Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, previsto a carico di chi rilasci dichiarazioni false in ordine alle proprie condizioni reddituali ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussiste a prescindere dall'incidenza che tali dichiarazioni possano aver avuto sulla detta ammissione, dal momento che qualsiasi elemento indicativo di reddito, anche inferiore a quello significativo ai fini del superamento della soglia, va dichiarato onde consentire agli organi competenti di effettuare le valutazioni previste dagli artt. 96 e 98 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2008, n. 13309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13309 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/01/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 373
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 031037/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR MI N. IL 06/10/1962;
avverso SENTENZA del 09/02/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA ARTURO;
Udito Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9 febbraio 2007, ha confermato quella del tribunale della stessa città con la quale MA HE era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 483 c.p., per avere falsamente dichiarato, il 4 giugno 2001, in un atto diretto all'autorità giudiziaria, al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato una situazione patrimoniale della famiglia di impossidenza di diritti reali su beni immobili, nonché di quello di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per avere, il 14 settembre 1999, nella dichiarazione finalizzata ad ottenere il beneficio del gratuito patrocinio, attestato falsamente di trovarsi nell'anno 1998 nelle condizioni di poter usufruire del beneficio risultando egli, invece, intestatario o cointestatario di due autovetture, di un'azienda, di un immobile e di numero 39 terreni, con l'aggravante di avere conseguito il beneficio della missione al gratuito patrocinio.
1.2. La Corte ha argomentato che:
- l'imputato non soltanto aveva escluso per sè la titolarità di beni, ma l'aveva anche esclusa per il padre MA VA e per la madre NI RI conviventi all'epoca come risultava dal certificato anagrafico e dalle notizie riferite dall'ufficiale della Guardia di Finanza di Trapani;
- risultava sfornito di prova il fatto che i beni fossero assoggettati a procedura concorsuale;
- l'imputato, comunque, non aveva indicato alcun altro bene disponibile in capo ai familiari e non soltanto quelli asseritamente assoggettati alla predetta procedura;
- non si poteva parlare di falso innocuo, essendo potenzialmente idoneo ad ingannare la fede pubblica;
- il reato contestato, trovava la continuità normativa in quello previsto dalla L. n. 134 del 2001, art. 5, comma 7, poi trasfuso del D.Lgs n. 115 del 2002, art. 95, che ha previsto come autonoma forma di reato la falsa dichiarazione contenuta dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ma a quello contestato era stata applicata la pena più favorevole prevista dall'art. 483 c.p.. Il MA ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, per i seguenti motivi.
2.1 Nullità della sentenza per inosservanza o erronea interpretazione dell'art. 483 codice penale in relazione all'art. 15 c.p. e alla L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 7, deducendo che la falsa attestazione non poteva essere più considerata reato, in quanto quest'ultima, ora sostituita dal D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, analogo art. 95, aveva un quid pluris costituito dall'attestazione un reddito inferiore a quello fissato dal legislatore quale soglia di ammissibilità.
2.2. Nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione rilevando che la motivazione sarebbe incompleta in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di appello ed, in particolare, all'assenza dell'elemento psicologico nonché all'inefficacia causale dell'azione non essendo stata provata l'idoneità a ledere gli interessi tutelati.
Il primo motivo è infondato.
Il reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, che punisce le false dichiarazioni concernenti le condizioni reddituali ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è configurabile a prescindere dall'incidenza che la falsa dichiarazione possa avere avuto sull'ammissione del beneficio, tanto che, anzi, è previsto un aggravamento di pena quando la falsità sia risultata determinante ai fini dell'ammissione (Cass. pen., sez. 5^, 13 giugno 2006, n. 37603). Ed, infatti, la norma stabilisce che le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni attestanti le condizioni di reddito vanno fatte ai sensi della legge sulle autocertificazioni (art. 45, D.P.R.) che da rilevanza penale alle dichiarazioni non veritiere in genere. L'obbligo di dichiarazione veritiera discende anche dal fatto che la L. n. 115 del 2002, art. 96 prevede che il magistrato, a cui è pervenuta o è stata fatta istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la respinge se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 - che stabiliscono i limiti di reddito -, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte ed il successivo art. 98 stabilisce che l'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'art. 76. Ciò fa rilevare che il fine della norma è quello di ammettere al patrocinio solo soggetti che hanno un reddito, effettivo e non solo dichiarato, entro la soglia stabilita.
Da qui l'obbligo dell'interessato di esibire dichiarazioni genericamente veritiere anche per consentire l'accertamento secondo quanto previsto dagli artt. 96 e 98 citati.
Non si può, quindi, affermare che la nuova norma di cui al D.P.R. n.115 del 2002, rispetto all'art. 483, nella parte percettiva, richieda un di più di quanto non richiederebbe qualsiasi infedele attestazione, e cioè l'affermazione, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dal legislatore quale soglia di ammissibilità, in quanto qualsiasi elemento indicativo di reddito, anche inferiore a quello significativo ai fini del superamento della soglia, va dichiarato per consentire la valutazione ai sensi degli artt. 96 e 98 citati.
Vi è, dal punto di vista precettivo, una continuità normativa rispetto alle disposizioni contestate perché anche per l'art. 95 D.P.R. citato costituisce reato la dichiarazione non conformemente al vero di elementi patrimoniali a prescindere dal superamento o meno della sogna di ammissibilità.
Anche, il secondo motivo è in parte generico ed in parte infondato. Anzitutto, il ricorrente non specifica quali atti processuali acquisiti e rilevanti per la decisione non sarebbero stati presi in esame del giudice di appello e sotto tale aspetto non risponde alle prescrizioni di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). In relazione alla mancanza dell'elemento psicologico, il giudice di appello ha precisato che non era sostenibile la tesi dell'errore in cui sarebbe in corso il MA all'atto della compilazione della dichiarazione, nella parte concernente l'esposizione della propria situazione economica, indottovi dall'asserito assoggettamento di alcuni beni a procedura concorsuale, trattandosi di una circostanza non provata e del tutto generica.
Tale argomentazione appare logica non essendo stato provato che alcuni beni della famiglia fossero sottoposti a procedura concorsuale.
La Corte palermitana ha pure argomentato che era infondata la tesi dell'innocuità del falso stante la potenzialità ingannatoria del documento nei confronti dell'obbligo di emettere dichiarazioni veritiere. E tale argomentazione può essere ribadita in considerazione del fatto che, come avanti precisato, è sanzionata la dichiarazione genericamente non veritiera.
L'infondatezza del ricorso importa che il ricorrente va condannato al pagamento spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008