Sentenza 28 febbraio 2003
Massime • 1
Con la previsione di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che punisce l'esecuzione di opere eseguite in assenza dell'autorizzazione dell'autorità proposta alla tutela del vincolo storico-artistico o paesaggistico-ambientali, vengono sottoposti alla preventiva autorizzazione non soltanto i lavori edilizi compiuti in zone vincolate, ma i lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, secondo una dizione ampia che il giudice di merito deve adeguare al caso concreto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2003, n. 19790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19790 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE Presidente
1. Dott. VITALONE CLAUDIO Consigliere
2. " POSTIGLIONE AMEDEO Consigliere
3. " ONORATO PIERLUIGI Consigliere
4. " LOMBARDI ALFREDO MARIA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) BI GA n. Cingoli 6.8.1944;
2) ET CO n. Cingoli 22.10.1947;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata dei 15/11/2002 e l'Ordinanza del Tribunale di Macerata del 18/11/2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Mura che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv.to Mauro Mellini.
FATTO E DIRITTO
Il Giudice delle indagini Preliminari del Tribunale di Macerata, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero del 16/10/2002, con suo decreto in data 19/10/2002, disponeva il sequestro preventivo di una cava di ghiaia e di sabbia della ditta Sabbi Ai GA di Cingoli, nonché di un impianto di lavaggio di inerti, gestito successivamente anche da TT RI, rappresentante della società CIPE, sulla base di una scrittura privata del 19/11/2001. Il provvedimento cautelare (confermato dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 25 e del 18 novembre 2002) era motivato, nell'ambito di un procedimento penale
contro
SA GA, dall'ipotesi di reato di cui all'art. 163 del D.Lg.vo 29.10.1999, n. 490, in quanto il predetto aveva proseguito l'attività di cava anche dopo la scadenza dell'autorizzazione intervenuta alla data del 30/6/2000 ed aveva continuato a svolgere sull'area, vincolata paesaggisticamente, una attività di lavaggio degli inerti che era possibile solo in connessione con l'esercizio della cava, consentendo poi che un terzo (TT RI) proseguisse nella medesima attività di lavaggio anche di inerti di provenienza esterna.
I provvedimenti del Tribunale di Macerata, sopra menzionati, evidenziavano che l'attività di lavaggio era illegittima, sia perché priva di titolo abilitativo, sia perché l'attrezzatura doveva essere rimossa dopo la scadenza della concessione dell'esercizio della cava, venendo meno il vincolo di connessione con gli inerti da essa;
ricavati, e dovendo il IA provvedere al recupero dell'area, comprese le vasche di decantazione, che dovevano essere reinterrate e non più utilizzate. Il Tribunale di Macerata precisava che il comportamento dell'indagato IA era inquadrabile nell'ipotesi di reato ex art. 163 D.Lg.vo 490/99, non solo perché aveva violato gli obblighi di recupero del sito come imposto dell'autorizzazione, ma aveva preseguito (direttamente e poi per il tramite di TT) una attività di lavaggio divenuta illegittima con la scadenza dell'autorizzazione stessa a partire dal 30.6.2000. Avverso le due ordinanze sopra citate hanno proposto separati ricorsi SA GA e TT RI, che vanno riuniti e meritano un esame congiunto, perché fondati sulle stesse ragioni e sugli stessi presupposti di fatto e diritto. Osservano i ricorrenti che non ricorrerebbe nel caso in esame il presupposto dei fumus commissi delicti, in quanto la violazione dell'art. 163 D. Lg.vo 490/99 richiede una condotta commissiva e non omissiva. Nel caso in esame l'omesso recupero dell'area di cava e l'omesso smantellamento dell'impianto di lavorazione dei materiali inerti non potevano integrare la predetta violazione, trattandosi di inottemperanze finali delle prescrizioni dell'autorizzazione, sanzionabili sul piano amministrativo e non penale. Deducono inoltre i ricorrenti, in punto di fatto, che l'attività di cava era cessata, mentre funzionava soltanto l'impianto di lavaggio di inerti di provenienza esterna, per il cui esercizio non sussistevano particolari ed urgenti esigenze di prevenzione ambientale.
i ricorsi sono infondati. In sede cautelare è sufficiente una motivazione adeguata sulla configurabilità in astratto di un'ipotesi di reato e sulla esigenza di evitare un'ulteriore prosecuzione dell'attività illegittima.
Nel caso in esame - con apprezzamento di fatto censurabile in Cassazione - si è ritenuto che l'attività di cava era proseguita illegittimamente dopo la scadenza dell'autorizzazione. Secondo i giudici di merito l'impianto di lavaggio degli inerti, non legittimo dopo la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio della cava e non assistito da un autonomo titolo abilitativo, implicava una violazione in astratto dell'art. 163 D.Lg.vo 490/99, costituendo una attività commissiva e non puramente omissiva.
Questo convincimento è stato motivato correttamente in aderenza alle risultanze processuali.
L'art. 163 del D. Lg.vo 490/99 punisce le "opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa" consistenti in "lavori di qualsiasi genere su beni ambientali", ossia in lavori non solo edilizi, ma anche di altra natura ( secondo una dizione molto ampia che il giudice di merito dovrà ragionevolmente adeguare al caso concreto).
La nuova normativa(che ha assorbito la legge 8 agosto 1985, n. 431) cosiddetta Galasso configura la sanzione penale ove ricorrano tre presupposti:
a) che sia stata posta in essere un'opera, con un comportamento commissivo, un "facere" e non con una semplice omissione;
b) che l'opera (o lavori di qualsiasi genere) insista su un'area di interesse ambientale in forza di una legge o di un atto della P.A. attuativo della legge (anzi sotto il profilo sostanziale su un "bene ambientale", quale autonomo valore Giuridico);
c) che manchi il titolo abilitativo, cioè l'autorizzazione della P.A. competente o vi sia una "difformità" da essa.
Si noti che la norma non prevede più espressamente (come era nella legge Galasso) una "alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici" oppure "una alterazione permanente dello stato dei luoghi"o una "alterazione dell'as setto idrologico del territorio" o, più in genera le, "ogni modificazione dell'assetto dei territo rio", ma soltanto che l'opera od i lavori insistano su "beni ambientali". Occorre tuttavia tenere conto che il titolo della norma richiama l'art. 1 sexies 431/85 e le relative prescrizioni, sicchè il reato deve ritenersi configurabile solo quando l'opera od i lavori determinino una "offensività" in concreto del bene ambientale, da valutare caso per caso e da punire in modo graduato (ex art. 20 l. 47/85 e non più soltanto ex art. 20 lett. c stessa legge).
Tanto premesso in via di principio, anche una struttura di notevole consistenza utilizzata per il lavaggio di inerti, può costituire un'"opera" suscettibile di impatto ambientale negativo, che richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica (oltre quelle per altri profili, come l'utilizzo dell'acqua, lo scarico, le emissioni in atmosfera, ecc...).
P.Q.M.
La Corte
Rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 APRILE 2003.