Sentenza 21 giugno 2011
Massime • 1
L'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata non richiede la preventiva contestazione di alcuna circostanza di fatto, trattandosi di una misura di carattere essenzialmente amministrativo, applicabile "ex officio" purché sussistano le relative condizioni di legge. (Fattispecie relativa a reati di traffico di stupefacenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2011, n. 27137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27137 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 21/06/2011
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1100
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 2836/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OD UR, nato a [...] il [...];
2. AI BE, nato a [...] il [...];
3. AI VJ, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/11/2009 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da UR e VJ AI e l'inammissibilità del ricorso di BE AI;
udito il difensore, avv. Aricò Giovanni per UR, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, sollecitando in subordine la rimessione alle sezioni unite di questa Corte. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/11/2009 la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermato il giudizio di responsabilità di UR OD, AI BE e AI VJ, ha rideterminato la pena nei loro confronti. La difesa di OD UR, con il primo motivo di ricorso, contesta la valutazione del giudice di merito, che ha ritenuto di accogliere la richiesta di esclusione dell'aumento per la continuazione, formulata in l'atto di appello, solo in relazione alla cessione consumata nei confronti di LI, valutandola infondata per le ulteriori ipotesi oggetto di contestazione, ed eccepisce in argomento violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p., art. 99 c.p., comma 5, artt. 62 bis e 133 c.p. e art. 407 c.p.p., n. 2, lett.
a).
Illustrando tale motivo, richiamata la giurisprudenza di legittimità, applicata per la parte in cui è stata esclusa la continuazione, si assume che non possa escludersi che l'oggetto delle cessioni monitorate l'11/3 ed il 24/4, poste in essere da UR, possa essere stata realizzata con parte del quantitativo che si era accertato essere oggetto di detenzione il successivo 29/4. Si richiama la valutazione della Corte sulla base della quale l'unicità di azione è stata circoscritta alla sola cessione consumata il giorno in cui è stata accertata la detenzione, ritenendo scorretta l'applicazione che della giurisprudenza in materia è stata operata nel concreto, nel presupposto, non condiviso, che l'unicità di azione richiedesse contestualità e non solo unicità di fini. Si conclude che, nella specie, tale unicità doveva avvincere anche le cessioni precedenti alla detenzione successivamente accertata.
2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge riguardo 41 riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, accertata dal giudice ancorando la valutazione al danno alla salute pubblica ed alla densità di popolazione del territorio di riferimento, canoni valutativi estremamente evanescenti, mentre nel concreto, dovendo riferirsi l'aggravante a quantitativi eccezionali, non si ravvisavano gli estremi di applicabilità, che si assumono individuati dal giudice di merito con argomentazione illogica.
In relazione all'obbligatorietà dell'aumento per la recidiva si assume che l'operatività debba circoscriversi all'ipotesi in cui sia il reato oggetto della precedente condanna, che quello giudicato, rientrino in quelli previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito. Era poi stata misconosciuta l'assunzione di responsabilità dell'interessato, che avrebbe dovuto condurre ad una determinazione della pena nel minimo, e ad una valutazione di equivalenza con le aggravanti contestate, della concedibili attenuanti generiche, ritenendo conseguente illogico ed immotivato il diverso procedimento determinativo seguito.
3. Si contesta da ultimo la legittimità dell'intervenuta applicazione della misura di sicurezza, in assenza di contestazione, realizzata quindi in violazione dell'art. 25 Cost., comma 3. 4. La difesa degli imputati AI eccepisce con il primo motivo illogicità della motivazione, che è giunta all'accertamento di responsabilità solo a seguito della verificata presenza della droga nell'armadio della camera da letto e nella cantina della loro abitazione, senza considerare che le chiavi dei due locali erano nel possesso del coimputato, loro parente, che si occupava di seguire i figli minori della coppia, e pertanto aveva accesso ai locali della loro abitazione e pertinenze.
La presenza nella camera da letto non poteva condurre a concludere univocamente la consapevolezza della detenzione, poiché la sostanza era celata in una parte dell'armadio ove erano custoditi vestiti sportivi, di uso sporadico.
Si contesta inoltre l'esclusione dell'ipotesi di connivenza non punibile a carico della moglie, pur avendo il giudice dato rilievo alla cultura di riferimento della coppia, che conduce ad escludere la possibilità per la donna di opporsi o interferire in relazione a condotte del marito, ed in assenza di una prova positiva di suo intervento nell'azione.
