Sentenza 28 febbraio 2006
Massime • 1
Non è autonomamente impugnabile, neppure sotto il profilo dell'abnormità, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato e senza aver attivato i meccanismi di integrazione probatoria previsti dagli artt. 438, comma quinto e 441, comma quinto cod. proc. pen., inviti il P.M. a modificare l'imputazione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che l'illegittimità del suddetto provvedimento può essere fatta valere nel corso ulteriore del processo attraverso i previsti rimedi impugnatori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2006, n. 13471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13471 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 28/02/2006
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 00584
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 009640/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UN MA, N. IL 09/03/1975;
avverso l'ORDINANZA del 26/11/2004 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMANO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI V., che ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 26 novembre 2004 il G.U.P. del Tribunale di Brescia invitava il "P.M. a contestare a ME VA e TL IL il diverso fatto di sequestro di persona in ordina al quale aveva formulato le sue richieste di condanna". Avverso tale ordinanza tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione il TL.
Premesso che esso ricorrente era stato ammesso al rito abbreviato, chiesto senza alcuna condizione;
che l'istruttoria di tale rito è incompatibile con una modifica dell'imputazione "salvo nei casi (qui non ricorrenti) in cui, a seguito di nuove acquisizioni probatorie, sia in corso d'opera mutato il quadro da valutare";
che "la sentenza prodotta non è in sè una prova";
che il G.U.P. avrebbe dovuto pronunciare sentenza anche nei suoi confronti quantomeno prosciogliendolo per prescrizione per la simulazione di reato ed assolvendolo anche dall'accusa di tentata estorsione ed altro, lasciando che a quel punto il P.M. valutasse se iniziare daccapo l'azione penale per il reato di sequestro con tutte le conseguenze di legge, conclude per l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al G.U.P. del Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso ed esame del merito e per la prescrizione del reato di simulazione di reato.
Il P.G. presso questa S. C. ha presentato richiesta scritta del seguente tenore "visto il ricorso proposto da TL SS, avverso l'ordinanza del 26/11/2004 del GUP presso il Tribunale di Brescia, osserva che il medesimo è inammissibile.
Va premesso che nella specie, in sostanza, il Giudice ha riproposto in forma affievolita (l'invito al P.M. a modificare l'imputazione) quello stesso provvedimento di restituzione da Lui precedentemente adottato allo stesso fine, e già oggetto della pronuncia di annullamento (sotto il profilo dell'abnormità) di questa Corte Suprema del 04/02/2004. Già sotto questo profilo, pertanto, non sembra potersi dubitare dell'illegittimità del provvedimento impugnato che, del precedente, condivide lo stesso perseguito effetto di modifica dell'imputazione in sede di giudizio abbreviato semplice.
Oltre a ciò, va rilevato che il decidente ha erroneamente interpretato la citata sentenza di questa Corte del 4.2.04, laddove assume che questa avrebbe affermato che, anche nel caso di giudizio abbreviato non condizionato, il P.M. sarebbe abilitato alla modifica della contestazione ai sensi dell'art. 423 c.p.p.. La citata sentenza, per contro, ha impeccabilmente anche se sinteticamente affermato che, ancor più dopo la riforma della L. n. 479 del 1999, laddove il Giudice si risolva ad acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 c.p.p., comma 5), trova applicazione nel giudizio abbreviato (anche non condizionato) l'art. 423 c.p.p., che faculta il P.M. a modificare l'imputazione.
Invero è solo l'incremento del quadro probatorio conseguente alle integrazioni consentite, disposte dal Giudice ex artt. 438 c.p.p., comma 5 e art. 441 c.p.p., comma 5, che consente l'operatività dei meccanismi di modifica dell'imputazione previsti per l'udienza preliminare, e ciò affinché il thema decidendum possa essere adeguato alle nuove risultanze raccolte in itinere e utilizzabili per la decisione.
Al di fuori dei casi summenzionati, dunque, non può ammettersi che l'accusa sia esposta a imprevedibili fluidità.
Ove consentite, infatti, queste - al di fuori di ogni previsione normativa - finirebbero per incidere sulla stessa strategia difensiva dell'imputato, la cui ponderata valutazione in ordine alla convenienza del rito abbreviato semplice prescelto (riconoscimento di valenza probatoria agli atti investigativi del PM a fronte della premialità sanzionatoria assicuratagli) rimarrebbe esposta ad un indebito "contropiede processuale" laddove fosse possibile, attraverso la modifica dell'imputazione (qui sotto il profilo della diversità del fatto), l'alterazione dello spettro valutativo offerto all'imputato all'atto della scelta da Lui compiuta. Tale rilievo risulta avvolorato dalla previsione dell'art. 441 bis c.p.p. che, ove il P.M. (abilitatovi nei soli casi di cui all'art. 438 comma 5 e art. 441 c.p.p. comma 5) muova le contestazioni ai sensi dell'art. 423 c.p.p., comma 1, consente all'imputato di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie: ciò proprio al fine di tutelarne l'affidamento riposto nell'imputazione originariamente formulata.
Nè può suscitare perplessità il fatto che la possibilità di rimeditare (da parte dell'imputato) la scelta del rito, risulta limitata all'ipotesi del solo art. 423 c.p.p., comma 1 (contestazione di fatto diverso).
Invero, nel caso di cui all'art. 423 c.p.p., comma 2, la contestazione del fatto nuovo è pur sempre legata al consenso dell'imputato, che resta perciò garantito dalla possibilità di negarlo.
Da quanto detto emerge dunque l'illegittimità di un provvedimento che, senza far cenno alla necessità di nuove acquisizioni e perciò evitando di attivare i meccanismi di integrazione probatoria previsti dalla legge, pretende tuttavia (nella più attenta forma dell'invito al P.M. di cui s'è detto) ottenere lo stesso effetto perseguito col precedente provvedimento di restituzione degli atti al P.M., già annullato da questa Corte.
Pur nella sua illegittimità, tuttavia il provvedimento de quo non appare abnorme (unico profilo sotto cui lo stesso risulterebbe ricorribile, stante la tassatività dei mezzi di impugnazione): sia perché esso si è risolto in un mero invito privo di ogni prescrizione cogente per il P.M. cui è destinato, sia perché lo stesso - che non risulta abbia determinato alcuna regressione processuale - consiste in un provvedimento ordinatorio rientrante nell'esercizio dei poteri riconosciuti al Giudice per regolare lo svolgimento dell'udienza e la cui legittimità, semmai potrà essere fatta valere nel corso dell'ulteriore sviluppo del processo attraverso i previsti rimedi impugnatori (SS.UU. 31/1/2001 P.M. Fasano).
Occorre d'altronde rilevare, che quand'anche in ipotesi erroneo, non perciò solo il provvedimento impugnato potrebbe definirsi abnorme, stante l'ontologica differenza che intercorre fra le rispettive categorie giuridiche.
In tal senso le Sezioni Unite di questa S.C. (sent. 22/11/20000 Boniotti) hanno chiarito che (il fatto che un provvedimento sia illegittimo non giustifica di per sè la sua impugnabilità con ricorso per Cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per violare l'art. 568 c.p.p.. Per l'anzidetto, in difetto della dedotta abnormità e alla stregua del principio di tassatività dell'impugnazione il ricorso va dichiarato inammissibile".
Per tale argomentazioni, condivise e fatte proprie, questo Collegio ritiene di dichiarare inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto delle natura dei motivi, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006