procedimento doveva ritenersi attribuita al tribunale di Ivrea, del cui circondario era venuto a far parte il comune di Favria. Il tribunale di Ivrea, con ordinanza del 7 febbraio 2002 osservava che il citato art. 10 prevede lo spostamento di competenza ce soltanto nell'ipotesi in cui una sezione distaccata sia attribuita al circondario di un tribunale diverso da quello di originaria appartenenza", mentre in tutti gli altri casi rimane ferma la competenza dell'ufficio presso il quale il processo era precedentemente attribuito", e, quindi, nel caso di specie doveva ritenersi ferma la competenza del tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso.
Sollevava, pertanto, conflitto trasmettendo gli a questa corte per la risoluzione.
2 Sussiste il conflitto denunziato, in quanto, avendo sia il tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, che il tribunale di Ivrea ricusato contemporaneamente di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, si verifica una stasi processuale che deve essere risolta da questa corte.
3. Il d.lgs. 3 dicembre 1999, n. 491 ha istituito nuovi tribunali, nuove sezioni distaccate ed ha riveduto i circondari di alcuni tribunali e di alcune sezioni distaccate, attribuendo il territorio di comuni, già compresi nel circondario di alcuni tribunali o di sezioni distaccate, ad uffici giudiziari di nuova istituzione o ad uffici giudiziari già esistenti.
Con l'art. 10 del decreto, il legislatore ha inteso regolare intertemporalmente la competenza in ordine ai "procedimenti civili e penali" e "a tutti gli altri affari civili e penali pendenti", nelle date indicate dall'art. 7, comma 5 e 6, del decreto medesimo. A tal fine, allo scopo evidente di evitare, per quanto possibile, difficoltà di ordine pratico, ha inteso adottare il principio della perpetuatio iuridisdictionis espresso nella seconda parte dell'art. 10, comma 1, secondo il quale per "tutti gli altri affari civili e penali pendenti" resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti.
A tale principio il legislatore ha inteso derogare soltanto per i procedimenti civili e penali pendenti "Innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunali diversi dai precedenti", nel qual caso ha devoluto la competenza ai nuovi tribunali o alle sezioni distaccate territorialmente competenti dei tribunali nel cui circondario sono state accorpate. La risoluzione del conflitto richiede, quindi, di interpretare in primo luogo il significato del termine "procedimento" contrapposto alla locuzione "tutti gli altri affari".
A tale riguardo questa corte non intende discostarsi dal principio affermato con la sentenza 15 marzo 2001, n. 17925, RV. 218826, secondo la quale per "procedimenti penali" debbono intendersi quelli per i quali "sia già stata esercitata l'azione penale (non potendosi altrimenti ipotizzare una loro pendenza davanti a sezioni distaccate di tribunale, le cui funzioni sono unicamente di cognizione e presuppongono l'esaurimento della fase processuale)". Altra questione è quella posta dal tribunale di Ivrea secondo il quale il trasferimento ad altra sede giudiziaria dei procedimenti pendenti, presupponga il passaggio dell'intera sezione distaccata nel circondario di altro tribunale, ovvero tale regola trovi applicazione anche nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui si sia avuto il passaggio soltanto di qualcuno dei comuni compresi nella competenza territoriale della sezione distaccata.
Al riguardo la dizione letterale del decreto, che fa riferimento "a sezioni distaccate attribuite a circondari di tribunali diversi" non sembra prestarsi a interpretazioni alternative, soprattutto se si tiene conto che il legislatore, pur avendo previsto negli articoli precedenti lo spostamento di competenza da una sezione distaccata all'altra soltanto del territorio di alcuni comuni, non prende affatto in esame la diversa ipotesi del passaggio di parte soltanto del territorio delle sezioni distaccate ad altro tribunale. Tale soluzione interpretativa sembra avere, peraltro, anche una sua giustificazione
Va rilevato, infatti, che nel caso in cui la sezione distaccata non venga soppressa, ma venga semplicemente accorpata come sezione distaccata in altro tribunale, lo spostamento di competenza è soltanto nominale, in quanto i procedimenti continueranno ad essere trattati nello stesso ufficio in cui sono incardinati contraddistinto con nome diverso.
Nel caso, invece, di soppressione della sezione distaccata i procedimenti transiteranno, anche di fatto, nella sede del diverso tribunale, ma in questo caso il disagio degli utenti sarà contenuto, in quanto, tutti i procedimenti passeranno in blocco da un ufficio all'altro, senza dar luogo a questioni di sorta, avvenendo il trasferimento ope legis.
Qualora, invece, si ritenesse fondata la diversa ipotesi interpretativa dovrebbe per ogni singolo procedimento verificarsi la competenza, con tutte le possibili implicazioni in relazione sia al momento in cui la questione deve essere proposta sia alla legittimazione a proporla, a non voler considerare la illogicità di operare distinzioni di competenza tra procedimenti originariamente incardinati davanti allo stesso ufficio.
È, dunque, da ritenersi che il principio affermato nella prima parte dell'art, 10 del decreto 491/1999 trovi applicazione nei soli casi di trasferimento dell'intero territorio di una sezione distaccata nel circondario di un diverso tribunale e che con la locuzione "tutti gli altri affari civili e penali pendenti" il legislatore non abbia inteso soltanto riferirsi agli "affari" diversi dai "procedimenti", ma abbia utilizzato un termine di carattere generale per indicare "tutti gli affari", diversi da quelli non rientranti nella regola di cui alla prima parte dello stesso comma.
In applicazione di tale principio deve, pertanto, dichiararsi la competenza del tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso. Se è vero, infatti, che nel caso di specie, si è in presenza di "un procedimento" penale, avendo il p.m. con la richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio esercitato l'azione penale, non trova, tuttavia, applicazione il criterio di cui alla prima parte dell'art, 10 del decreto, in quanto essendo stato compreso nel circondario del tribunale di Ivrea soltanto il territorio di qualcuno dei comuni del tribunale di Torino sezione distaccata di Chivasso, - che, peraltro, ne' stata accorpata in diverso tribunale, ne' è stata soppressa - trovi applicazione il principio generale di cui alla seconda parte dello stesso articolo, secondo il quale resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui l'affare era precedentemente attribuito.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002