5. Si contesta con il secondo motivo la decisione di non concedere le attenuanti generiche a AI BE in ragione delle modalità artificiose di occultamento della sostanza, valutazione che si pone in contraddizione con quanto affermato in altra parte della sentenza, ove proprio dalla facile accessibilità della sostanza si era ricavata la partecipazione della coppia all'illecito, ravvisando in tale valutazione una motivazione apparente;
inoltre non erano stati valorizzati elementi positivi, desumibili dalla condotta di vita dell'imputato, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, possono essere valorizzati anche ove si sia in presenza di indicatori di gravità del reato.
6. Con il terzo motivo si lamenta il mancato riconoscimento della diminuente di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5 in favore di AI VJ, a fronte di indicatori positivi relativi alla sua posizione, alla cui valorizzazione non è ostativa la quantità rinvenuta.
7. Si lamenta con il quarto motivo carenza di motivazione riguardo alla determinazione della pena, in quanto il giudice d'appello ha ritenuto di disattendere tutti gli indicatori favorevoli valorizzati dalla difesa, con ciò giungendo ad una quantificazione non rispettosa dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di BE AI è inammissibile per sopraggiunta rinuncia, mentre le ulteriori ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa UR, con il quale si sollecita l'esclusione dell'aumento per la continuazione, anche in relazione alle cessioni curate dall'interessato nei giorni antecedenti il controllo, presuppone la sussistenza in fatto di elementi che consentano di ricondurre tali cessioni al possesso del quantitativo di droga rinvenuto successivamente. Una ricostruzione in tal senso avrebbe richiesto un accertamento, o quantomeno una deduzione sul punto, del tutto assente nei fatti, posto che l'interessato non risulta aver mai formulato tale ipotesi nel concreto, avendo respinto nel corso del giudizio di primo grado qualunque responsabilità riguardo alle cessioni operate nei giorni antecedenti il controllo, giungendo ad una generica ammissione di responsabilità, priva di indicazioni circa l'unicità della detenzione, solo nel corso del giudizio di secondo grado;
dovendo confrontarsi la pronuncia di secondo grado con le risultanze e le deduzioni delle parti, e non su ipotesi ricostruttive alternative dei fatti, non può che escludersi la presenza nella pronuncia impugnata dell'eccepita violazione di legge.
Invero, la circostanza che in epoca successiva sia stato rinvenuto un quantitativo di droga in possesso dell'imputato non autorizza a concludere nel senso valorizzato dalla difesa, posto che una tale deduzione non poteva operarsi d'ufficio, in ragione dello iato temporale esistente tra gli episodi, che non rende evidente la correlazione tra gli stessi, diversamente da quanto si è potuto ricostruire con riferimento alla detenzione e cessione accertata nel medesimo giorno.
2. Correttamente il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità ed ha articolatamente motivato sul punto, facendo richiamo sia all'entità ponderale della droga nel suo quantitativo di principio attivo, che risulta pari, quanto l'eroina ad 1 kg e 400 gr., e quanto alla cocaina al 93% della sostanza rinvenuta, sia con riferimento al suo rilevantissimo valore economico, che è stato calcolato nel milione e mezzo di Euro, sia da ultimo alle capacità di smercio, nel particolare momento stagionale e nel tessuto territoriale ove l'azione si è svolta. Tutti gli elementi valutativi esposti risultano identificare correttamente la presenza di un quantitativo eccezionale di sostanza, che integra appieno l'inquadramento della figura in esame nell'ipotesi contestata, che racchiude tutti gli episodi che esorbitano le ordinarie transazioni, con valori di notevolissima portata.
3. Nessun supporto testuale della norma di riferimento consente l'interpretazione in tema di recidiva caldeggiata nel ricorso, non autorizzandosi nel testo normativo alcuna necessità della presenza di reati dello stesso tipo tra i precedenti del giudicabile per autorizzare applicazione della recidiva di cui al quinto comma, essendo il riferimento testuale contenuto nell'art. 99 c.p., limitato al sopraggiungere di una condanna per i reati previsti dall'articolo 407 c.p.p., comma 2, situazione verificatasi nella specie, senza alcun richiamo all'identità della natura dei precedenti. D'altro canto la stessa prospettazione difensiva ha evocato una propria chiave di lettura, senza argomentarla sulla base di specifici riferimenti testuali o di precedenti interpretazioni a conforto, il che esclude la ricorrenza degli estremi giuridici per rimettere la questione alla valutazione delle sezioni unite di questa Corte, il cui presupposto è costituito dalla presenza di contrasti interpretativi nella specie non ravvisabili, risultando, al contrario, univocità di precedenti conformi all'interpretazione ritenuta dal giudice di merito (da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 36218 del 23/09/2010, dep. 11/10/2010, imp. Pisanello, Rv. 248289).
