Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
Non costituisce domanda nuova in appello, come tale vietata dall'art.345 cod. proc. civ., la richiesta di costituzione di servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, quando in primo grado la domanda di costituzione di detta servitù sia stata formulata in modo generico, in quanto tale ampliamento non costituisce un "quid novi", ma solo una mera "emendatio libelli", consentita dalla genericità della domanda originaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2002, n. 8083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8083 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. PONA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BALIVA, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO BERTAMINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO GI, LI DE FA GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio PUCCI IMPARATO, difesi dagli avvocati BRUNO BORTOLOTTI, FABIO PUCCI, DARIO IMPARATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 879/98 del Tribunale di TRENTO, depositata il 22/12198;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Fabio PUCCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi e l'accoglimento del quinto motivo del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 14.11.96/3.3.97, il Pretore di Trento rigettava la domanda proposta in via riconvenzionale da OT e AR De FA volta al riconoscimento dell'acquisto per usucapione del diritto di passo su due p.f. del OR per accedere al proprio fondo;
e quella subordinata, di costituzione di servitù coattiva per interclusione.
Accoglieva quindi la azione negatoria servitutis, proposta dal OR.
Proponevano appello i soccombenti. Si costituivano gli appellati, e resistevano alla domanda.
Con sentenza 3/22.12.98, il Tribunale di Trento, in accoglimento dell'appello costituiva servitù coattiva a carico dei fondi del OR e regolava le spese
Osservava all'uopo il Tribunale che, come appariva evidente dall'esame dello stato dei luoghi e della mappa, ed era confermato dalla CTU, le pp.ff. rimaste in proprietà della venditrice, segnate dal numero 1351 (da esse con la vendita era stata scorporata quella degli appellanti, con il numero 1351/3), erano tutte collocate molto più in basso di quella scorporata e ceduta;
e ne erano separate da un muro di pietre a secco, alto almeno un metro.
Quindi già prima della vendita, alla porzione ceduta non si era mai potuto accedere transitando per i terreni rimasti in proprietà della venditrice poteva avvenire solo da monte, come del resto riferito dai testi, dalla sua pubblica e poi per il tramite della stradina in discesa rappresentata dalla p.f. 1348 e del primo tratto della contigua 1349, entrambe in proprietà del OR.
Dunque, la interclusione non ebbe a derivare dalla vendita, e prima ancora dallo scorporo della neoformata p.f. 1351/3, e dalla sua separazione dai terreni con i quali fino ad allora aveva in comune solo il proprietario, ma non già la via d'accesso. E di conseguenza l'art.1054 c.c. non poteva essere utilmente richiamato ai fini di soluzione della controversia.
La interclusione doveva essere sanata mediante il passaggio sui fondi OR.
Non andava imposta nessuna indennità, perché nessun peso (o almeno, nessun peso ulteriore) il fondo servente veniva a caricarsi per la presenza della servitù, andava invece posto ora a carico anche degli allora appellanti l'onere e della manutenzione della stradina. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, illustrati anche con memoria, IN OR;
resistono con controricorso OT e AR De FA.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1054 c.c. e 115 e 116 cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
in particolare, ci si duole del fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto che l'interclusione del fondo OT risultasse dallo stato dei luoghi, praticamente ignorando concordi testimonianze in senso contrario, di cui vengono riportati alcuni brani.
Trattasi all'evidenza di una censura che attiene al merito della controversia e che non può trovare accoglimento, per vero, le risultanze della prova testimoniale non erano univoche e il Tribunale ha ampiamente giustificato il convincimento raggiunto basandosi sulle risultanze della CTU che coincidono con le immagini fotografiche prodotte che, pur se disconosciute, ben potevano essere utilizzate se, come nella specie, confortate dagli accertamenti peritali. Tanto e sufficiente a dar ragione dell'iter argomentativo del Tribunale, che non risulta inficiato, da carenze logiche o argomentative.
Il motivo deve essere pertanto respinto.
Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione) lamenta che pur risultando che il fondo OT confina con le p.f. 1362, 1351/2 e 32 il Tribunale non abbia valutato la possibilità di imporre la servitù a carico di tali fondi in alternativa all'aggravio sulla proprietà di esso ricorrente.
Il motivo non ha pregio, in primo luogo in ragione del fatto che i terzi interessati non erano parti in causa, sicché non era ipotizzabile una pronuncia che imponesse il vincolo a carico di fondi di proprietà di persone estranee al giudizio.
Ma in ogni caso, la sentenza impugnata ha implicitamente esclusa la possibilita di imporre la servitù a carico di altri fondi, laddove afferma (pag. 4) che il fondo OT è accessibile unicamente transitando sulla particella fondiaria del OR, e ciò in base alle risultanze già evidenziate nella disamina del primo motivo. Anche tale doglianza è pertanto priva di pregio.
Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 c.c. e 345 cpc. nonché omessa ed insufficiente motivazione) si lamenta che la servitù può essere imposta nei limiti in cui essa è necessaria per la coltivazione del fondo ed il conveniente uso di esso (art. 1051 c.c.). Non si è tenuto conto del fatto che quello dei OT è un piccolo appezzamento di terreno (mq 260, indicati nel controricorso) adibito ad orto, che non richiede per la coltivazione il passaggio di mezzi meccanici e si evidenzia che i viadotti solo in appello, introducendo così una domanda nuova, avevano chiesto il passaggio anche con mezzi meccanici, mentre in primo grado avevano chiesto il passaggio coattivo.
Tale ultima censura non è fondata, con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 345 cpc, in quanto la domanda come esplicitata in appello dai OT non costituiva un quid novi, atteso che in primo grado non era stato specificato nulla al riguardo. Si trattò pertanto di una mera emendatio libelli, dalla latitudine non precisata sotto tale profilo della domanda originaria. La doglianza riferita all'art. 1051 c.c. deve invece essere accolta, in relazione peraltro al prospettato difetto di motivazione circa la necessità di coltivazione del fondo.
Fermo il dettato dell'art. 1051 c.c. e considerate le emergenze processuali circa la già ricordata modesta estensione del fondo e l'adibizione dello stesso ad orto, non risulta effettuata alcuna indagine sulla necessità di accesso al fondo dominante anche con mezzi meccanici.
Le norme di comune esperienza non appaiono infatti sufficienti a dimostrare la necessità, connessa alla coltivazione di un orto di limitate dimensioni, di passaggio con mezzi meccanici. La motivazione al riguardo risulta pertanto insufficiente, siccome sostanzialmente apodittica, a dimostrare, tale presupposto, prescritto dall'invocato art 1051 c.c.. Tale doglianza deve essere pertanto accolta.
Il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) lamenta sostanzialmente che la sentenza impugnata non avrebbe valutato comparativamente gli interessi delle parti al fine di stabilire il passaggio in quella parte del fondo servente per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e di minor aggravio;
ove tale valutazione fosse stata compiuta, la servitù poteva essere imposta a carico della sola p.f. 1348 (che è una strada) senza gravare anche la p.f. 1349.
E la riproposizione, sotto altro profilo, della censura di cui al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata precisa a pag. 6 che al fondo dei OT si può accedere solo attraverso la particella 1348 che immette anche alla proprietà OR.
Trattasi quindi di una censura di merito che prescinde dagli accertamenti tecnici effettuati e di cui il Tribunale ha dato conto. Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1053 c.c. per non avere la sentenza impugnata, nell'imporre la servitù, concessa alcuna indennità
Dall'accoglimento (in parte qua) del terzo motivo di ricorso, che comporterà il riesame delle modalità di esercizio della servitù, risulta l'assorbimento di tale motivo che, alla luce della decisione da adottarsi al riguardo, consentirà possibile nuova valutazione sul punto.
In definitiva, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, il quinto va dichiarato assorbito, gli altri vanno respinti. L'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con i rinvio alla Corte di appello di Trento, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, assorbito il quinto, respinge gli altri. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giungo 2002