Sentenza 4 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2002, n. 6423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6423 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2002 |
Testo completo
06 423 / 02 Aula B In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.n.18384/2000 dr. Salvatore Senese Presidente 18385 dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Cron. dr. Francesco Antonio Maiorano Consigliere Rep. dr. Attilio Celentano Consigliere Ud.17.01.2002 dr. Federico Roselli Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA При в 1 sul ricorso proposto da: -Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi p.a., con sede in Roma alla piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura speciale del 23/2/1999 per atto notaio Paolo Castellini rep. n. 56911, elettivamen- te domiciliata in Roma alla via Claudio Monteverdi n. 16 presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Consolo, giusta procura speciale a margine del ricorso, 238 ricorrente;
CONTRO
RR OR, - 1. intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 22 gennaio- 29 settembre 1999, n. 18009/1999, n. 38636/1996 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 17 gennaio 2002; udito l'avv. Gianfranco Ruggieri per delega dell'avv. Giuseppe Consolo per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Marcello Matera, che ha concluso per l'ac- coglimento del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. Con ricorso notificato il 6 agosto 1994 il signor Vit- torio AR conveniva in giudizio la società Ferrovie dello Stato s.p.a. per ottenere il riconoscimento ai fini dell'indennità di buonuscita del diritto alla inte- grale applicazione dei miglioramenti economici previsti dal CCNL 1990/92 e scaglionati nel triennio di vigenza del contratto medesimo. Costituitasi in giudizio, la so- cietà Ferrovie dello Stato si opponeva alla domanda, as- sumendo che il calcolo della buonuscita andava operato sulla base dell'ultimo stipendio mensile percepito e Прило quindi, non anche degli aumenti retributivi previsti nel periodo di vigenza contrattuale, ma non ancora matura- ti al momento di cessazione del rapporto. Il Pretore di Roma con sentenza 9 ottobre - 28 dicembre 1995 accoglieva la domanda. La società Ferrovie dello Stato proponeva appello, che ve- niva respinto dal Tribunale di Roma con sentenza del 22 -gennaio 29 settembre 1999. Osservava il Tribunale che la disposizione contrattuale dell'aft. 38 del CCNL deve essere letta in combinato di- sposto con quella contenuta nel comma 4 dell'art. 96, che dispone che "i benefici economici relativi alla parte ta- bellare derivanti dall'applicazione del CCNL sono corri- sposti integralmente, alle scadenze previste, al personale 3. tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni del personale delle F.S., nel periodo di vigenza contrattuale"%; che lo specifico dettato della norma non lascia dubbi sul diritto ivi sancito ai di- pendenti, anche se collocati a riposo nel periodo anteceden- te a quello di corresponsione dell'ultimo scatto retributi- vo previsto nel triennio di vigenza del contratto, di veder- si corrisposti integralmente i benefici economici di cui al CCNL. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 26 settembre 2000, la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, ed illustrato da memoria. Motivi della decisione. funds L'intimato non si è costituito in giudizio. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 14 legge n. 829 del 1973 nonchè degli artt. 1362 gs. c.c. in relazione agli artt. 96 p.4 e 38 p. 5 CCNL 1990/92, errata e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la società ricorren- te deduce che l'art. 96 del CCNL citato, in vigore al momento della cessazione dal servizio del AR e quindi applicabi- le nella fattispecie, prevede che per le prestazioni a carico dell'OPAFS, cui è succeduta la società Ferrovie dello Stato (e fra queste la indennità di buonuscita) continuano ad appli- 4 ) carsi le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1973 m. 829 e successive modificazioni;
che la predetta legge, all'art.14, pone come parametro per il calcolo della predetta indennità "l'ultimo stipendio mensile", cioè lo stipendio im godimento al momento della cessa- zione del servizio e concretamente percepito dal dipen- dente;
che questo criterio non è stato minimamente im- fluenzato dalla normativa portata dal contratto colletti- vo dei ferrovieri 1990/1992 (art. 96 comma 3° ed art. 38 comma 5°); che il Tribunale ha disatteso proprio il crite- rio prioritario di ermeneutica costituito dal senso lette- rale delle pattuizioni, ignorando la lettera della norma рушевс contrattuale dell'art. 96 p.4 del CCNL, che fissa solo per il trattamento di pensione un criterio di agganciamento alla dinamica salariale nel periodo di vigenza contrattuale. 4 Ciò detto, si osserva che il ricorso è fondato. Il Tribunale non ha considerato che l'indennità di buonusci- ta dei ferrovieri è direttamente regolata dalla legge n. 829 del 1973 ed ha proposto una interpretazione del contratto collettivo che, se fosse esatta, violerebbe sia l'art. 14 che l'art. 36 della citata legge 829/73. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che "l'in- dennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ex lege n. 537 del 1993, dalle - 5 - stesse Ferrovie, dev'essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poichè l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squi- librio finanziario della gestione;
pertanto, nom sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla successione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi" (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; 23 giugno 2000 n. 8558; nonchè Cass. 5 ottobre 1999 n. 11080). Il Collegio condivide le argomentazioni svolte, a sostegno del фурия principio di diritto sopra ricordato, nelle sentenze citate. Il ricorso deve essere pertanto accolto con la cassazione della sentenza impugnata. Attesi il carattere assorbente della denunciata violazione della legge n. 829 del 1973 e l'assenza di accertamenti di fatto da compiere a seguito dell'enunciato principio di di- ritto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda avanzata dal AR. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero process0.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ri- 6- date corso introduttivo da AR OR. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. Il Presidente (dr. Salvatore Senese) lahaka Jury Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) IL CANCEL V A fres Depositato in Cancellería oggi, 4 MAG.2002 LIBRE -7-