Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2002, n. 23222
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Sentenza 22 maggio 2002

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L'art. 10, comma 1, del d. lgs. 3 dicembre 1999 n. 491 (recante istituzione di nuovi tribunali e revisione di alcune circoscrizioni), secondo il quale i procedimenti civili e penali pendenti, alla data della sua entrata in vigore (9 luglio 2000), innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti "sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto", mentre per tutti gli altri affari civili e penali pendenti alla stessa data innanzi ai tribunali oggetto della revisione resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti, va interpretato nel senso che per procedimenti cui la detta disposizione si riferisce devono intendersi solo quelli per cui sia già stata esercitata l'azione penale e con la locuzione "altri affari" vanno identificati genericamente tutti gli affari diversi da quelli rientranti nella regola di cui alla prima parte dello stesso comma. Soltanto per i primi, quindi, e non per gli altri la competenza va attribuita sulla base delle nuove regole previste dal citato decreto legislativo, sempre che abbia avuto luogo il trasferimento, nella circoscrizione di un diverso tribunale, dell'intero territorio - e non di una parte soltanto di esso - della sezione distaccata presso cui procedimenti e affari pendono. (Fattispecie relativa a conflitto insorto tra il g.i.p. del tribunale di Torino - sez. distaccata di Chivasso e il g.i.p del tribunale di Ivrea in ordine alla competenza ad emettere decreto che dispone il giudizio in procedimento per reato commesso in Comune già appartenente al circondario del primo ufficio giudiziario, risolto dalla Corte con la dichiarazione di competenza di quest'ultimo, in quanto, pur essendo stata esercitata l'azione penale con la richiesta di tale decreto da parte del P.M., nel circondario del tribunale di Ivrea era stato trasferito il territorio di alcuni soltanto dei comuni del tribunale di Torino - sez. distaccata di Chivasso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2002, n. 23222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23222
    Data del deposito : 22 maggio 2002

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