Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/10/2002, n. 15011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15011 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
ce REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTARIA1 5011/02 # Tributaria Invian osta dagli III.mi Sigg.r Magistrati: Presidente R.G.N. 11721/01 Francesco CRISTARELLA ORESTANO Bel Consigliere Cron. 35428 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Consigliere Ud.20/03/02 Dott. Stefano MONACI Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: QUADRIFOGLIO SPA, in persona del Presidente e legale 9 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI 29, presso 10 studio difesa, dall'avvocato dell'avvocato ARNALDO COSCINO, LIRE 1500 CANCELLERIA ROBERTO MONTEMURRO, giusta mandato a margine;
- ricorrente
contro
N MIISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO ATTI PUBBLICI, in 040587 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso CANCELLERIA 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta2002 1289 e difende ope legis;
-1- - resistente avverso la sentenza n. 152/01 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 12/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio del registro - atti pubblici - di Napoli, con avviso di accertamento n. 12874, 1986, rettificò la notificato il 28 luglio dichiarazione presentata il 24 dicembre 1983 dalla QUADRIFOGLIO s.p.a. ai fini dell'applicazione dell'invim c.d. straordinaria. La QUADRIFOGLIO s.p.a. impugnò tempestivamente l'avviso cennato a mente degli artt. 15 e SS. n.d.p.r. 26.X.1972 636 dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, all'epoca operante, ma tale commissione, con decisione n. 241/12/95 del 31 marzo 1995, rigettò il suo reclamo. Sull'appello prodotto il 28 dicembre 1998 dalla società summenzionata avverso la decisione cennata, la Commissione tributaria regionale della Campania, cui la vertenza era stata attribuita ex art. 72 d. lgs. 31.XII.1992 n.546, con sentenza del 12 aprile 2001, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice, rilevando, per un verso, che "l'appello deve ritenersi comunque inammissibile per tardività" essendo stato "proposto... quando era decorso oltre un anno dalla pronuncia (impugnata)", e, per un altro, che "l'appellante nessuna prova concreta ha fornito di aver dato comunicazione della variazione della sua sede alla Commissione Tributaria di primo grado, avendo esibito una copia di tale comunicazione non accompagnata da documenti che ne dimostrassero le modalità di trasmissione, e ciò in quanto il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. per impugnare si è comunque verificato indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo della sentenza". La QUADRIFOGLIO s.p.a. ricorre, con due motivi, per la cassazione della dianzi ricordata sentenza d'appello, per quanto è dato sapere, non notificata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il ricorso è stato notificato il 10 maggio 2001, nell'omesso deposito di controricorso, ha versato nell'incarto processuale, in data 2 agosto 2001, un c.d. "atto di costituzione" ed ha preso parte alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE La QUADRIFOGLIO s.p.a., con i due motivi del ricorso, prospetta che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Campania 4 andrebbe ravvisata passibile di cassazione perché inficiata da "erronea applicazione dei principi del contraddittorio con violazione del combinato disposto degli artt. 32/bis e 38 del d.p.r. 636/72 con insufficiente motivazione in ordine alla documentazione agli atti il cui esame avrebbe condotto all'accoglimento del ricorso", ed inoltre da "violazione dell'art. 59 1° comma lett. b) d. lgs. 546/92 e dell'art. 347 c.p.c. in virtù del richiamo di cui allo art. 49 del d. lgs. 31.12.1992 n. 546 e conseguente difetto di motivazione del grado per insufficiente ed giudizio di secondo motivazione, violazione dell'art. 2697 omessa c.c.". La società sunnominata, più specificamente, ed sostanza, accampa che del tuttoin buona erroneamente ed ingiustificatamente, nonché sulla base di un incongruo apprezzamento della reale valenza probatoria di una certificazione rilasciata il 5 dicembre 1998 dalla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Napoli, il giudice del merito avrebbe ritenuto tardivo ed inammissibile l'appello da essa deducente proposto avverso l'altrove ricordata decisione di primo grado, nell'omessa considerazione del dato che 5 questa era stata pronunciata all'esito di udienza di discussione la cui fissazione non le era stata -validamente comunicata presso la sede diversa da quella dichiarata nell'atto istitutivo del processo significata alla commissione adita ex art. 32/bis d.p.r. 26.X.1972 n. 636, ed altresì della circostanza che non le era mai stato validamente comunicato il dispositivo della decisione ridetta. Le censure, da delibarsi congiuntamente, perché manifestamente connesse, si rilevano inconsistenti. L'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., applicabile nel quadro del contenzioso tributario 31.XII. 19923, p.p., d.lgs.38, comma n.ex art. 546 (da avere per operante nella fattispecie a mente dell'art. 72, comma 2, d. lgs. n. 546 del 1992, cit.), sancisce, ineludibilmente, la decadenza dell'impugnazione dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. L'attuale ricorrente, d'altronde, non versa nella condizione per giovarsi della deroga posta all'applicazione della detta norma del codice di rito dalla disposizione del comma 3, ult. p., del ripetuto art. 38 d. lgs. 31.XII.1992 n. 546, recante che la norma richiamata "non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto 6 conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza": essa , infatti, avendo istituito il processo, non può aver ignorato l'esistenza di questo, dovendo, al riguardo, ritenersi che, in considerazione del tenore letterale della disposizione considerata e della sua finalità (che è quella di limitare l'eccezione alla formazione del giudicato ai soli casi in cui il contendente non costituito non abbia avuto in nessun modo conoscenza del processo), la deroga alla regola generale di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. dalla medesima prevista scatti soltanto in favore del contumace e nei casi di completa ignoranza dell'esistenza del processo da parte di questo, nell'irrilevanza, ai fini in argomento, di qualsiasi invalidità di atti processuali realizzatasi in danno di parte costituita 0, comunque, informata dell'avvenuta istituzione del giudizio. L'impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, recando declaratoria di inammissibilità di impugnazione proposta da parte considerata costituita (art. 72, comma 1, d. lgs. 31.XII.1992 n. 546) 7 nell'intervenuta consumazione del termine annuale pubblicazione delladecorrente dalla data della sentenza contestata, si appalesa resa in ortodossa applicazione delle surriportate enunciazione, e, perciò, va tenuta senz'altro ferma, previa, per quanto di ragione, integrazione, ex art. 384, comma 2, del codice di rito civile, della relativa motivazione. Consequenzialmente, il ricorso deve essere rigettato. Vagliati tutti i profili della situazione controversa, le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Suprema di della Sezione tributaria della Corte cassazione, il 20 marzo 2002. Il Relatorestope Il Presidente СтПриведита Есвенном IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 24 OTT 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 8