4. Il motivo di ricorso sulla determinazione della pena è inammissibile in quanto sollecita l'esercizio di un controllo demandato al giudice di merito, che nel caso di specie ha ampiamente argomentato le ragioni della quantificazione della sanzione, determinando la pena base nella misura di anni 12 di reclusione ed Euro 60.000 di multa già aggravata ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, che risulta proporzionata alle peculiarità
del caso di specie, come descritta nelle pronunce di merito, e non superata da situazioni di fatto favorevoli, non potendo apprezzarsi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, comportamenti denotanti effettiva resipiscenza, essendo giunta la tempestiva ammissione dei fatti esclusivamente riguardo alla detenzione della sostanza scoperta a seguito del controllo, ammissione che, all'evidenza, non ha assunto alcuna efficacia nell'agevolare l'acquisizione degli elementi di prova.
5. Insussistente è il profilo di illegittimità della pronuncia riferito all'applicazione della misura di sicurezza in quanto non preceduta dalla contestazione, del tutto pacifico essendo che la libertà vigilata consegua di diritto all'irrogazione di sanzioni superiori ad una determinata misura, di fatto superata nella specie, e pertanto non richieda la contestazione di alcuna circostanza di fatto, trattandosi di misura di carattere essenzialmente amministrativo (Sez. 2, Sentenza n. 3736 del 22/05/1990, dep. 05/04/1991, imp. Calvanese Rv. 186768).
6. In presenza della rinuncia al ricorso proposta da BE AI, non può giungersi alla modificazione della pronuncia nei suoi confronti in ragione delle estensione dei motivi di ricorso degli altri imputati, poiché tale effetto avrebbe potuto conseguire esclusivamente ove si fosse giunti al mancato riconoscimento dell'aggravante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, risultato, per quanto detto escluso anche in relazione ai coimputati.
7. Il ricorso proposto da VJ AI è fondato su una pretesa illogicità della motivazione, rispetto alla cui articolazione vengono di fatto sollecitate nuove valutazioni di merito, nonché esposte pretese discrasie della ricostruzione delle circostanze già superate congruamente nelle sentenze di merito. Anche l'assunta incongruità dell'esclusione della connivenza non punibile, per l'impostazione della gerarchia familiare nel tessuto sociale di riferimento degli imputati, non tiene conto della motivazione completa e coerente fornita dal giudice di merito sul punto ove, sulla base delle modalità di conservazione della sostanza stupefacente è escluso che potesse ricondursi alla donna un ruolo meramente passivo, inquadrarle nella connivenza, privando della necessaria premessa fattuale la diversa ricostruzione difensiva.
8. Infondata in diritto è la richiesta di applicazione del comma quinto della norma incriminatrice, posto che, pur in presenza di plurimi indicatori della lieve entità del fatto, è del tutto pacifico che la presenza di un solo elemento di fatto negativo, quale nella specie quello quantitativo, non solo non inquadrabile nella lieve entità, ma addirittura qualificabile come ingente, esclude che possa farsi riferimento a tale disposizione.
Del pari infondati sono i motivi afferenti la determinazione della pena, ove si richiamano elementi indicatori della lievità del fatto suscettibili di una determinazione ridotta della sanzione, efficacemente contrastati nelle deduzioni contenute in sentenza;
in relazione a tale capo della pronuncia non si individua il dedotto vizio della motivazione, in ragione della determinazione della pena base in misura prossima al minimo edittale, oltre che dalla mancanza di deduzioni specifiche idonea a giustificare una più favorevole quantificazione, posto che la difesa non risulta aver fornito alcuna indicazione positiva dalla quale fosse possibile desumere una condotta favorevolmente apprezzabile ai fini della determinazione della sanzione, che possa valutarsi ingiustamente trascurata dai giudici di merito.
9. Le ragioni esposte impongono il rigetto dei ricorsi proposti da UR e VJ AI e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado nonché la condanna del AI al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, determinata valutato la sopravvenuta rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi del UR e della AI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso del AI e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011