Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
Il delitto di appropriazione di cose smarrite, viene in essere quando per il legittimo detentore, al momento dell'appropriazione, risulti impossibile ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi, sicché non può parlarsi di smarrimento ove la cosa possa essere rintracciata con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata lasciata. (Fattispecie in tema di furto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 25939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25939 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 17/06/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 2516
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 67/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste;
nel procedimento
contro
:
CO RE, n. 5.6.1969;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine in data 24.9.2009;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. Febbraro G., che ha concluso per l'annullamento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
- che il Pubblico Ministero impugna la sentenza del giudice di pace di Udine con la quale CO RE è stata dichiarata colpevole del delitto di cui all'art. 647 c.p., perché, all'interno di un ufficio bancario, si appropriava il portafogli di un cliente che poco prima lo aveva dimenticato sul banco davanti allo sportello;
- che denuncia violazione di legge in quanto nella fattispecie sarebbe configurabile il delitto di cui all'art. 624 c.p., con la conseguente incompetenza per materia del giudice di pace;
- che il ricorso è fondato in quanto ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite), è necessario che il legittimo detentore, al momento dell'appropriazione, si trovi nell'impossibilità di ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi, sicché non può parlarsi di smarrimento nel caso in cui la cosa possa essere rintracciata dal detentore con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata inavvertitamente lasciata;
che tale è, secondo la ricostruzione operata in sentenza, la fattispecie concreta oggetto del processo;
- che, configurandosi nei fatti il delitto di furto, emerge l'incompetenza per materia del giudice di pace, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010