Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2002, n. 8083
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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Non costituisce domanda nuova in appello, come tale vietata dall'art.345 cod. proc. civ., la richiesta di costituzione di servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, quando in primo grado la domanda di costituzione di detta servitù sia stata formulata in modo generico, in quanto tale ampliamento non costituisce un "quid novi", ma solo una mera "emendatio libelli", consentita dalla genericità della domanda originaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2002, n. 8083
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8083
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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