Sentenza 5 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2003, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ! REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU05 379/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LAVORO Lavoro 1. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: F - - - Presidente R.G. N. 15076/0 MERCURIO Dott. Ettore -- Consigliere Cron.•11802 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.29/11/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO -1 ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: -- LI, BA NO, già elettivamenteCIAPRINI L domiciliati in Ó VIA SAN DOMENICO 14, presso 10 --- studio dell'avvocato SERENELLA MONACO, che li → difende unitamente all'avvocato LUCIOrappresenta LEOPARDI, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio Cancelleria della Corte Suprema dipresso la Cassazione;
- ricorrenti
contro
FF.SS. S.P.A - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI 11 - TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 2002 + pro tempore, elettivamente domiciliato 4986 | rappresentante -1- in ROMA VIA G DA CARPI 6. presso lo studio - RENATO SILVESTRI, che lo rappresenta e dell'avvocato |-- difende, giusta procura speciale atto notar Paolo | Castellini del 23/02/99, rep. 56911 x edel contrandorse -- resistente con procura CONTRORICORRENTÉ avverso la sentenza n. 134/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 01/03/01 R.G.N. 432/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato SILVESTRI;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -- Riccardo FUZIO che ha concluso per ilGenerale Dott. -- ―― rigetto di ricorso. + -2- F.g.n. 15076/01 ud. 29 novembre 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore del lavoro di ZZ RI EL e IS Bruno premettevano di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato e di ussere cossato dal servizio, a seguito di domanda di prepensionamento, nel corso della vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-1992; che tale contralto collettivo aveva previsto un incremento stipendiale a regime scaglionato nel triennio;
che ad esso ricorrente era stata liquidata la buonuscita con calcolo elaborato in base all'ultimo stipendio percepito senza includere i miglioramenti retributivi stipendiali successivi. I ricorrenti chiedevano quindi che l'indennità di buonuscita fosse riliquidata in base al calcolo dell'intero aumento di stipendio previsto dal CCNL del 1990 e che la società FF. SS. fosse condannata al pagamento delle differenze economiche, maggiorate degli interessi e della svalutazione monctaria. La società FF.SS. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 13 aprile 1999 il Pretore accoglieva la domanda. Avverso della decisione la società FF.SS. proponeva appello chiedendo, in forza delle tesi già illustrate in primo grado, il rigetto della domanda. Gli appellati si costituiva in giudizio resistendo all'appello. Пl Tribunale di de L'Aquila, con sentenza del 7 dicembre 2000 1 marzo 2001, ha riformato la sentenza impugnata rigettando la domanda degli appellati. Contro questa decisione propongono ora ricorso per cassazione gli appellati con un unico motivo. La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. 00 འ wd. 29 november 2002 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 2 1. n. 778/85. Sostengono i ricorrente che la citata normativa contrattuale doveva essere interpretata nel senso che gli aumenti retributivi successivi al loro collocamento a riposo dovevano comunque esscre calcolati nella buonuscita, la quale quindi doveva essere riliquidata. ricorrenti denunciano l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia.
2. Il ricorso non è fondato. Sulla questione che esso propone questa Corte si è già ripetutamente pronunciata. In particolare, con la sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400, ha cnunciato il principio per cui, con riguardo al contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992 ed ai fini dell'applicazione della clausola che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, è conforme ai canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata la soluzione della questione interpretativa che limiti l'operatività di tale attribuzione alla sola determinazione del trattamento pensionistico e ne rifiuti l'estensione alla quantificazione della base di computo dell'indennità di buonuscita. Questa soluzione, infatti, di fronte all'ambiguità del mero dato letterale, correttamente valorizza un clemento di tipo sistematico, fondato sulla tendenziale coerenza dell'autonomia privata, anche collettiva, con la legge, negaudo, di conseguenza, che dal gencrico riferimento al suddetto personale possa desumersi una specifica volontà di derogare alle connotazioni giuridiche propric del particolare istituto legale su cui la volontà stessa sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, ai principi dell'ordinamento giuslavoristico che escludono la computabilità nelle indennità di fine rapporto di emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione dello stesso. 1407 00! + ud. 29 novembre 2062 La Corte, con la sentenza 5 dicembre 1998, n. 12363 ha poi enunciato l'ulteriore principio per cui gli aumenti di anzianità di servizio previsti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato dalla legge n. 141 del 1990 allo scopo di favorire l'esodo esplicano bensì la medesima efficacia di quelli effettivi e vengono ad essi omologati ai fini del corrispondente incremento dei coefficienti necessari per calcolare gli emolumenti previsti dagli istituti legali e contrattuali, ma non ne alterano la struttura giuridica: donde la conseguenza che l'indennità di buonuscita rimane pur sempre connotata dal riferimento all'ultima retribuzione effettivamente percepita nell'ambito del rapporto di lavoro reale, secondo quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ., senza che sia consentito inglohare in essa emolumenti che si sarebbero percepiti solo se la durata effettiva fosse stata pari a quella meramente figurativa del rapporto stesso. A quest'orientamento, che conduce inequivocabilmente all'affermazione di infondatezza del ricorso e che è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; 18 aprile 2000, n. 5042; 23 giugno 2000, n. 8558; 3 ottobre 2001 n.14982; 6 dicembre 2001 n.15433, 11 dicembre 2001 n.15632, 23 gennaio 2002 n.5100, 25 marzo 2002 n.9717), il Collegio reputa di doversi conformare, perché le difesc di parte ricorrente non sono sorrelle da argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigcttato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio, di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
533 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Roma il 29 novembre 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Ettore Mercurio) (Giovanni Amoresą Міски A ud. 29 novembre 2002 07/0 7 6 - 1 0 1 1 . E T G R G A ' E L L L E A D L I L S E A N S D E S S A I T A , A O S T E P T I S R I I N D G O O A I D D , , O L O L R O T S B I I G D E R A T S O P M I A D E T I N A 0 . R . 5 0 3 P 2 l r i e a l n e a c t i o C a n o i p s t e D E R I E L L E C N A C L I