Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
R.G.N. 7870/00 Ud. 5/11/02 Cron. 8743 REPUBBLICA ITALIANA 1079 Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 033 1 0/ 03 LA CORTE SUPREM PRIMA CIVILE composta dai signori: SAGGIO presidente dott. Antonio dott. Alessandro CRISCUOLO consigliere dott. Mario Rosario MORELLI consigliere dott. PP MARZIALE cons. relatore dott. PP Maria BERRUTI consigliere ha pronunciato la seguente: Trasmissioni radio/Interferenze/ SENTENZA Azioni possessorie/Presupposti sul ricorso proposto da: RADIO UNIVERSAL S.n.c., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gramsci n. 28, presso l'avv. Manlio Franchi, che con l'avv. Luciano Guerrini la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
-· ricorrente -
contro
GI TE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 9, presso l'avv. Sergio Blasi, che con gli avv. IO PP Marziale 1990 соог Orrico, Fioravante Agnello e Matilde Perbellini la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
ASSOCIAZIONE RADIO MARIA;
- intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1531/99 del 17 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 1999 dal relatore dott. PP Marziale;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con atto del 4 dicembre 1989, il signor IO SC - premesso di essere titolare da svariati anni della frequenza radio locale di 101,550 Mhz, nella zona di Verona e provincia, e che la stessa era utilizzata da un proprio impianto concesso in uso all'emittente Radio Montebaldo - presentava ricorso al Pretore di Verona, ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c., chiedendo tutela contro le interferenze prodotte su tale frequenza dalla soc. coop. San Zeno che, a partire dal PP Marziale 2 settembre 1989, aveva attivato un proprio impianto di radiodiffusione;
che la S.n.c. Radio Universal, subentrata all'intimata, si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
che interveniva nel giudizio anche l'Associazione Radio Maria, subentrata a sua volta al ricorrente nella utilizzazione della frequenza;
che il Pretore, con sentenza del 18 gennaio 1995, accoglieva le domande attrici, confermando i provvedimenti interinali emessi in corso di causa nei confronti di Radio Universal;
che l'appello avanzato da quest'ultima società era respinto dalla Corte territoriale che dichiarava altresi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall'appellante sul rilievo che le parti contendenti erano nel frattempo divenute titolari di concessioni ministeriali per l'esercizio di attività di radiodiffusione;
che Radio Universal chiedeva la cassazione di tale sentenza con tre motivi, uno dei quali (il terzo) per motivi di giurisdizione;
che il SC resisteva, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso;
PPfo 3 che l'Associazione Radio Maria non ha svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva;
che questa Corte, a Sezioni Unite, ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità per mancata esposizione dei fatti di causa e ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario (sent. n. 15712 del 12 dicembre 2001). Considerato in diritto che con il primo e il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata deducendo, rispettivamente: - che la Corte territoriale non avrebbe rilevato la non esperibilità del ricorso e il difetto di legittimazione attiva del SC;
che la stessa Corte sarebbe incorsa in 'erronee interpretazioni delle normative vigenti e delle risultanze probatorie sulle lamentate interferenze", la cui considerazione avrebbe reso evidente che la configurazione degli impianti e la loro distanza era tale da non poter dar luogo a "situazioni interferenziali"; che quest'ultima censura è chiaramente inammissibile, sia perché non lascia intravedere la questione di diritto che la ricorrente ha inteso sottoporre all'esame di questa Corte e sia PP Marzialབཀའ་དང་ཚ་ཚ 4 perché appare, in ogni caso, diretta a un riesame del merito della causa, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità; che, contrariamente a quel che assume il resistente, il primo motivo va invece ritenuto (quanto meno in parte) ammissibile, non ostante l'omessa indicazione delle norme che si assumono violate, in quanto dal suo contenuto complessivo è possibile ha desumere che il ricorrente si è inteso censurare la sentenza impugnata, tra l'altro, per non aver rilevato il difetto di legittimazione del SC;
che la doglianza è però infondata;
che il giudice di primo grado, la cui decisione è stata integralmente confermata dalla Corte territoriale, ha infatti accertato, con apprezzamento di fatto la cui esattezza non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità, che Radio Montebaldo era solo "affittuaria" dell'impianto radiofonico del SC e che quest'ultimo, pertanto, non ne aveva perduto il possesso;
che, conseguentemente, la legittimazione del SC, quale possessore, alla proposizione delle domande avanzate non revocabile in dubbio (artt. 1168, secondo comma, 1170, primo PP Marziale 5 comma, c.c.); che, quanto al resto, il mezzo è palesemente inammissibile, non essendo state, in alcun modo specificate, le ragioni della dedotta "non esperibilità" della domanda originaria;
che il ricorso deve essere quindi respinto in ogni sua parte;
che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, prima sezione civile, prendendo atto di quanto deciso da questa stessa Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 15712 del 12 dicembre 2001, rigetta il primo e secondo motivo del ricorso proposto da Radio Universal S.n.c. e la condanna alla rifusione delle spese, liquidando gli onorari in "euro" 2000,00 (duemila/00), le spese in euro 100,00%. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2002. Il Presidente пристный изра estensore t IL CANCELLIERE Andrea Blanchi PP Marziale IL CANCELLIERE 6