Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18286 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE UT 82 8 6 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D L SUPE SUPR 1 DTCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 13471/00 Consigliere Cron. 43067 Dott. Francesco Antonio MAIORANO LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Antonio CELLERINO Rel. Consigliere Ud.14/10/02 Dott. Giuseppe Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: RI EA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE # 3999 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 1090/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 01/04/00, R.G.N. 301/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 13471/00 Svolgimento del processo La sig.ra EA BE ricorre per la cassazione della sentenza, meglio descritta in e- pigrafe, del Tribunale di Torino che, accogliendo l'appello dell'Istituto nazionale del- la previdenza sociale e riformando quella di primo grado, ha rigettato la sua domanda diretta ad ottenere l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia di cui l'assicu- rata fruiva dal gennaio 1994, avendone maturato i requisiti contributivi e anagrafici nel dicembre 1993, sostenendo che, ai fini dell'individuazione del requisito redditua- le, veniva in considerazione il complessivo reddito familiare di cui all'art. 4, comma 1, lettera d] del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, 1. n. 537 del 1993. La sentenza impugnata ha argomentato, in particolare, posto che il reddito familiare risultava pacificamente superiore ai limiti legali, che l'esenzione dal parametro reddi- tuale di cui all'art. 4, cit., ovvero l'incumulabilità del reddito del coniuge, con il suo, si riferisse, in base alla proroga del termine al 31 dicembre 1993, previsto dall'art. 11, comma 38, lett. b], 1. n. 537/93, solo a coloro che fossero pensionati prima della data del 1° gennaio, ritenendo, a differenza del Pretore secondo il quale, invece, alla data del 31 dicembre 1993 la sig.ra BE era in possesso dei requisiti pensionistici, che la acquisizione dello status di pensionato era intervenuta solo a partire dalla concreta decorrenza della prestazione, rilevando non già il tempo di maturazione del diritto, ma il momento di erogazione del trattamento integrato al minimo. Contro questa sentenza la sig.ra BE espone un motivo di ricorso, ulteriormente illustrato da memoria. L'Inps si é costituito depositando procura. Motivi della decisione La sig.ra EA BE ricorre per cassazione adducendo la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera d] del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 38, 1. 24 dicembre 1993, n. 537, perché, avendo maturato il requisito contri- butivo, occorreva fare riferimento, ai fini del completamento della fattispecie legale per conseguire l'erogazione richiesta, al compimento del 55° anno d'età (18 dicembre 1993), avendo perfezionato a decorrere da tale data lo status di pensionata ed essendo irrilevante il momento successivo di erogazione della prestazione. 3 M Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Costituisce consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui "In materia di pensioni occorre distinguere, nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, tra il momento di perfezionamento del diritto e quello della de- correnza degli effetti economici, i quali sono posticipati al primo giorno del mese successivo. Conseguentemente l'art. 11, comma trentottesimo, della legge n. 537 del 1993, che per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 (e fino al 31 dicembre 1994), elevò il limite dei redditi cumulati del pensionato e del coniuge ostativi del diritto all'integrazione al minimo della pensione a cinque volte il trattamento minimo, va interpretato nel senso che restano esclusi dall'applicazione della norma anche coloro che siano entrati nel godimento del primo rateo di pensione dal 1 gennaio 1994, purché avessero perfezionato il diritto a pensione e presentato la relativa domanda entro il 31 dicembre 1993.". (v. Cass. 7 gennaio 2000, n. 93 e sen- tenze ivi richiamate) D'altra parte, "il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, che ha modificato la di- sciplina dei parametri di reddito in tema di spettanza di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia (già fissata dall'art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, conver- tito in legge n. 638 del 1983), nel senso che deve aversi riguardo al reddito del nucleo familiare comprensivo del reddito del pensionato e di quello del coniuge, non si ap- plica ai pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, come stabilito dalla disposizione transitoria di cui all'art. 4, ultimo comma, del citato decreto legisla- tivo, come modificato dall'art. 11, comma trentottesimo, della legge n. 537 del 1993, é rimasta in vigore la previgente disciplina. Ai fini dell'individuazione della normati- va applicabile, 'pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993' sono coloro i quali entro tale data hanno perfezionato il diritto a pensione ed hanno presentato la relativa domanda, anche se sono entrati in godimento del primo rateo dal gennaio 1994. (v. Cass. 8 gennaio 2000, n. 132 e 15 maggio 1991, n. 5433). In conclusione, a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 503 del 1992, i nuovi parametri in te- ma di requisito reddituale per la spettanza del trattamento di integrazione al minimo (prevedenti il cumulo del reddito dell'assicurato con quello del coniuge non separato) non sono applicabili ai "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993", per tali dovendosi intendere coloro che a detta data abbiano maturato il diritto alla pensione 4 di vecchiaia (per il raggiungimento dell'età pensionabile o dell'anzianità contributiva e assicurativa), e non coloro per i quali a detta data sia già maturato il diritto al primo rateo di pensione, atteso che, a norma dell'art. 6 legge n. 155 del 1991, la pensione di vecchiaia va corrisposta con ratei decorrenti dal primo giorno del mese successivo al- la maturazione dei requisiti prescritti per il diritto a pensione. (v. Cass. 12 maggio 2000, n. 6154). L'accoglimento del ricorso per i ridetti motivi di diritto comporta la cassazione della sentenza impugnata e consente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito mediante l'accoglimento della domanda originaria, da limitare, quanto agli accessori del credito, alla sola corresponsione degli interessi le- gali sui singoli ratei, tenuto conto della sentenza di primo grado, che in tal misura a- veva definito la lite, per questa parte non impugnata dalla parte privata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna l'Inps ad integrare al minimo la pensione della sig.ra EA BE a decor- rere dal 1° gennaio 1994 con gli interessi legali sui singoli ratei. Condanna l'Inps alle spese del giudizio d'appello che liquida in € 25 (venticinque) per spese, € 175 (cento- settantacinque) per diritti ed € 800 (ottocento) per onorari, nonché alle spese di que- sto giudizio di cassazione, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Bosso, dichiarato- si antistatario, che liquida in € 13.00 per spese ed € 1.200 (milleduecento) per o- norari Così deciso in Roma il 14 ottobre 2002 I Il Consigliere A D S , S O A Il Presidente L T L , O A B Z 0 3 E I 1 P 3 D S . 5 T A . H R T S C N A ' O O L P 5 A 9 M N - D I E 0 - A 1 T 0 D O 1 A IL CANCELLIEDE 0 R E T 9 T O S 1 I T N E G T I S E A R Decostato in Cancelleria E R T I E D 23 DIC 200 R O D IL CANCELLEME 5