Sentenza 12 maggio 2008
Massime • 1
La coltivazione delle piante da cui può ottenersi una sostanza stupefacente è penalmente rilevante ex artt. 26 e 28 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria o domestica, posto che l'attività in sè, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga. (Fattispecie relativa alla coltivazione di due piante di canapa indiana all'interno di un'abitazione).
Commentario • 1
- 1. Coltivazione di stupefacenti e valutazione dell’offensività concreta della condottaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2008, n. 24664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24664 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 12/05/2008
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1256
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 038633/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
1) SE OR, N. IL 19/01/1967;
avverso SENTENZA del 14/09/2007 GIP TRIBUNALE di PORDENONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SERPICO FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO A. intese all'annullamento senza rinvio con trasmissione atti al tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso;
Letta la memoria difensiva proposta ex art. 611 c.p.p., intesa a controdedurre alle doglianze dedotte dal P.G. con il ricorso in atti;
udito il difensore Avv. VULCANO in sost. Avv. CILIA V. che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o,in subordine, per il rigetto del gravame.
OSSERVA
Con sentenza del GIP presso il Tribunale di Pordenone in data 14.9.2007 SE OR veniva assolta dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per aver coltivato all'interno della sua abitazione due piante di canapa indiana, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,previa qualificazione dello stesso come detenzione a fine di consumo personale ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75. Avverso tale sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione ed erronea applicazione della legge penale, posto che, aderendo all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità opposta a precedente orientamento della stessa Cortesia coltivazione come fatto oggettivamente accertato, va comunque motivatamente valutato se fosse stata realizzata con finalità di consumo personale o con quella di spaccio, e, in difetto di quest'ultimo aspetto, corretta sarebbe stata la formula assolutoria di insussistenza del fatto. Ciò posto, rileva la Corte che il contrastante l'indirizzo di questo giudice di legittimità, puntualmente richiamato nell'impugnata sentenza e la portata stessa della sentenza n. 360/95 della Corte Costituzionale, hanno trovato inequivoca soluzione nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. pen. Sez. Unite 24.4.2008) secondo cui lo stesso tenore letterale del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 1, nel far ricorso al termine "coltiva"
senza autorizzazione sostanze stupefacente o psicotrope, disegna una fattispecie penalmente rilevante, sicché la declaratoria adottata nell'impugnata sentenza è, in ogni caso, errata.
Resta la necessità di opportunamente valutare se tale coltivazione, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo ed al dato ponderale della piantagione sia sufficiente ad escludere che il prodotto di tale coltivazione, se e quando ricavabile, fosse destinato allo spaccio. Tale giudizio ex ante che viene censurato nell'impugnata sentenza e tacciato dei caratteri di mero sospetto e non già di pericolo, quand'anche astratto, esclude, in ogni caso, che il fatto non sia previsto dalla legge come reato,con irragionevole assorbimento della c.d. coltivazione "domestica" nel novero dei fatti indicati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, perseguiti con la sola sanzione amministrativa.
Il nesso dell'immediatezza con l'assunzione che si asserisce mancante nella coltivazione,per quel tipo definito "domestico",rischierebbe di risolversi in un'illegittima e gratuita assertiva di inidoneità della condotta agli effetti della sua rilevanza penale,in pieno contrasto con il principio ribadito da questa Corte anche di recente (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 16.01.2008 n. 6758,PM c/o Scrivano). Si è, al riguardo, sottolineato che la coltivazione delle piante da cui si può ottenere lo stupefacente, come la canapa indiana, è penalmente rilevante ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 26 e 28, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria o domestica, posto che l'attività in sè, in difetto nelle prescritte autorizzazioni, è da ritenersi potenzialmente diffusiva della droga,in coerente lettura con i termini di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 360/95 cit.. Ne consegue che, alla stregua delle considerazioni che precedono, il GIP ha erroneamente eluso la necessaria indagine di merito "superandola" con il rigetto della richiesta del decreto penale, di guisa che tale sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2008