Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 25939
CASS
Sentenza 17 giugno 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il delitto di appropriazione di cose smarrite, viene in essere quando per il legittimo detentore, al momento dell'appropriazione, risulti impossibile ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi, sicché non può parlarsi di smarrimento ove la cosa possa essere rintracciata con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata lasciata. (Fattispecie in tema di furto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2010, n. 25939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25939
    Data del deposito : 17 giugno 2010

    Testo completo