Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9913 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 E . E N N , O 1 I 8 Z 9 A 1 A CORTE SUPREM99 1 3 / 0 1 R a - T 1 S m I 1 e - G t UBBLICA ITALIANA E 4 is R 2 s . l A L a D 3 e E IN NOME DEL POI T 2 h ic N . E if T S d E R o A A SAZIONE m Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente BALDASSARRE Dott. Vincenzo - R.G.N. 20480/99 Consigliere Cron.22516 Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: COCOZZA RUGGIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LANCIANI 1, presso l'avvocato DI MACCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DI BERNARDO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 10217/98 del Pretore di NAPOLI, 1101 -1- depositata il 24/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositato in data 28.4.1998 Con ricorso proponeva opposizione avanti al ER CO Pretore di Napoli avverso l'ordinanza notificata il 2.4.1998 con cui il Prefetto di Napoli, in parziale riforma di una precedente ordinanza, gli aveva intimato il pagamento di una parte delle spese di custodia del veicolo Peugeot targato CN 598741 di sua proprietà a seguito del sequestro operato il 15.1.1992 dalla Polfer per aver parcheggiato in area pubblica delle FF.SS. detta auto sprovvista di assicurazione per la r.c.a., spese che erano state poste a carico dell'erario dal 15.1.1992, data del sequestro, alla notifica dell'ordinanza di dissequestro (20.1.1994), attesa l'inefficacia del verbale di accertamento in quanto notificato tardivamente, ed a suo carico invece per il periodo successivo fino al 14.3.1997, giorno in cui era avvenuto il materiale ritiro dell'autoveicolo. Sosteneva che, trattandosi di parcheggio in non soggetto all'obbligo area privata dell'assicurazione, non erano da lui dovute le spese di custodia nemmeno per il periodo sopra indicato. Depositati gli atti da parte della Prefettura, 3 all'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 22-24.9.1998 rigettava l'opposizione. PremessO che all'atto del sequestro l'autovettura si trovava nel materale possesso di AS CO e che al momento della riconsegna erano sorti dubbi sulla sua effettiva qualifica di proprietario, avendo questi lasciato intendere che appartenesse al fratello ER, sosteneva il Pretore che, pur essendo stata l'ordinanza di dissequestro notificata solo a AS, doveva ritenersi che questi avesse avvertito il fratello ER il quale pertanto, avendo l'obbligo dell'immediato ritiro del veicolo, doveva considerarsi obbligato al pagamento delle spese relative alla custodia dalla data del dissequestro al ritiro. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ER CO, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso il Prefetto di Napoli. MOTIVI DELLA DECISIONE Prioritario deve ritenersi per la sua assorbente rilevanza il secondo motivo di ricorso con cui ER CO denuncia violazione e 4 falsa applicazione dell'art. 14 della Legge 689/81 nonché degli artt. 139 e segg. C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Sostiene che erroneamente il Pretore ha ritenuto che la semplice presunzione di un'eventuale o probabile comunicazione fra i due fratelli fosse idonea a fargli conoscere il contenuto dell'atto senza l'apposita notifica. La censura è fondata. Nel confermare l'opposta ordinanza con cui il Prefetto, modificando il precedente provvedimento, aveva ingiunto a ER CO il pagamento delle spese di custodia del veicolo sequestrato a dalla notifica dell'ordinanza difar data dissequestro eseguita nei confronti del fratello AS, il Pretore ha richiamato l'art. 84 delle disp. att. al C.P.P., sostenendo che, a seguito di tale notifica, ER "certamente venne avvertito dal fratello". Tali conclusioni non possono però essere assolutamente condivise sotto il profilo sostanzialmentestrettamente giuridico, basandosi su una presunzione semplice di conoscenza, non consentita dalla stessa norma richiamata dal Pretore la quale, nel precisare il momento da cui le spese di custodia sono in ogni caso dovute 5 nella dall'avente diritto alla restituzione ipotesi che il sequestro sia stato disposto illegittimamente successivamente tale sia riferimentonon contiene un generico divenuto alla conoscenza del provvedimento di dissequestro da parte di costui, ma un esplicito richiamo al momento successivo al trentesimo giorno in cui il medesimo ne ha ricevuto comunicazione. Trattasi in altri termini di un requisito formale costituito dalla presenza di un'effettiva comunicazione, del tutto giustificata peraltro dalle conseguenze di carattere economico che ne derivano e dalle posizioni di diritto soggettivo su cui il provvedimento incide. La richiamata disposizione di legge prevista in materia penale può pertanto ritenersi certamente applicabile per analogia anche in materia di illeciti amministrativi, non contenendo l'art. 19 della Legge 689/81 una previsione al riguardo, ma un'interpretazione che richieda las'impone necessità di una formale comunicazione all'interessato del provvedimento di dissequestro nell'ipotesi di sequestro dichiarato illegittimo, discendendo necessariamente, oltre che dal contenuto della disposizione in esame, anche dal 6 sistema per l'incidenza che comporta sui diritti soggettivi, come sopra evidenziato. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo e del terzo motivo, da parte del riguardanti la mancata valutazione Pretore, rispettivamente, della conoscenza che 1'Amministrazione aveva avuto da AS CO circa 1'appartenenza a ER del veicolo sequestrato e dell'improduttività di qualsiasi effetto derivante dall'inefficacia dell'originario provvedimento di sequestro a seguito della sua omessa notifica nei termini prescritti dall'art. 14 della Legge 689/81. L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e, potendosi decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C. sulla base delle risultanze di fatto risultanti dalla stessa sentenza, l'opposizione proposta avanti al Pretore deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il primo ed il terzo. Cassa la 7 sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Condanna il Prefetto di Napoli al pagamento dell'onorario che liquida in £ 1.000.000, oltre alle spese liquidate in £ 50000 Roma, 24.4.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Mgo Ricard o Vinung Baldonльдо CELIERE COPTER Grev anchi Depoellato 20 AUG. 2001 IL CANCELLIERE I L L O B 9 8 E 6 E . le N N a O I n , Z e 1 A p 8 R 9 T a 1 S I m - iste G 1 E 1 - R s 4 A 2 l a D . L E e T h 3 ific N E 2 S . d E o T m R A 8